AS 2007 1155
Ordinanza del DATEC sulla Commissione di arbitrato in materia ferroviaria
Ordinanza del DATEC sulla Commissione di arbitrato in materia ferroviaria
del 5 marzo 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC); visto l’articolo 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, i compiti e la procedura della Commissione di arbitrato in materia ferroviaria (Commissione).
Sezione 2: Organizzazione e compiti
Art. 2 Composizione
1 La Commissione si compone del presidente, del vicepresidente e di altri cinque
membri.
2 Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.
Art. 3 Eleggibilità
1 Può essere eletto membro della Commissione, chiunque sia domiciliato in Sviz-
zera, goda di una reputazione irreprensibile e non sia stato dichiarato né interdetto né incapace ad esercitare una carica pubblica. La cittadinanza svizzera non è necessaria.
2 I membri devono conoscere il diritto o essere esperti in materia ferroviaria.
Art. 4 Incompatibilità I membri non possono né svolgere attività che pregiudichino l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza o la reputazione della Commissione, né rappresentare professionalmente terzi davanti alla Commissione.
RS 742.122.7 1 RS 742.122
2006-2655 1155
Commissione di arbitrato in materia ferroviaria. O del DATEC RU 2007
Art. 5 Incompatibilità personale
1 Non possono essere simultaneamente membri della Commissione:
a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o i partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle; c. i parenti in linea retta, fino al terzo grado compreso in linea collaterale; d. gli affini in linea retta, fino al terzo grado compreso in linea collaterale. 2 Il capoverso 1 lettera d si applica per analogia anche alle persone che convivono stabilmente.
Art. 6 Nomina
1 Su proposta del DATEC, il Consiglio federale nomina i membri della Commis-
sione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente. 2 Il Consiglio federale provvede a una composizione il più possibile equilibrata della Commissione, in modo che vi siano equamente rappresentati i due sessi, le lingue e le regioni del Paese.
3 Il DATEC consulta la Commissione prima delle elezioni suppletorie e complemen-
tari.
4 Esso provvede alla pubblicazione dei seguenti dati:
a. nel Foglio Federale: cognomi, nomi, professione e domicilio dei membri eletti per la prima volta nonché la loro funzione in seno alla Commissione; b. nell’Annuario federale: l’elenco completo dei membri della Commissione.
Art. 7 Indennità 1 Per la partecipazione alle sedute i membri della Commissione hanno diritto alla diaria seguente: a. lavoratori dipendenti: 400 franchi per giorno o 200 franchi per mezza gior- nata; b. lavoratori indipendenti: 700 franchi per giorno o 350 franchi per mezza gior- nata. 2 L’indennità per impegni assunti al di fuori delle sedute (studio di atti, preparazione di relazioni, ecc.) è corrisposta sotto forma di diarie supplementari. Il presidente ne stabilisce il numero per ogni singolo caso.
3 La rifusione delle spese è disciplinata nel modo seguente:
a. spese per pasti e pernottamenti: si applicano le disposizioni previste per gli agenti della Confederazione;
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b. spese di viaggio: viene pagata la metà del prezzo del biglietto di 1a classe o un’indennità di fr. 0,50/km. L’abbonamento a metà prezzo viene rimborsato a condizione che in tal modo le spese di viaggio sopportate dalla Confedera- zione siano complessivamente più economiche; c. viaggi all’estero: vengono pagate le stesse indennità previste per gli agenti della Confederazione. 4 L’indennità del presidente è versata sotto forma di importo forfettario annuo stabi- lito per contratto dal DATEC d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 8 Segreteria 1 Il capo della segreteria è nominato dal presidente d’intesa con la Commissione.
2 Il presidente e il capo della segreteria nominano il restante personale della segrete- ria. 3 Il rapporto di lavoro del personale è retto dalla legge sul personale federale del 24 marzo 20002. 4 La segreteria è aggregata amministrativamente all’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 9 Sede
1 La sede della Commissione è Berna.
2 La sede è considerata come luogo di servizio per il presidente e il personale della segreteria.
3 Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.
Art. 10 Contabilità I fondi per il personale e per beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti della Commissione sono iscritti nel preventivo dell’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 11 Segreto d’ufficio 1 I membri della Commissione e il personale della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività al servizio della Commissione.
2 La Commissione è considerata autorità superiore, autorizzata ad esonerare dal
segreto d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione e di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale3).
2 RS 172.220.1 3 RS 311.0
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Art. 12 Compiti della Commissione 1 La Commissione giudica le controversie tra le imprese che gestiscono l’infrastrut- tura e gli utenti della rete concernenti la garanzia dell’accesso alla rete o il calcolo dei prezzi dei tracciati. Le controversie possono riguardare la stipula di una conven- zione sull’accesso alla rete oppure una convenzione sull’accesso alla rete già con- clusa.
2 La Commissione cura i contatti con le autorità straniere, alle quali incombono
compiti analoghi. Essa può partecipare a gruppi di lavoro. 3 Il DATEC può affidare compiti speciali alla Commissione o al presidente in rela- zione all’accesso non discriminatorio alla rete.
Art. 13 Compiti del presidente
1 Il presidente dirige i procedimenti.
2 Il presidente dirige la Commissione dal profilo amministrativo. La direzione
amministrativa sottostà alla vigilanza del Consiglio federale e all’alta vigilanza dell’Assemblea federale.
Art. 14 Compiti della segreteria
1 La segreteria svolge in particolare i compiti seguenti:
a. assistere il presidente nell’istruzione delle procedure; b. redigere decisioni e comunicare con le parti e le autorità; c. tenere il verbale; d. elaborare sotto il profilo redazionale le decisioni destinate alla pubblica- zione. 2 La segreteria gestisce la documentazione della Commissione, informa i membri e li assiste nell’adempimento dei loro compiti.
Sezione 3: Procedura
Art. 15 Disposizioni processuali generali 1 Per il procedimento mediante azione sono applicabili gli articoli 7–43 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA). Le disposizioni relative alla procedura di ricorso, che possono essere applicate per analogia in un procedimento in prima istanza, valgono anche per la Commissione, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–71 PA.
4 RS 172.021
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2 Nella procedura davanti alla Commissione sono ammessi l’intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi sono applicabili per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge federale del 4 dicembre 19475 di procedura civile. 3 Gli atti scritti devono essere presentati in un esemplare per la Commissione e uno per ogni controparte.
Art. 16 Apertura del procedimento
1 Il presidente apre il procedimento, confermando per scritto il ricevimento
dell’azione. 2 Se reputa che l’azione non sia di primo acchito inammissibile, invita le controparti alla consultazione. 3 Se egli reputa che la Commissione sia incompetente, trasmette la causa all’autorità competente. 4 Se la competenza della Commissione è contestata, la decisione in merito spetta alla Commissione.
Art. 17 Composizione richiesta per la decisione 1 Di norma, la Commissione decide nella composizione di tre membri. Per questioni giuridiche di importanza fondamentale o su proposta di un membro, la Commissione decide nella composizione di cinque membri. 2 Al termine della procedura d’istruzione, il presidente decide se la Commissione giudicherà nella composizione di tre o cinque membri e designa i membri che parte- cipano alla decisione. 3 Il presidente comunica la composizione alle parti. Impartisce loro un breve termi- ne, entro il quale presentare un’eventuale domanda di ricusazione di un membro. La decisione in merito spetta alla Commissione nella composizione di tre membri, senza il membro ricusato.
Art. 18 Istruzione 1 Il presidente, se necessario, chiarisce i fatti e raccoglie le prove. A questo scopo può emanare decisioni incidentali e, in particolare, ordinare un ulteriore scambio di atti scritti o un dibattimento. 2 Egli sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione dell’azione.
Art. 19 Decisioni mediante circolazione degli atti e dibattimenti
1 Le decisioni collegiali sono prese di regola mediante circolazione degli atti.
2 Se il presidente lo ritiene necessario, può ordinare un dibattimento.
5 RS 273
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Art. 20 Notificazione della decisione e inizio del termine di ricorso
1 La decisione menziona i nomi:
a. dei membri della Commissione che vi hanno partecipato; b. del collaboratore giurista della segreteria che vi ha partecipato. 2 La decisione è firmata dal presidente della Commissione e dal collaboratore giuri- sta.
3 Il termine di ricorso decorre dalla notificazione scritta.
Art. 21 Spese processuali Le spese processuali sono stabilite conformemente all’articolo 63 PA6 e, fatta ecce- zione dell’articolo 6 capoverso 2, dall’ordinanza del 10 settembre 19697 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.
5 marzo 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
6 RS 172.021 7 RS 172.041.0