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AS 2007 1079

Ordinanza dell'Assemblea federale sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali

Ordinanza dell’Assemblea federale sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali

del 23 marzo 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 19891 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062, decreta:

Art. 1 Diarie e importi forfettari orari 1 I giudici federali non di carriera ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano alle sedute del tribunale e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute. 2 La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici. 3 Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l’istruzione, lo studio degli atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l’ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l’ora per gli altri giudici.

Art. 2 Indennità per i viaggi di servizio I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio: a. 100 franchi per le spese di un giorno; b. 150 franchi per un pernottamento; c. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tri- bunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.

RS 172.121.2

2006-1978 1079

Diarie e indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali RU 2007

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007 Consiglio nazionale, 23 marzo 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

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