AS 2007 1617
Ordinanza del DFF sulle dogane
Ordinanza del DFF sulle dogane (OD-DFF)
del 4 aprile 2007
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 3 capoverso 5, 8 capoverso 1 lettera b, 73 capoverso 2, 74 capoverso 4 e 97 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visti gli articoli 66 capoverso 3, 68 capoverso 3, 119 capoverso 2, 187, 188 capoverso 2, 218 e 221 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD); visti gli articoli 20 capoverso 2 e 20a dell’ordinanza dell’11 dicembre 20003 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF), ordina:
Sezione 1: Invii regalo (art. 8 cpv. 1 lett. b LD)
Art. 1 1 Gli invii regalo sino a un valore di 100 franchi spediti da privati domiciliati in territorio doganale estero a privati domiciliati in territorio doganale svizzero sono esenti da dazio.
2 Il limite di franchigia di cui al capoverso 1 non si applica a:
a. i manufatti di tabacco; b. le bevande alcoliche.
Sezione 2: Traffico turistico
Art. 2 Prodotti agricoli (art. 16 LD; art. 66 cpv. 3 OD)
Nell’allegato 1 figurano i prodotti agricoli di cui all’articolo 66 capoverso 3 OD nonché i quantitativi massimi entro i quali essi possono essere importati in franchi- gia di dazio.
RS 631.011
2006-2033 1617
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Art. 3 Aliquote forfetarie (art. 16 LD; art. 68 cpv. 3 OD) 1 Per le merci del traffico turistico soggette a dazio fanno stato le aliquote forfetarie secondo l’allegato 1. 2 Le aliquote forfetarie comprendono i tributi doganali, le imposte sulla birra, sul tabacco e sugli oli minerali nonché la tassa di monopolio. 3 Le aliquote forfetarie non comprendono l’imposta sul valore aggiunto nonché tutte le altre imposte e tasse.
Sezione 3: Passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
Art. 4 Definizioni (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
Nell’ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo s’intendono per: a. animali: animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina; b. animali svizzeri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale sviz- zero; c. animali esteri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale estero; d. pascolo transfrontaliero: permanenza al pascolo per oltre un giorno di ani- mali svizzeri in territorio doganale estero o di animali esteri in territorio do- ganale svizzero; e. paese di provenienza: paese nel quale gli animali sono abitualmente stazio- nati.
Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è il detentore degli animali.
Art. 6 Competenza (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti per l’imposizione del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.
Art. 7 Annuncio del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo.
2 L’ufficio doganale decide l’orario e il luogo dell’imposizione.
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Art. 8 Condizioni per il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali. 2 Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza.
Art. 9 Elenco degli animali e lista degli attrezzi (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Alla dichiarazione doganale vanno allegati un elenco degli animali e una lista degli attrezzi.
2 L’elenco degli animali deve contenere i seguenti dati:
a. numero, specie, razza, sesso, età, luogo di provenienza e caratteristiche per l’identificazione degli animali; b. numero degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto; c. numero degli animali da reddito, sempreché il latte o i latticini vengano importati in territorio doganale svizzero; d. luogo del passaggio transfrontaliero degli animali per il pascolo; e. nome e indirizzo del proprietario degli animali. 3 Nella lista degli attrezzi devono figurare in modo particolareggiato quali beni servano alla gestione e quali appartengano all’economia domestica del detentore degli animali.
Art. 10 Registro del bestiame (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data. 2 Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.
Art. 11 Animali nati (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Gli animali nati in territorio doganale svizzero devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi vanno dichiarati nel regime d’espor- tazione. 2 Gli animali nati in territorio doganale estero devono essere dichiarati nel regime di immissione in libera pratica. Essi sono ammessi in franchigia di dazio se sono anno- tati nel registro del bestiame e se sono importati in territorio doganale svizzero al più tardi con la mandria.
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Art. 12 Latte e latticini (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Il latte e i latticini degli animali da reddito menzionati nell’elenco degli animali secondo l’articolo 9 capoverso 2 sono esenti da dazio. 2 I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali. 3 Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.
Art. 13 Animali morti (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio. 2 Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.
Art. 14 Controlli (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
L’Amministrazione delle dogane è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.
Sezione 4: Obbligazione doganale
Art. 15 Modalità di pagamento (art. 73 cpv. 2 LD)
1 L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:
a. nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD): non in contanti mediante fattura; b. nell’ambito del traffico turistico: in contanti e in franchi svizzeri o mediante carta di addebito o credito accettata dall’Amministrazione delle dogane; c. negli altri casi: in contanti e in franchi svizzeri o mediante assegni accettati dall’Amministrazione delle dogane.
2 In casi eccezionali l’Amministrazione delle dogane può accettare anche valute
estere.
Art. 16 Agevolazioni di pagamento (art. 73 cpv. 2 LD) 1 Nell’ambito della PCD il termine di pagamento è di 60 giorni al massimo, a condi- zione che venga effettuato un deposito in contanti.
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2 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta, autorizzare pagamenti rateali se, a causa della situazione del debitore, il pagamento dell’intera obbligazione doga- nale comporterebbe per esso notevoli difficoltà economiche o sociali.
Art. 17 Interesse di mora e rimunerativo (art. 74 cpv. 2 e 4 LD; art. 187 cpv. 1 e 188 cpv. 2 OD)
L’importo dell’interesse di mora e rimunerativo nonché la deroga all’obbligo di pagamento dell’interesse sono disciplinati nell’articolo 1 dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 20074 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.
Sezione 5: Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli
Art. 18 Realizzazione immediata (art. 87 cpv. 2 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 Una realizzazione immediata è possibile anche se il credito doganale non è ancora esigibile.
2 Prima della realizzazione immediata l’Amministrazione delle dogane chiede tre
offerte indipendenti. Se esse non pervengono per iscritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.
3 La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente verso pagamento immediato
dell’intero prezzo d’acquisto.
Art. 19 Avviso d’incanto (art. 87 cpv. 3 LD; art. 221 cpv. 3 OD)
1 L’Amministrazione delle dogane annuncia l’incanto di un pegno doganale con
bando pubblico. 2 Essa informa le seguenti persone per lettera raccomandata in merito alla realizza- zione, sempreché siano domiciliate o abbiano un recapito in Svizzera: a. il debitore doganale o il fideiussore; b. il proprietario del pegno doganale; c. le persone che possiedono o custodiscono la merce o la cosa.
Art. 20 Condizioni dell’incanto (art. 87 cpv. 3 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 Prima di procedere all’incanto, l’Amministrazione delle dogane stabilisce le condi- zioni dello stesso. Esse comprendono: a. il modo di chiamata delle merci all’asta (isolatamente o a lotti); b. il prezzo minimo di aggiudicazione;
4 RS 641.201.49; RU 2007 1801
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c. il modo di pagamento; e d. l’indicazione che l’incanto ha luogo senza garanzia (art. 234 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, CO5). 2 L’Amministrazione delle dogane stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione in modo tale che corrisponda all’importo del credito garantito dal pegno doganale.
Art. 21 Modo di procedere (art. 87 cpv. 3 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 Gli uffici d’esecuzione oppure le autorità o le organizzazioni competenti secondo il diritto cantonale sono responsabili dello svolgimento delle vendite all’incanto.
2 L’incanto può avvenire al più presto dieci giorni dopo l’avviso.
3 L’ufficio competente per l’incanto aggiudica la merce o la cosa in vendita al mag- gior offerente, qualora l’offerta raggiunga il prezzo minimo di aggiudicazione. D’intesa con l’Amministrazione delle dogane, esso può consentire la delibera anche ad un prezzo inferiore se dalle circostanze si può inferire l’improbabilità che un secondo incanto dia miglior risultato.
4 Dettoufficio deve redigere un verbale dell’incanto e trasmetterne una copia
all’Amministrazione delle dogane.
5 L’incanto può essere impugnato conformemente all’articolo 230 CO6.
Art. 22 Pagamento del prezzo della delibera (art. 87 cpv. 3 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 La persona alla quale è fatta la delibera è vincolata dalla propria offerta (art. 231 CO7).
2 La merce o la cosa aggiudicata non è consegnata se non dopo il pagamento o la
prestazione d’una garanzia. La conservazione avviene per conto e a rischio del deliberatario. 3 Se il deliberatario non osserva i propri impegni, l’Amministrazione delle dogane può sia rescindere il contratto di vendita sia esigere il prezzo ricorrendo alla garanzia in sue mani.
Art. 23 Secondo incanto (art. 87 cpv. 3 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, viene ordinato un secondo incanto. 2 In questo secondo incanto non viene fissato un prezzo minimo di aggiudicazione.
3 Le disposizioni degli articoli 19–22 si applicano per analogia.
5 RS 220 6 RS 220 7 RS 220
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4 Se il pegno doganale rimane invenduto anche dopo il secondo incanto, si procede a una vendita a trattativa privata.
Art. 24 Vendita a trattativa privata (art. 87 cpv. 4 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 Invece dell’incanto l’Amministrazione delle dogane può procedere alla vendita di un pegno doganale a trattativa privata: a. con il consenso del proprietario; b. senza il consenso del proprietario nel caso descritto all’articolo 23 capo- verso 4. 2 Il consenso del proprietario è irrevocabile. Esso deve essere dato per iscritto e non può essere vincolato a condizioni od oneri. 3 Prima della vendita a trattativa privata l’Amministrazione delle dogane chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per iscritto, le relative informazioni vengono messe agli atti. 4 La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto. 5 L’Amministrazione delle dogane redige un verbale della vendita a trattativa pri- vata.
Art. 25 Uso del ricavo (art. 82 cpv. 2 e 87 LD; art. 221 cpv. 3 OD)
1 L’Amministrazione delle dogane fissa un congruo termine affinché il debitore
doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere. 2 L’Amministrazione delle dogane allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavo della vendita.
Art. 26 Vendita di titoli (art. 87 cpv. 5 LD; art. 221 cpv. 3 OD) 1 Prima di procedere alla vendita dei titoli depositati, l’Amministrazione delle doga- ne fissa un termine per il pagamento del debito doganale.
2 La vendita di titoli è ammessa soltanto se:
a. vi è una decisione dell’Amministrazione delle dogane passata in giudicato; e b. il termine fissato per il pagamento del debito doganale secondo l’artico- lo 196 OD è scaduto inutilizzato. 3 La vendita di titoli viene effettuata dalla Banca nazionale svizzera su ordine dell’Amministrazione delle dogane.
4 Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 25.
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Sezione 6: Amministrazione delle dogane
Art. 27 Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine (art. 20a Org-DFF) 1 Le funzioni dei membri del Corpo delle guardie di confine e i gradi ad esse asse- gnati figurano nell’allegato 2.
2 Se a una funzione sono assegnati più gradi, il capo del Corpo delle guardie di
confine stabilisce il grado nel singolo caso.
3 In caso di passaggio a una funzione assegnata a un grado inferiore il capo del
Corpo delle guardie di confine decide se il grado attuale può essere mantenuto.
Art. 28 Accordi concernenti l’adempimento di compiti di polizia nell’area di confine (art. 97 cpv. 3 LD)
La Direzione generale delle dogane è autorizzata a concludere con i Cantoni di confine accordi concernenti l’adempimento dei compiti di polizia nell’area di con- fine.
Art. 29 Circondari doganali (art. 20 cpv. 2 Org-DFF)
Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari doganali: a. primo circondario doganale, con sede a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campa- gna, Argovia (ad eccezione dei distretti di Baden e Zurzach) e Giura; b. secondo circondario doganale, con sede a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appen- zello Interno, San Gallo, Grigioni (ad eccezione del distretto di Moesa) e Turgovia nonché i distretti argoviesi di Baden e Zurzach; c. terzo circondario doganale, con sede a Ginevra: comprende i Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra; d. quarto circondario doganale, con sede a Lugano: comprende il Cantone Ticino e il distretto grigionese di Moesa.
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
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Allegato 1 (art. 2)
Tariffa doganale per il traffico turistico
Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale (franchi)
1 Carni e frattaglie commestibili di animali delle
specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: – sino a 0,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 0,5 kg 20.— il kg
2 Carni e frattaglie commestibili di animali del gruppo
tariffale 1, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi, fresche, refrigerate, congelate, salate, secche o affumicate; salsicce e prodotti simili, di carne, frattaglie comme- stibili o sangue di animali del gruppo tariffale 1 e di pollame; preparazioni e conserve di carne di animali del gruppo tariffale 1 e di pollame: – sino a 3,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 3,5 kg 13.— il kg
3 Burro e crema di latte:
– sino a 1 kg/l per persona esenti – quantità eccedente 1 kg/l 16.— il kg/l
4 Latte, formaggi, latticini e altri prodotti a base
di latte: – sino a 5 kg/l per persona esenti – quantità eccedente 5 kg/l 3.— il kg/l
5 Uova di volatili, in guscio:
– sino a 2,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 2,5 kg 3.70 il kg
6 Fiori recisi:
– sino a 20 kg per persona esenti – quantità eccedente 20 kg 35.— il kg
7 Ortaggi, freschi o congelati:
– per sorta, sino a 20 kg per persona esenti – quantità eccedente 20 kg 3.70 il kg
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Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale (franchi)
8 Mele, pere, cotogne, prugne, prugnole, prugne
claudie, prugne mirabelle, albicocche, ciliege, fragole, lamponi, ribes a grappoli, more e cassis, freschi: – per sorta, sino a 20 kg per persona esenti – quantità eccedente 20 kg 3.50 il kg
9 Prodotti a base di patate come farina di patate,
fiocchi di patate, patatine chips, patate fritte: – sino a 2,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 2,5 kg 7.50 il kg
10 Cereali, ad eccezione del riso; prodotti
della macinazione: – per sorta, sino a 20 kg per persona esenti – quantità eccedente 20 kg 1.50 il kg
11 Oli, grassi e margarina per l’alimentazione:
– sino a 4 kg/l per persona esenti – quantità eccedente 4 kg/l 2.10 il kg/l
12 Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati,
senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere: – sino a 3 l per persona esenti – quantità eccedente 3 l –. 90 il l
13 Vini di uve fresche:
– vini spumanti 1.30 il l – vini naturali rossi e bianchi – sino a 20 l per persona –.60 il l – quantità eccedente 20 l 3.— il l
14 Altre bevande fermentate –.25 il l
15 Vini dolci e vermut nonché altri vini di uve fresche
aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche: – sino a 22 % vol. 3.50 il l – di più di 22 % vol. vedi gruppo tariffale 16
16 Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole
di distillazione: – sino a 20 % vol. 6.— il l – di più di 20 % vol. sino a 40 % vol. 12.— il l – di più di 40 % vol. sino a 60 % vol. 18.— il l – di più di 60 % vol. 23.— il l
17 Manufatti di tabacco:
– sigari 15.— il kg – sigarette 136.— il kg – tabacco trinciato 11.— il kg
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Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale (franchi)
18 Benzina, olio diesel, destinati ad essere utilizzati –.75 il l
come carburante
19 Altre merci esenti
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Allegato 2 (art. 27)
Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine
Funzioni Gradi
Capo della divisione principale Brigadiere nel Cgcf Capo del Corpo delle guardie di confine
Capodivisione Colonnello nel Cgcf Comandante delle guardie di confine in una regione grande
Caposezione Tenente colonnello nel Cgcf Comandante delle guardie di confine o maggiore nel Cgcf in una regione media Comandante delle guardie di confine in una regione piccola
Sost. del comandante delle guardie di confine Maggiore nel Cgcf, capitano nel Sost. del caposezione Cgcf o primo tenente nel Cgcf
Capogruppo di servizio Capitano nel Cgcf o Ufficiale d’impiego primo tenente nel Cgcf Ufficiale di Stato maggiore Capo del servizio specialistico
Specialista Capitano nel Cgcf, primo tenente nel Cgcf, tenente nel Cgcf, aiutante di Stato maggiore nel Cgcf o sergente maggiore nel Cgcf
Sost. del capogruppo di servizio Aiutante di Stato maggiore nel Cgcf
Caposervizio Aiutante di Stato maggiore nel Cgcf o sergente maggiore nel Cgcf
Capoposto Aiutante nel Cgcf Capo della centrale d’intervento Capo squadra della Formazione speciale (FS)
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Funzioni Gradi
Sost. del capoposto Sergente maggiore nel Cgcf Sost. del capo della centrale d’intervento Osservatore Capo squadra Capo del traffico turistico
Sost. del capo squadra Sergente maggiore nel Cgcf Operatore o sergente nel Cgcf
Capo impiego Sergente nel Cgcf Capo del gruppo mobile per la visita dei veicoli (GruMo) Sost. del capo del GruMo Collaboratore specialista con compiti particolari
Guardia di confine Caporale nel Cgcf, appuntato Collaboratore specialista nel Cgcf o guardia di confine
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Allegato 3 (art. 30)
Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. Ordinanza del DFFD del 5 ottobre 19598 concernente la regione di Samnaun
e di Sampuoir esclusa dal territorio doganale svizzero; 2. Ordinanza del 24 agosto 19739 concernente la riduzione del dazio sui veicoli a motore importati come masserizie di trasloco;
3. Ordinanza del DFFD del 1° marzo 196810 concernente il deposito in transito
nei porti renani;
4. Ordinanza del DFFD del 31 dicembre 196411 concernente il deposito in tran-
sito di cereali e di simili merci di gran consumo nei porti renani;
5. Ordinanza del 4 aprile 197212 concernente il trattamento doganale del
bestiame destinato all’alpeggio e allo svernamento;
6. Ordinanza del DFF del 1° febbraio 200213 concernente la tariffa doganale
per il traffico viaggiatori;
7. Ordinanza del DFF del 10 dicembre 200214 sulle competenze penali
dell’Amministrazione delle dogane;
8. Regolamento del 2 dicembre 197115 concernente l’importazione in franchi-
gia di materiale da guerra della Confederazione.
8 RU 1959 895 9 RU 1973 1389 10 RU 1968 379 11 RU 1965 40, 1987 2591 12 RU 1972 616 13 RU 2002 335 14 RU 2002 4206
15 Raccolta del Foglio ufficiale militare (RFM) 88 921
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