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AS 2007 137

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie)

Modifica del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 20051; visto il parere del Consiglio federale del 9 novembre 20052, decreta:

I Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 28a, titolo marginale

2. Azioni

a. In genere

Art. 28b b. Violenza, 1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l’attore può chiedere minacce o insidie al giudice di vietare all’autore della lesione in particolare di:

1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno

alla sua abitazione;

2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o

quartieri;

3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per

scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

2 Inoltre, se vive con l’autore della lesione nella stessa abitazione,

l’attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.

3 Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le cir-

costanze:

1. obbligare l’attore a versare un’indennità adeguata all’autore

della lesione per l’uso esclusivo dell’abitazione; o

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Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o molestie RU 2007

2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e

gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4 I Cantoni designano un servizio che può decidere l’allontanamento

immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.

Art. 28c, titolo marginale

3. Provvedimenti

cautelari a. Condizioni

Art. 28d cpv. 2, secondo periodo, e cpv. 3

2 … Questa limitazione non si applica ai provvedimenti provvisori di

protezione contro violenze, minacce o insidie.

3 Il giudice può obbligare l’instante a prestare garanzie se il provve-

dimento cautelare può causare un danno alla controparte, tranne che per i provvedimenti cautelari ordinati in caso di violenze, minacce o insidie.

Art. 28g, titolo marginale

4. Diritto di

risposta a. Principio

Art. 172 cpv. 3, secondo periodo

3 … La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso

di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2007.

21 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2006 5275

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