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AS 2007 1273

Accordo del 9 settembre 1999 concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda

Accordo del 9 settembre 1999 concernente i servizi aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda

RS 0.748.127.196.14; RU 2006 1181

I Entrata in vigore dell’Accordo Mediante scambio di note del 23 marzo 2001/26 gennaio 2007, le due Parti contra- enti si sono notificate l’avvenuto svolgimento delle formalità costituzionali per l’entrata in vigore secondo l’articolo 18 dell’Accordo. L’Accordo è conseguentemente entrato in vigore il 26 gennaio 2007.

II Modifica dell’Allegato dell’Accordo Concluso mediante scambio di note 16/26 gennaio 2007 Entrato in vigore il 26 gennaio 2007

Allegato

Sezione 1 Rotte Le imprese di ogni Parte, designate in base al presente Accordo a effettuare voli secondo il presente Allegato, in conformità con le condizioni legate alla loro desi- gnazione hanno il diritto di esercitare i servizi aerei internazionali come segue: A. Rotte per l’impresa o le imprese designate dalla Nuova Zelanda Da punti fuori dalla Nuova Zelanda attraverso la Nuova Zelanda e per punti di scalo intermedi verso un punto o punti in Svizzera e oltre la Svizzera. B. Rotte per l’impresa o le imprese designate dalla Svizzera Da punti fuori dalla Svizzera attraverso la Svizzera e per punti di scalo intermedi verso un punto o punti in Nuova Zelanda e oltre la Nuova Zelanda.

2007-0065 1273

Servizi aerei. Acc. con la Nuova Zelanda RU 2007

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