AS 2007 1367
AS 2007 1367
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 4 aprile 2007
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 42 cpv. 4 Abrogato
Art. 43 cpv. 1 1 Le analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori: a. il cui direttore attesta una formazione conformemente all’articolo 42 capo- verso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai sensi dell’articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana spe- cializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell’interno; b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione dell’UFSP di ese- guire esami genetici sull’essere umano.
Disposizioni transitorie della modifica del 4 aprile 2007 1 I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 42 capo- verso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.
2 Per le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4
aprile 2007 si applica il diritto anteriore.
1 RS 832.112.31
2007-0591 1367
Ordinanza sulle prestazioni RU 2007
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° aprile 2007.
4 aprile 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin