Lexipedia

AS 2007 1065

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

Modifica del 16 marzo 2007

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. q–v

2 Sono considerati alimenti speciali:

q. gli alimenti dietetici a fini medici speciali (art. 20a); r. gli alimenti contenenti estratti di malto (art. 21); s. gli integratori alimentari (art. 22); t. il lievito alimentare (art. 22a); u. le microalghe (art. 22b); v. le bevande speciali contenenti caffeina (art. 23).

Art. 20a cpv. 8 lett. e 8 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devo- no figurare: e. la menzione «Indicato per il regime alimentare di…» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il prodotto è destinato;

II Il rinvio nell’allegato 14 è modificato come segue:

Allegato 14 (art. 20 cpv. 7 e 9, 20a cpv. 4, 21 cpv. 5, 22 cpv. 6, 22a cpv. 5 e 22b cpv. 6)