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AS 2007 2431

Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

Traduzione1

Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali

Concluso a Bruxelles il 26 giugno 1999 Approvato dal Consiglio federale il 7 giugno 2004 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 3 febbraio 2006

Le Parti contraenti della Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (firmata a Kyoto il 18 maggio 19732 ed entrata in vigore il 25 settembre 1974), in appresso «la Convenzione», elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, in appresso «il Consiglio», considerando che per conseguire gli obiettivi di: – eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle Parti contra- enti che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali; – soddisfare le esigenze del commercio internazionale e della dogana in mate- ria di facilitazione, semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pra- tiche doganali; – garantire norme appropriate in materia di controllo doganale; e – consentire alla dogana di far fronte a importanti cambiamenti nel commercio e nelle tecniche e nei metodi amministrativi, occorre modificare la Convenzione, considerando inoltre che la Convenzione modificata: – deve assicurare che i principi fondamentali di tale semplificazione e armo- nizzazione siano resi obbligatori per le Parti contraenti della Convenzione modificata; – deve dotare la dogana di procedure efficienti sostenute da metodi di control- lo adeguati ed efficaci; e – consentirà di raggiungere un alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali, il che rappresenta un obiettivo essenzia- le del Consiglio, e quindi contribuirà in misura rilevante a facilitare il com- mercio internazionale, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.631.21

1 Dal testo originale francese (RO 2007 2431).

2 RS 0.631.20

2006-0332 2431

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di modifica RU 2007

Art. 1 Il preambolo e gli articoli della Convenzione sono modificati secondo il testo conte- nuto nell’appendice I del presente protocollo.

Art. 2 Gli allegati della Convenzione sono sostituiti dall’allegato generale contenuto nell’appendice II e dagli allegati specifici3 contenuti nell’appendice III del presente protocollo.

Art. 3 1. Ogni Parte contraente della Convenzione può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, comprese le appendici I e II, (a) firmandolo senza riserva di ratifica; (b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di rati- fica; oppure (c) aderendovi. 2. Fino al 30 giugno 2000 il presente protocollo è aperto, presso la sede del Consi- glio a Bruxelles, alla firma delle Parti contraenti della Convenzione. Dopo tale data, sarà aperto alla loro adesione. 3. Il presente protocollo, comprese le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che 40 Parti contraenti lo hanno firmato senza riserva di ratifica o hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione. 4. Dopo che 40 Parti contraenti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente protocollo a norma del paragrafo 1, una Parte contraente della Conven- zione accetta le modifiche della Convenzione soltanto diventando parte del presente protocollo. Per tale Parte contraente, il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo che essa lo ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il proprio stru- mento di ratifica o di adesione.

Art. 4 Una Parte contraente può, quando esprime il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, accettare uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici contenuti nell’appendice III e notifica al segretario generale del Consiglio tale accettazione nonché le pratiche raccomandate per le quali formula riserve.

Art. 5 Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale del Consiglio non accetta nessuno strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.

3 La Svizzera non ha ratificato gli all. specifici.

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di modifica RU 2007

Art. 6 Nelle relazioni tra le parti del presente protocollo, il presente protocollo con le sue appendici sostituisce la Convenzione.

Art. 7 Il segretario generale del Consiglio è il depositario del presente protocollo e svolge le funzioni di cui all’articolo 19 figurante nell’appendice I del presente protocollo.

Art. 8 Il presente protocollo è aperto alla firma delle Parti contraenti della Convenzione presso la sede del Consiglio a Bruxelles, a decorrere dal 26 giugno 1999.

Art. 9 Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, il presente proto- collo e le sue appendici saranno registrati presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventisei giugno millenovecentonovantanove, nelle lingue ingle- se e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del Consiglio che ne trasmetterà copie certi- ficate conformi a tutti i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 1 figurante nell’ap- pendice I del presente protocollo.

(Seguono le firme)

4 RS 0.120

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Appendice I

Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (modificata)

Preambolo Le Parti contraenti della presente Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consi- glio di cooperazione doganale, cercando di eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle Parti contraenti, che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali, desiderando contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio e degli scambi suddetti semplificando e armonizzando i regimi e le pratiche doganali e favorendo la cooperazione internazionale, osservando che i notevoli vantaggi derivanti dalla facilitazione del commercio internazionale si possono ottenere senza compromettere le norme appropriate in materia di controllo doganale, riconoscendo che tale obiettivo di semplificazione e armonizzazione si può realizza- re applicando in particolare i principi seguenti: – attuazione di programmi finalizzati ad una continua modernizzazione dei regimi e delle pratiche doganali in funzione di una loro maggiore efficienza ed efficacia, – applicazione dei regimi e delle pratiche doganali in modo prevedibile, coe- rente e trasparente, – comunicazione alle parti interessate di tutte le informazioni necessarie in materia di leggi, regolamenti, orientamenti amministrativi, regimi e pratiche doganali, – adozione di tecniche moderne quali gestione del rischio e controlli basati sulla revisione, e massimo impiego possibile della tecnologia dell’infor- mazione, – ove opportuno, cooperazione con le altre autorità nazionali, con le altre amministrazioni doganali e con gli ambiti commerciali, – attuazione di norme internazionali pertinenti, – messa a disposizione delle parti interessate di procedure di revisione ammi- nistrativa e giudiziaria facilmente accessibili,

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convinte che uno strumento internazionale comprendente i suddetti obiettivi e prin- cipi che le Parti contraenti si impegnano ad applicare condurrebbe all’alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali che rappre- senta un obiettivo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale, contribuendo in tal modo in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Definizioni

Art. 1 Ai fini della presente Convenzione si intende: (a) per «norma»: una disposizione la cui applicazione è riconosciuta come necessaria per raggiungere l’armonizzazione e la semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali; (b) per «norma transitoria»: una norma dell’allegato generale per la quale è con- sentito un periodo di attuazione più lungo; (c) per «pratica raccomandata»: una disposizione di un allegato specifico della quale si riconosce che costituisce un progresso verso l’armonizzazione e la semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali e della quale si ritiene auspicabile l’applicazione più generale possibile; (d) per «legislazione nazionale»: leggi, regolamenti e altri provvedimenti impo- sti da un’autorità competente di una Parte contraente e applicabili in tutto il territorio della Parte contraente in questione, o i trattati in vigore dai quali tale parte sia vincolata; (e) per «allegato generale»: la serie di disposizioni applicabili a tutti i regimi e le pratiche doganali oggetto della presente Convenzione; (f) per «allegato specifico»: una serie di disposizioni applicabili ad uno(a) o più dei regimi e delle pratiche doganali oggetto della presente Convenzione; (g) per «orientamenti»: una serie di spiegazioni relative alle disposizioni dell’allegato generale, degli allegati specifici e dei relativi capitoli, che indi- cano alcune delle possibili linee di condotta da seguire nell’applicazione delle norme, delle norme transitorie e delle pratiche raccomandate, in parti- colare descrivendo le pratiche ottimali e raccomandando esempi di maggiori facilitazioni; (h) per «comitato tecnico permanente»: il comitato tecnico permanente del Con- siglio;

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(ij) per «Consiglio»: l’organizzazione istituita dalla Convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale5, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950; (k) per «unione doganale o economica»: una unione costituita da Stati e compo- sta di Stati, dotata della facoltà di adottare propri regolamenti vincolanti per tali Stati riguardo alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, nonché della facoltà di decidere, secondo le sue procedure interne, di firmare la presente Convenzione, ratificarla o aderirvi.

Capitolo II Campo d’applicazione e struttura

Campo d’applicazione della Convenzione

Art. 2 Ciascuna Parte contraente s’impegna a promuovere la semplificazione e l’armoniz- zazione dei regimi doganali e, a tal fine, a conformarsi, secondo le condizioni previ- ste dalla presente Convenzione, alle norme, alle norme transitorie e alle pratiche raccomandate oggetto degli allegati della presente Convenzione. Tuttavia ciascuna Parte contraente ha facoltà di concedere facilitazioni maggiori di quelle previste dalla Convenzione ed è anzi raccomandato alle Parti contraenti di concedere tali facilitazioni nella misura del possibile.

Art. 3 Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione della legislazione nazionale per quanto riguarda i divieti o le restrizioni sulle merci sog- gette a controllo doganale.

Struttura della Convenzione

Art. 4

1. La Convenzione comprende un corpo, un allegato generale e allegati specifici.

2. L’allegato generale e ogni allegato specifico della presente Convenzione consi- stono, in linea di principio, di capitoli che costituiscono le parti di un allegato e comprendono: (a) definizioni; e (b) norme, alcune delle quali, nell’allegato generale, sono norme transitorie.

3. Ciascun allegato specifico contiene anche pratiche raccomandate.

5 RS 0.631.121.2

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4. Ciascun allegato è accompagnato da orientamenti, i cui testi non sono vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 5 Per l’applicazione della presente Convenzione, ogni allegato specifico o capitolo di un allegato specifico in vigore per una Parte contraente si considera parte integrante della Convenzione; per quanto riguarda tale Parte contraente ogni riferimento alla Convenzione si ritiene quindi relativo anche allo o agli allegati o capitoli da cui è vincolata.

Capitolo III Gestione della Convenzione

Comitato di gestione

Art. 6 1. È istituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l’attuazione della presente Convenzione, le eventuali misure intese ad assicurarne un’interpretazione e un’applicazione uniformi e le proposte di modifica della stessa.

2. Le Parti contraenti sono membri del comitato di gestione.

3. La competente amministrazione di qualsiasi entità avente i requisiti per diventare Parte contraente della presente Convenzione a norma dell’articolo 8 o di qualsiasi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio è ammessa ad assistere alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatore. Lo status e i diritti di tali osservatori sono determinati da una decisione del Consiglio. I diritti sopracitati non possono essere esercitati prima dell’entrata in vigore della decisione. 4. Il comitato di gestione può invitare i rappresentanti di organizzazioni internazio- nali governative e non governative ad assistere alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatori.

5. Il comitato di gestione:

(a) raccomanda alle Parti contraenti: (i) gli emendamenti al corpo della presente Convenzione, (ii) gli emendamenti all’allegato generale, agli allegati specifici e ai loro capitoli e l’inclusione di nuovi capitoli nell’allegato generale, e (iii) l’inclusione di nuovi allegati specifici e di nuovi capitoli negli allegati specifici; (b) può decidere di modificare le pratiche raccomandate o di incorporare nuove pratiche raccomandate negli allegati specifici o nei loro capitoli conforme- mente all’articolo 16;

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(c) prende in considerazione l’attuazione delle disposizioni della presente Con- venzione conformemente all’articolo 13, paragrafo 4; (d) rivede e aggiorna gli orientamenti; (e) esamina qualsiasi altra questione attinente alla presente Convenzione ad esso sottoposta; (f) informa il comitato tecnico permanente e il Consiglio delle sue decisioni.

6. Le competenti amministrazioni delle Parti contraenti comunicano al segretario

generale del Consiglio le proposte ai sensi del paragrafo 5, lettere (a), (b), (c) o (d) del presente articolo con le relative motivazioni, unitamente ad eventuali richieste di iscrizione di determinate questioni nell’ordine del giorno delle sessioni del comitato di gestione. Il segretario generale del Consiglio sottopone le proposte all’attenzione delle competenti amministrazioni delle Parti contraenti e degli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta all’anno. Esso elegge

annualmente un presidente e un vicepresidente. Il segretario generale del Consiglio invia la convocazione e il progetto di ordine del giorno alle competenti amministra- zioni delle Parti contraenti e agli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo almeno sei settimane prima della riunione del comitato di gestione. 8. Qualora non si possa giungere ad una decisione all’unanimità, le questioni sotto- poste al comitato di gestione sono decise mediante votazione dalle Parti contraenti presenti. Le proposte ai sensi del paragrafo 5, lettere (a), (b) o (c) del presente artico- lo sono approvate alla maggioranza di due terzi dei voti espressi. Tutte le altre questioni sono decise dal comitato di gestione a maggioranza dei voti espressi. 9. Quando si applica l’articolo 8, paragrafo 5 della presente Convenzione, le unioni doganali o economiche che sono Parti contraenti dispongono, in caso di votazione, soltanto di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro membri che sono Parti contraenti. 10. Prima della chiusura della riunione il comitato di gestione adotta una relazione. Questa viene trasmessa al Consiglio e alle Parti contraenti nonché agli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, si applica, salvo diversa decisione del comitato di gestione, il regolamento interno del Consiglio.

Art. 7 Ai fini della votazione nell’ambito del comitato di gestione, ogni allegato specifico e ogni capitolo di un allegato specifico sono oggetto di votazione separata. (a) Ogni Parte contraente ha la facoltà di votare su questioni relative all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del corpo e dell’allegato generale della Convenzione. (b) Per quanto riguarda questioni relative ad un allegato specifico o ad un capi- tolo di un allegato specifico già in vigore, soltanto le Parti contraenti che hanno accettato tale allegato specifico o capitolo hanno la facoltà di votare.

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(c) Ogni Parte contraente ha la facoltà di votare i progetti di nuovi allegati spe- cifici o di nuovi capitoli di un allegato specifico.

Capitolo IV Parte contraente

Ratifica della Convenzione

Art. 8

1. Ogni membro del Consiglio e ogni membro dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte contraente della presen- te Convenzione: (a) firmandola senza riserva di ratifica; (b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di rati- fica; oppure (c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 1974 la presente Convenzione è aperta, presso la sede del

Consiglio a Bruxelles, alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente arti- colo. Dopo tale data, sarà aperta alla loro adesione. 3. Al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell’ade- sione alla stessa, ogni Parte contraente specifica quale o quali allegati specifici o capitoli degli allegati specifici eventualmente accetta. Essa può in seguito notificare al depositario che accetta uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifi- ci. 4. Le Parti contraenti che accettano un nuovo allegato specifico o un nuovo capitolo di un allegato specifico ne danno notifica al depositario conformemente al paragrafo

3 del presente articolo.

5. (a) Un’unione doganale o economica può diventare, conformemente ai paragrafi

1, 2 e 3 del presente articolo, Parte contraente della presente Convenzione. Tale unione doganale o economica informa il depositario della sua compe- tenza in ordine alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Essa inoltre informa il depositario di qualsiasi modifica sostanziale dell’ambito della sua competenza. (b) Un’unione doganale o economica che è Parte contraente della presente Con- venzione esercita, per le questioni che rientrano nella sua sfera di competen- za, i diritti e le responsabilità che la Convenzione conferisce ai membri di ta- le unione che sono Parti contraenti della presente Convenzione. In tal caso, i membri dell’unione non hanno la facoltà di esercitare individualmente i sud- detti diritti, compreso il diritto di voto.

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Art. 9 1. La Parte contraente che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è vincolata dagli emendamenti della Convenzione, compreso l’allegato generale, entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 2. La Parte contraente che accetta un allegato specifico o un capitolo di un allegato specifico è vincolata dagli emendamenti delle norme contenute in tale allegato specifico o capitolo entrati in vigore alla data in cui essa notifica la sua accettazione al depositario. La Parte contraente che accetta un allegato specifico o un capitolo di un allegato specifico è vincolata dagli emendamenti delle pratiche raccomandate ivi contenute, entrati in vigore alla data in cui essa notifica la sua accettazione al deposi- tario, salvo se formula riserve su una o più di tali pratiche raccomandate conforme- mente all’articolo 12 della presente Convenzione.

Applicazione della convenzione

Art. 10 1. Al momento della firma della presente Convenzione senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in seguito, una Parte contraente può dichiarare mediante notifica data al depositario che la presente Con- venzione si applica a tutti o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali si trovano sotto la sua responsabilità. La notifica ha effetto tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la Convenzione non si applica ai territori designati nella notifica prima che essa sia entrata in vigore per la Parte contraente interessata. 2. La Parte contraente che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, abbia notificato che la presente Convenzione si applica ad un territorio le cui rela- zioni internazionali si trovano sotto la sua responsabilità, può notificare al deposita- rio, secondo le modalità di cui all’articolo 19 della presente Convenzione, che tale territorio cesserà di applicare la Convenzione.

Art. 11 Per l’applicazione della presente Convenzione, un’unione doganale o economica che sia una Parte contraente notifica al segretario generale del Consiglio i territori di cui è costituita e tali territori devono essere considerati come un unico territorio.

Accettazione delle disposizioni e delle riserve

Art. 12

1. Tutte le Parti contraenti sono vincolate dall’allegato generale.

2. Una Parte contraente può accettare uno o più allegati specifici o uno o più dei capitoli in essi contenuti. La Parte contraente che accetta un allegato specifico o uno o più capitoli di un allegato specifico è vincolata da tutte le norme che vi figurano.

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La Parte contraente che accetta un allegato specifico o uno o più capitoli di un allegato specifico è vincolata da tutte le pratiche raccomandate che vi figurano, a meno che, al momento dell’accettazione o successivamente, essa notifichi al deposi- tario la o le pratiche raccomandate per le quali formula riserve, indicando le diver- genze tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e quelle della o delle pratiche raccomandate in questione. La Parte contraente che abbia espresso riserve può, in qualsiasi momento, scioglierle in tutto o in parte mediante notifica al deposi- tario, indicando la data alla quale le riserve sono sciolte. 3. Ogni Parte contraente vincolata da un allegato specifico o da uno o più capitoli di un allegato specifico esamina la possibilità di sciogliere le riserve sulle pratiche raccomandate eventualmente formulate in conformità del paragrafo 2 e, alla fine di ogni periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore per essa della presente Convenzione, notifica al segretario generale del Consiglio i risultati dell’esame specificando le disposizioni della propria legislazione nazionale che, a suo avviso, sono contrarie allo scioglimento delle riserve.

Attuazione delle disposizioni

Art. 13 1. Ciascuna Parte contraente attua le norme dell’allegato generale e dello o degli allegati specifici ovvero del o dei capitoli ivi contenuti da essa accettati entro

36 mesi dall’entrata in vigore per la stessa di tale o tali allegati o capitoli.

2. Ciascuna Parte contraente attua le norme transitorie dell’allegato generale entro

60 mesi dalla data in cui l’allegato generale è entrato in vigore per la stessa.

3. Ciascuna Parte contraente attua le pratiche raccomandate dello o degli allegati specifici ovvero del o dei capitoli ivi contenuti da essa accettati entro 36 mesi dall’entrata in vigore per la stessa di tale o tali allegati specifici o capitoli, salvo se sono state formulate riserve su una o più di tali pratiche raccomandate. 4. (a) Qualora i periodi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano, in pratica, insufficienti per consentire ad una Parte contraente di attuare le di- sposizioni dell’allegato generale, tale Parte contraente può, prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, chiedere al comita- to di gestione di concedere una proroga di detto periodo. All’atto della richiesta, la Parte contraente indica la o le disposizioni dell’allegato generale per le quali è richiesta una proroga del periodo e le ragioni della richiesta. (b) In circostanze eccezionali, il comitato di gestione può decidere di concedere tale proroga. La decisione del comitato di gestione relativa alla concessione della proroga indica le circostanze eccezionali che la giustificano; la proroga non può in alcun caso essere superiore ad un anno. Alla scadenza del perio- do di proroga, la Parte contraente notifica al depositario l’attuazione delle disposizioni per le quali la proroga è stata concessa.

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Risoluzione delle controversie

Art. 14 1. Le controversie tra due o più Parti contraenti sull’interpretazione o sull’ap- plicazione della presente Convenzione devono, per quanto possibile, essere compo- ste con negoziazioni tra le parti. 2. Se una controversia non è composta con negoziazioni, essa viene sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione, che la esamina e formula raccomandazioni per la sua composizione. 3. Le Parti contraenti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione come vincolanti.

Emendamenti della Convenzione

Art. 15 1. Il testo di ogni emendamento raccomandato alle Parti contraenti dal comitato di gestione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera (a), punti (i) e (ii) è comunicato dal segretario generale del Consiglio a tutte le Parti contraenti e ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti. 2. Gli emendamenti del corpo della Convenzione entrano in vigore per tutte le Parti contraenti 12 mesi dopo il deposito degli strumenti di accettazione da parte delle Parti contraenti presenti alla riunione del comitato di gestione durante la quale sono stati raccomandati gli emendamenti, purché le Parti contraenti non abbiano presenta- to obiezioni entro i 12 mesi successivi alla data di comunicazione degli stessi emen- damenti. 3. Gli emendamenti raccomandati per l’allegato generale o per gli allegati specifici o per i capitoli di questi si considerano accettati sei mesi dopo la data in cui l’emendamento raccomandato è stato comunicato alle Parti contraenti, a meno che: (a) sia stata formulata un’obiezione da una Parte contraente o, nel caso di un allegato specifico o di un capitolo, da una Parte contraente vincolata da tale allegato specifico e capitolo; oppure (b) una Parte contraente informi il segretario generale del Consiglio che, benché essa intenda accettare l’emendamento raccomandato, le condizioni necessa- rie per tale accettazione non sono ancora soddisfatte.

4. La Parte contraente che ha trasmesso al segretario generale del Consiglio la

comunicazione di cui al paragrafo 3, lettera (b) del presente articolo può, fino a che non ha notificato al segretario generale del Consiglio la sua accettazione dell’emendamento raccomandato, presentare un’obiezione a tale emendamento entro un periodo di 18 mesi dalla scadenza del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

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5. Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è notificata a norma del para-

grafo 3, lettera (a) o del paragrafo 4 del presente articolo, l’emendamento viene considerato non accettato e resta senza effetto.

6. Se una Parte contraente ha trasmesso una comunicazione in applicazione del

paragrafo 3, lettera (b) del presente articolo, l’emendamento si ritiene accettato alla più vicina delle due date seguenti: (a) la data alla quale tutte le Parti contraenti che hanno trasmesso siffatte comu- nicazioni hanno notificato al segretario generale del Consiglio la loro accet- tazione dell’emendamento raccomandato; si prende tuttavia in considerazio- ne la data in cui scade il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se tutte le accettazioni sono state notificate prima di tale scadenza; (b) la data in cui scade il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 7. Ogni emendamento dell’allegato generale o degli allegati specifici o dei capitoli di questi considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data in cui lo si considera accettato oppure, quando l’emendamento raccomandato prevede un diver- so termine di entrata in vigore, alla scadenza di tale termine, a decorrere dalla data in cui lo si considera accettato. 8. Il segretario generale del Consiglio notifica al più presto alle Parti contraenti della presente Convenzione le obiezioni all’emendamento raccomandato formulate ai sensi del paragrafo 3, lettera (a) del presente articolo, nonché le comunicazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 3, lettera (b). Egli comunica in seguito alle Parti contraenti se la o le Parti contraenti che hanno trasmesso tale comunicazione solle- vano obiezioni sull’emendamento raccomandato o se l’accettano.

Art. 16

1. Fatta salva la procedura di emendamento di cui all’articolo 15 della presente

Convenzione, il comitato di gestione conformemente all’articolo 6 può decidere di modificare qualsiasi pratica raccomandata o di inserire nuove pratiche raccomandate in qualsiasi allegato specifico o capitolo di un allegato specifico. Ogni Parte contra- ente è invitata dal segretario generale del Consiglio a partecipare alla discussione del comitato di gestione. Il testo dell’emendamento o della nuova pratica raccomandata così decisi viene comunicato dal segretario generale del Consiglio alle Parti contra- enti e ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Conven- zione.

2. L’emendamento o l’inserimento di nuove pratiche raccomandate deciso ai sensi

del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore sei mesi dopo che ne è stata data comunicazione dal segretario generale del Consiglio. Si presume che ogni Parte contraente vincolata da un allegato specifico o capitolo oggetto di tali emendamenti o dell’inserimento di nuove pratiche raccomandate abbia accettato tali emendamenti o nuove pratiche raccomandate, salvo se essa formula una riserva secondo la proce- dura di cui all’articolo 12 della presente Convenzione.

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Durata dell’adesione

Art. 17 1. La presente Convenzione ha durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in ogni momento dopo la data della sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 18 della stessa. 2. La denuncia è notificata mediante strumento scritto, depositato presso il deposita- rio. 3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che lo strumento di denuncia è stato ricevu- to dal depositario. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per gli allegati specifici o i capitoli degli allegati specifici: ciascuna Parte contraente può, in ogni momento dopo la data della loro entrata in vigore, ritirarne l’accettazione. 5. Si ritiene che la Parte contraente che ritira la sua accettazione dell’allegato gene- rale abbia denunciato la Convenzione. Anche in tal caso si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

Capitolo V Disposizioni finali

Entrata in vigore della Convenzione

Art. 18 1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei soggetti di cui ai paragrafi 1 e 5 dell’articolo 8 hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato il rispettivo strumento di ratifica o di adesione. 2. La presente Convenzione entra in vigore per ogni Parte contraente tre mesi dopo che questa è divenuta Parte contraente in conformità alle disposizioni dell’articolo 8. 3. Ogni allegato specifico o capitolo di un allegato specifico della presente Conven- zione entra in vigore tre mesi dopo che cinque Parti contraenti lo hanno accettato. 4. Una volta entrato in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’allegato specifico o capitolo entra in vigore per qualsiasi Parte contraente tre mesi dopo che essa ha notificato la sua accettazione. Tuttavia, nessun allegato specifico o capitolo entra in vigore per una Parte contraente prima che la presente Convenzione sia entrata in vigore per tale Parte contraente.

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Depositario della Convenzione

Art. 19 1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio.

2. Il depositario:

(a) riceve e custodisce i testi originali della presente Convenzione; (b) prepara copie certificate conformi dei testi originali della presente Conven- zione e le trasmette alle Parti contraenti, ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti e al segretario generale delle Nazioni Unite; (c) riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente Convenzione e riceve e custodisce ogni strumento, notifica e comu- nicazione pertinente; (d) esamina se la firma o qualsiasi strumento, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione siano presentati nella debita forma e, se necessa- rio, sottopone la questione alla Parte contraente interessata; (e) notifica alle Parti contraenti, ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti e al segretario generale delle Nazioni Unite: – le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni degli allegati e dei capitoli ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, – i nuovi capitoli dell’allegato generale e i nuovi allegati specifici o capi- toli di tali allegati dei quali il comitato di gestione decide di raccoman- dare l’inserimento nella presente Convenzione, – la data di entrata in vigore della presente Convenzione, dell’allegato generale e di ciascun allegato specifico o capitolo di un allegato speci- fico conformemente all’articolo 18 della presente Convenzione, – le notifiche ricevute conformemente agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione, – le accettazioni di allegati/capitoli revocate dalle Parti contraenti, – le denunce ai sensi dell’articolo 17 della presente Convenzione, e – gli emendamenti accettati conformemente all’articolo 15 della presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore. 3. Qualora emergano contrasti tra una Parte contraente e il depositario circa l’ese- cuzione delle funzioni di quest’ultimo, il depositario o la Parte contraente sottopon- gono la questione alle altre Parti contraenti e ai firmatari o, se del caso, al comitato di gestione o al Consiglio.

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Registrazione e testi autentici

Art. 20 Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite6, la presente Con- venzione sarà registrata presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kyoto, il diciotto maggio millenovecentosettantatré, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà deposi- tato presso il segretario generale del Consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 1 della presente Conven- zione.

(Seguono le firme)

6 RS 0.120

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Appendice II

Allegato generale

Sommario Capitolo 1 Principi generali Capitolo 2 Definizioni Capitolo 3 Sdoganamento e altre formalità doganali Capitolo 4 Dazi e tasse A. Liquidazione, riscossione e pagamento dei dazi e tasse B. Dilazione del pagamento dei dazi e tasse C. Rimborso dei dazi e tasse Capitolo 5 Garanzia Capitolo 6 Controllo doganale Capitolo 7 Applicazione della tecnologia dell’informazione Capitolo 8 Relazioni tra la dogana e i terzi Capitolo 9 Informazioni e decisioni comunicate dalla dogana A. Informazioni di applicazione generale B. Informazioni specifiche C. Decisioni Capitolo 10 Ricorsi in materia doganale A. Diritto di ricorso B. Forma e motivi del ricorso C. Esame del ricorso

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Capitolo 1 Principi generali

1.1. Norma

Le definizioni, norme e norme transitorie del presente allegato si applicano ai regimi e alle pratiche doganali oggetto dello stesso e, per quanto possibile, ai regimi e alle pratiche oggetto degli allegati specifici.

1.2. Norma

Le condizioni da soddisfare e le formalità doganali da espletare per i regimi e le pratiche oggetto del presente allegato e degli allegati specifici sono precisate nella legislazione nazionale e sono il più semplici possibile.

1.3. Norma

La dogana istituisce e mantiene relazioni formali di carattere consultivo con gli operatori commerciali per intensificare la cooperazione e facilitare la partecipazione alla messa a punto dei metodi di lavoro più efficaci in funzione delle disposizioni nazionali e degli accordi internazionali.

Capitolo 2 Definizioni Ai fini degli allegati della presente Convenzione si intende: E1./F23.7 per «ricorso»: l’atto con cui una persona che si ritenga lesa da una decisione o omissione della dogana che la riguardi direttamente si rivolge ad un’autorità competente; E2./F19. per «liquidazione dei dazi e tasse»: la determinazione dell’importo dei dazi e tasse da riscuotere; E3./F4. per «controllo basato sulla revisione»: le misure con cui la dogana accerta l’accuratezza e l’autenticità delle dichiarazioni mediante l’esa- me dei pertinenti registri, documenti, sistemi di gestione e dati commer- ciali in possesso delle persone interessate; E4./F15. per «esame della dichiarazione di merci»: le operazioni effettuate dalla dogana per accertare la corretta compilazione della dichiarazione e verificare che i documenti giustificativi richiesti soddisfino ai requisiti previsti; E5./F9. per «sdoganamento»: l’espletamento delle formalità doganali necessarie perché le merci possano essere immesse in consumo, esportate o vinco- late ad un altro regime doganale;

7 Numerazione dell’espressione secondo l'ordine alfabetico del testo originale inglese e francese.

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E6./F10. per «dogana»: il servizio statale competente per l’applicazione della normativa doganale e la riscossione dei dazi e tasse nonché per l’applicazione delle altre leggi e regolamentazioni in materia di impor- tazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci; E7./F3. per «controllo doganale»: le misure prese dalla dogana per assicurare l’osservanza della normativa doganale; E8./F11. per «dazi doganali»: i dazi indicati nella tariffa doganale ai quali sono soggette le merci all’entrata o all’uscita dal territorio doganale; E9./F16. per «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere svolte dalle persone interessate e dalla dogana ai fini dell’osservanza del diritto doganale; E10./F18. per «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamen- to delle merci, la cui applicazione spetta specificamente alla dogana, e le regolamentazioni da questa emanate in virtù dei poteri ad essa confe- riti dalla legge; E11./F2. per «ufficio doganale»: l’unità amministrativa doganale competente per l’espletamento della formalità doganali e i locali o altre aree destinati a tal fine su approvazione delle autorità competenti; E12./F25. per «territorio doganale»: il territorio in cui è applicabile la normativa doganale di una Parte contraente; E13./F6. per «decisione»: il singolo atto con il quale la dogana decide in merito a una questione attinente alla normativa doganale; E14./F7. per «dichiarante»: la persona che fa o in nome della quale è fatta una dichiarazione di merci; E15./F5. per «scadenza»: data alla quale è dovuto il pagamento dei dazi e tasse; E16./F12. per «dazi e tasse»: dazi e tasse all’importazione e/o dazi e tasse all’es- portazione; E17./F27. per «verifica delle merci»: l’operazione con cui la dogana procede all’esame fisico delle merci per accertare che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità e il loro valore siano conformi ai dati contenuti nella dichiarazione di merci; E18./F13. per «dazi e tasse all’esportazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono riscossi all’esportazione o in occasione dell’esportazione delle merci, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono riscosse

dalla dogana per conto di un’altra autorità nazionale; E19./F8. per «dichiarazione di merci»: l’atto compilato nel modo prescritto dalla dogana col quale gli interessati indicano il regime doganale da assegna- re alle merci e comunicano gli elementi che la dogana richiede ai fini dell’applicazione di tale regime;

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E20./F14. per «dazi e tasse all’importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o altre imposizioni che vengono riscossi all’importazione o in occasione dell’importazione, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono riscosse dalla dogana per conto di un’altra autorità nazionale; E21./F1. per «mutua assistenza amministrativa»: le misure prese da un’am- ministrazione doganale per conto di o in collaborazione con un’altra amministrazione doganale ai fini della corretta applicazione della nor- mativa doganale e della prevenzione, dell’accertamento e della repres- sione delle infrazioni doganali; E22./F21. per «omissione»: la mancata esecuzione di un atto o adozione di una decisione, spettante in virtù della normativa doganale alla dogana, in ordine ad una questione debitamente sottoposta a quest’ultima, entro un adeguato periodo di tempo; E23./F22. per «persona»: sia un persona fisica sia una persona giuridica, sempre- ché il contesto non disponga altrimenti; E24./F20. per «svincolo»: l’atto con cui la dogana consente alle persone interessa- te di disporre delle merci che sono oggetto di sdoganamento; E25./F24. per «rimborso»: la restituzione, totale o parziale, dei dazi e tasse pagati sulle merci e lo sgravio totale o parziale dei dazi e tasse nel caso in cui essi non siano stati pagati; E26./F17. per «garanzia»: ciò che assicura, in modo ritenuto sufficiente dalla dogana, l’adempimento di un obbligo nei confronti di quest’ultima. La garanzia si dice «globale» quando assicura l’adempimento degli obbli- ghi derivanti da più operazioni; E27./F26. per «terzo»: la persona che tratta direttamente con la dogana, in nome e per conto di un’altra persona, per quanto riguarda l’importazione, l’esportazione, il movimento o l’immagazzinamento delle merci.

Capitolo 3 Sdoganamento e altre formalità doganali Uffici doganali competenti

3.1. Norma

La dogana designa gli uffici doganali in cui le merci possono essere presentate o sdoganate. Essa stabilisce la competenza e l’ubicazione di tali uffici e il loro orario di lavoro, tenendo conto, tra l’altro, delle particolari necessità del commercio.

3.2. Norma

Su richiesta della persona interessata e per ragioni considerate valide dalla dogana, questa, subordinatamente alla disponibilità di risorse, svolge le funzioni prescritte per un regime o una pratica doganale fuori dell’orario di lavoro fissato o in un luogo

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diverso dagli uffici doganali. Le spese addebitabili dalla dogana si limitano al costo approssimativo dei servizi prestati.

3.3. Norma

Nel caso di uffici doganali situati ad un valico di frontiera comune, le amministra- zioni doganali interessate armonizzano l’orario di lavoro e le competenze degli uffici in questione.

3.4. Norma transitoria

Ai valichi di frontiera comuni, le amministrazioni doganali interessate effettuano, ogniqualvolta sia possibile, controlli congiunti.

3.5. Norma transitoria

Qualora la dogana intenda creare un nuovo ufficio doganale o convertirne uno esistente ad un valico di frontiera comune, essa collabora, ovunque possibile, con la dogana vicina per creare un ufficio doganale giustapposto in modo da facilitare i controlli congiunti.

Il dichiarante (a) Persone che possono agire in veste di dichiaranti

3.6. Norma

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni alle quali una persona è autorizzata ad agire in veste di dichiarante.

3.7. Norma

Può agire in veste di dichiarante qualsiasi persona che abbia il diritto di disporre delle merci. (b) Responsabilità del dichiarante

3.8. Norma

Il dichiarante è ritenuto responsabile nei confronti della dogana dell’esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di merci e del pagamento dei dazi e tasse. (c) Diritti del dichiarante

3.9. Norma

Prima di presentare la dichiarazione di merci il dichiarante è autorizzato, alle condi- zioni stabilite dalla dogana, a: (a) ispezionare le merci; e (b) prelevare dei campioni.

3.10. Norma

La dogana non richiede che i campioni il cui prelevamento è autorizzato sotto il suo controllo siano oggetto di una dichiarazione di merci separata, a condizione che essi vengano menzionati nella dichiarazione della partita di merci da cui provengono.

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Dichiarazione di merci (a) Formulario e contenuto della dichiarazione di merci

3.11. Norma

Il contenuto della dichiarazione di merci è prescritto dalla dogana. La dichiarazione compilata su carta deve essere conforme al formulario quadro delle Nazioni Unite. Per la procedura di sdoganamento automatizzata, il formulario della dichiarazione presentata per via elettronica è basato sulle norme internazionali per lo scambio elettronico dei dati, come indicato nelle raccomandazioni del Consiglio di coopera- zione doganale sulla tecnologia dell’informazione.

3.12. Norma

La dogana deve limitare le informazioni da fornire nella dichiarazione di merci unicamente alle informazioni ritenute necessarie per consentire la liquidazione e la riscossione dei dazi e tasse, l’elaborazione di statistiche e l’applicazione della nor- mativa doganale.

3.13. Norma

Il dichiarante che, per motivi ritenuti validi dalla dogana, non disponesse di tutte le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione di merci, è autorizzato a presentare una dichiarazione provvisoria o incompleta, purché essa contenga gli elementi ritenuti necessari dalla dogana e purché il dichiarante s’impegni a comple- tarla entro un dato termine.

3.14. Norma

La registrazione, da parte della dogana, di una dichiarazione provvisoria o incomple- ta non comporta l’applicazione alle merci di un trattamento tariffario diverso da quello che sarebbe stato applicato se fosse stata presentata direttamente una dichia- razione completa ed esatta. Lo svincolo delle merci non subisce rinvii, purché la garanzia richiesta sia stata fornita per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.15. Norma

La dogana richiede la presentazione della dichiarazione di merci originale e il nume- ro minimo di copie necessario. (b) Documenti a sostegno della dichiarazione di merci

3.16. Norma

A sostegno della dichiarazione di merci la dogana esige unicamente i documenti necessari per consentire il controllo dell’operazione e per accertarsi che siano state osservate tutte le prescrizioni relative all’applicazione della normativa doganale.

3.17. Norma

Se all’atto della presentazione della dichiarazione di merci taluni documenti giustifi- cativi non possono essere presentati per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ul- tima autorizza la presentazione di tali documenti entro un dato termine.

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3.18. Norma transitoria

La dogana consente la presentazione dei documenti giustificativi per via elettronica.

3.19. Norma

La dogana non richiede la traduzione dei dati figuranti nei documenti giustificativi, a meno che non sia necessaria per consentire di trattare la dichiarazione.

Presentazione, registrazione e controllo della dichiarazione di merci

3.20. Norma

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci in qualunque ufficio doganale designato.

3.21. Norma transitoria

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci per via elettronica.

3.22. Norma

La dichiarazione di merci va presentata durante l’orario stabilito dalla dogana.

3.23. Norma

Qualora la legislazione nazionale fissi un termine per la presentazione della dichia- razione di merci, il periodo di tempo concesso deve essere sufficiente per consentire al dichiarante di compilare la dichiarazione e di ottenere i documenti giustificativi necessari.

3.24. Norma

Su richiesta del dichiarante e per ragioni ritenute valide dalla dogana, quest’ultima prolunga il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di merci.

3.25. Norma

La legislazione nazionale prevede le condizioni della presentazione e registrazione o del controllo della dichiarazione di merci e dei documenti giustificativi prima dell’arrivo delle merci.

3.26. Norma

Qualora la dogana non possa registrare la dichiarazione di merci, ne espone i motivi al dichiarante.

3.27. Norma

La dogana consente al dichiarante di modificare la dichiarazione di merci già pre- sentata, purché quando riceve la richiesta del dichiarante essa non abbia iniziato a controllare la dichiarazione o ad esaminare le merci.

3.28. Norma transitoria

Qualora riceva la suddetta richiesta dopo che il controllo della dichiarazione di merci è iniziato, la dogana consente al dichiarante di rettificare la dichiarazione se ritiene valide le ragioni da lui esposte.

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3.29. Norma transitoria

Il dichiarante è autorizzato a ritirare la dichiarazione di merci e a chiedere un altro regime doganale, purché la richiesta sia fatta alla dogana prima dello svincolo delle merci e purché le ragioni addotte siano ritenute valide dalla dogana.

3.30. Norma

La dichiarazione di merci viene controllata al momento della sua registrazione o quanto prima possibile dopo la registrazione.

3.31. Norma

Ai fini del controllo della dichiarazione di merci la dogana effettua soltanto le ope- razioni che ritiene indispensabili per garantire l’osservanza della normativa dogana- le.

Procedure speciali per le persone autorizzate

3.32. Norma transitoria

Per le persone autorizzate che soddisfano i criteri specificati dalla dogana, in partico- lare la comprovata osservanza degli obblighi doganali e l’uso di un valido sistema di gestione dei documenti commerciali, la dogana prevede: – lo svincolo delle merci su indicazione dei dati minimi necessari per identifi- care le merci e consentire la successiva compilazione della dichiarazione de- finitiva; – lo sdoganamento delle merci presso la sede del dichiarante o in altro luogo autorizzato dalla dogana; nonché, per quanto possibile, altre procedure speciali come: – accettazione, in caso di importazioni o esportazioni frequenti da parte della stessa persona, di un’unica dichiarazione di merci per tutte le importazioni o esportazioni effettuate in un determinato periodo; – uso da parte delle persone autorizzate dei propri documenti commerciali per liquidare esse stesse i dazi e tasse da pagare e, all’occorrenza, per assicurare il rispetto degli altri obblighi doganali; – presentazione della dichiarazione di merci mediante una registrazione nei documenti della persona autorizzata da convalidare successivamente con una dichiarazione di merci supplementare.

Verifica delle merci (a) Tempi per la verifica delle merci

3.33. Norma

Quando la dogana decide che le merci dichiarate devono essere oggetto di una verifica, questa ha luogo quanto prima possibile dopo la registrazione della dichiara- zione.

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3.34. Norma

Nel programmare le verifiche viene data la precedenza all’ispezione degli animali vivi e delle merci deperibili e ad altre merci di cui la dogana riconosca l’urgenza.

3.35. Norma transitoria

Se le merci devono essere ispezionate da altre autorità competenti e se anche la dogana prevede una verifica, essa fa in modo che le ispezioni siano coordinate e, se possibile, effettuate allo stesso momento. (b) Presenza del dichiarante alla verifica delle merci

3.36. Norma

La dogana prende in considerazione la richiesta del dichiarante di essere presente o di farsi rappresentare al momento della verifica delle merci. La richiesta è accolta salvo circostanze eccezionali.

3.37. Norma

Se lo ritiene utile, la dogana esige che il dichiarante assista alla verifica delle merci o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l’assistenza necessaria per facilitare tale verifica. (c) Prelevamento di campioni da parte della dogana

3.38. Norma

Si procede al prelevamento di campioni soltanto quando la dogana lo ritenga neces- sario per accertare la designazione tariffaria e/o il valore delle merci dichiarate o per assicurare l’applicazione di altre disposizioni della legislazione nazionale. I campio- ni prelevati devono essere il più piccoli possibile.

Errori

3.39. Norma

In caso di errori la dogana non impone sanzioni gravi se ha elementi per ritenere che si tratta di errori involontari e non determinati da intento fraudolento o colpa grave. Se la dogana lo ritiene necessario per scoraggiare il ripetersi di tali errori, può essere imposta una sanzione che comunque non deve essere più grave di quanto occorra a tal fine.

Svincolo delle merci

3.40. Norma

Le merci dichiarate sono svincolate appena la dogana ne ha effettuato la verifica o appena ha deciso di non effettuarne la verifica, a condizione che: – non siano state constatate infrazioni; – la licenza di importazione o di esportazione o gli altri documenti necessari siano stati acquisiti; – tutte le autorizzazioni relative al regime in questione siano state acquisite; e

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– i dazi e tasse siano stati pagati o siano state prese le misure necessarie per assicurarne la riscossione.

3.41. Norma

Se ha elementi per ritenere che il dichiarante espleterà successivamente tutte le formalità relative allo sdoganamento la dogana procede allo svincolo delle merci, purché il dichiarante fornisca un documento commerciale o amministrativo accetta- bile dalla dogana e contenente i dati principali attinenti alla partita di merci in que- stione e purché, se necessario, sia stata fornita una garanzia per assicurare la riscos- sione dei dazi e tasse applicabili.

3.42. Norma

Quando la dogana decida che occorrono analisi di laboratorio su dei campioni, documenti tecnici dettagliati o il parere di esperti, le merci sono svincolate prima che i risultati di tale verifica siano noti, purché sia stata fornita la garanzia richiesta e purché la dogana abbia elementi per ritenere che le merci non sono oggetto di divieti o restrizioni.

3.43. Norma

Quando sia stata constatata un’infrazione, la dogana procede allo svincolo delle merci senza aspettare la conclusione dell’azione amministrativa o legale, purché le merci non siano passibili di confisca o non possano essere successivamente necessa- rie come elemento di prova e purché il dichiarante paghi i dazi e le tasse e presti una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse supplementari nonché delle sanzioni eventualmente imposti.

Abbandono o distruzione delle merci

3.44. Norma

Qualora le merci non siano ancora state svincolate per l’immissione in consumo o siano state vincolate a un altro regime doganale e sempreché non siano state consta- tate infrazioni, la persona interessata non è tenuta a pagare i dazi e tasse o ha diritto ad ottenerne il rimborso: – quando, su sua richiesta, tali merci sono abbandonate all’Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la deci- sione della dogana. I relativi costi sono a carico della persona interessata; – quando tali merci sono distrutte o irrimediabilmente perdute per un caso for- tuito o di forza maggiore, purché la distruzione o perdita sia debitamente provata da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana; – in caso di perdite dovute alla natura della merce, debitamente provate da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana. Gli eventuali residui e rottami restanti dopo la distruzione sono soggetti, se immessi in consumo o esportati, ai dazi e alle tasse cui sarebbero soggetti se fossero importati o esportati in tale stato.

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3.45. Norma transitoria

Quando la dogana vende merci che non sono state dichiarate entro i termini prescritti o che non hanno potuto essere svincolate anche se non sono state rilevate infrazioni, i proventi della vendita, detratti i dazi e le tasse nonché ogni altra imposizione e spesa sostenuta, sono ceduti alle persone aventi diritto o, qualora ciò non sia possibi- le, sono tenuti a loro disposizione per un determinato periodo.

Capitolo 4 Dazi e tasse A. Liquidazione, riscossione e pagamento dei dazi e tasse

4.1. Norma

La legislazione nazionale definisce le circostanze in cui sorge l’obbligo di pagare dazi e tasse.

4.2. Norma

Il periodo di tempo entro il quale si effettua la liquidazione dei dazi e tasse è stabili- to dalla legislazione nazionale. La liquidazione si effettua appena possibile dopo la presentazione della dichiarazione di merci o dopo l’insorgenza dell’obbligo in seguito ad altre circostanze.

4.3. Norma

I fattori sui quali si basa la liquidazione dei dazi e tasse e le condizioni alle quali vengono determinati sono specificati dalla legislazione nazionale.

4.4. Norma

Le aliquote dei dazi e tasse sono indicate nelle pubblicazioni ufficiali.

4.5. Norma

La legislazione nazionale specifica il momento da prendere in considerazione per determinare le aliquote dei dazi e tasse.

4.6. Norma

La legislazione nazionale specifica i metodi che si possono usare per pagare i dazi e le tasse.

4.7. Norma

La legislazione nazionale specifica la o le persone responsabili del pagamento dei dazi e tasse.

4.8. Norma

La legislazione nazionale determina la scadenza del pagamento e il luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

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4.9. Norma

Quando la legislazione nazionale specifica che la scadenza può essere posteriore allo svincolo delle merci, la scadenza deve essere posteriore allo svincolo di almeno dieci giorni. Per il periodo di tempo tra la data di svincolo e la data di scadenza non vengono addebitati interessi.

4.10. Norma

La legislazione nazionale specifica il periodo entro il quale la dogana può adire le vie legali per riscuotere i dazi e le tasse non pagati entro la scadenza.

4.11. Norma

La legislazione nazionale determina il tasso di interesse addebitabile sugli importi dei dazi e tasse non pagati entro la scadenza e le condizioni di applicazione di tale interesse.

4.12. Norma

Quando i dazi e le tasse sono stati pagati, viene rilasciata al pagatore una ricevuta che costituisce la prova del pagamento, a meno che non ne esistano altre.

4.13. Norma transitoria

La legislazione nazionale specifica un valore minimo e/o un importo minimo dei dazi e tasse al di sotto del quale non viene riscosso nessun dazio o tassa.

4.14. Norma

Qualora constati che errori nella dichiarazione di merci o nella liquidazione dei dazi e tasse daranno o abbiano dato luogo alla riscossione o al recupero di un importo di dazi e tasse inferiore a quello legalmente dovuto, la dogana rettifica gli errori e riscuote l’importo non pagato. Tuttavia, se l’importo in questione è inferiore all’im- porto minimo specificato dalla legislazione nazionale, la dogana non ne effettua la riscossione o il recupero.

B. Dilazione del pagamento dei dazi e tasse

4.15. Norma

Qualora la legislazione nazionale preveda il pagamento differito dei dazi e tasse, essa specifica le condizioni alle quali tale agevolazione è consentita.

4.16. Norma

La dilazione di pagamento è concessa per quanto possibile senza interessi.

4.17. Norma

La dilazione concessa per il pagamento dei dazi e tasse non può essere inferiore a

14 giorni.

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C. Rimborso dei dazi e tasse

4.18. Norma

Si procede al rimborso qualora si constati un addebito eccessivo dovuto ad un errore in sede di liquidazione.

4.19. Norma

Si procede al rimborso nel caso di merci importate o esportate riguardo alle quali si constatati che al momento dell’importazione o esportazione erano difettose o comunque non conformi alle caratteristiche previste e che sono rinviate al fornitore o ad altra persona da lui designata, fatte salve le seguenti condizioni: – che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese di importazione e siano riesportate entro un termine adeguato; – che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese verso il quale sono state esportate e che siano reim- portate entro un termine adeguato. Tuttavia, l’utilizzazione delle merci non impedisce il rimborso se è stata indispensa- bile per constatare i difetti o altri fattori che hanno causato la riesportazione o reim- portazione delle merci. Invece di essere riesportate o reimportate, le merci possono essere abbandonate all’Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. L’abbandono o la distruzione non comportano costi per l’Erario.

4.20. Norma transitoria

Quando la dogana permette che merci inizialmente dichiarate per un regime dogana- le con pagamento di dazi e tasse siano vincolate ad un altro regime doganale, si procede al rimborso dei dazi e tasse addebitati in eccesso rispetto all’importo dovuto per il nuovo regime.

4.21. Norma

Le decisioni riguardo alle domande di rimborso sono senza indugio adottate e notifi- cate per iscritto alle persone interessate, e il rimborso degli addebiti eccedentari si effettua quanto prima possibile dopo la verifica delle domande.

4.22. Norma

Qualora la dogana constati che l’addebito eccessivo è stato causato da un errore commesso dalla dogana stessa in sede di liquidazione dei dazi e tasse, si procede al rimborso in via prioritaria.

4.23. Norma

Qualora siano fissati dei termini oltre i quali le domande di rimborso non sono più accettate, tali termini devono essere sufficienti per tener conto delle specifiche circostanze relative a ogni tipo di caso in cui il rimborso può essere concesso.

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4.24. Norma

Il rimborso non viene concesso se l’importo in questione è inferiore all’importo minimo specificato dalla legislazione nazionale.

Capitolo 5 Garanzia

5.1. Norma

La legislazione nazionale enumera i casi in cui è richiesta una garanzia e specifica le forme in cui la garanzia deve essere prestata.

5.2. Norma

La dogana stabilisce l’importo della garanzia.

5.3. Norma

Ogni persona tenuta a fornire una garanzia è autorizzata a scegliere qualsiasi forma di garanzia purché sia accettabile per la dogana.

5.4. Norma

Quando la legislazione nazionale lo preveda, la dogana non richiede una garanzia se ha elementi sufficienti per ritenere che un obbligo doganale sarà rispettato.

5.5. Norma

Quando viene chiesta una garanzia per assicurare l’adempimento degli obblighi risultanti da un regime doganale, la dogana accetta una garanzia globale, in partico- lare dai dichiaranti che regolarmente dichiarano merci presso diversi uffici del territorio doganale.

5.6. Norma

Quando è richiesta una garanzia, l’importo della garanzia da fornire è quanto più basso possibile e, in rapporto al pagamento dei dazi e tasse, non supera l’importo potenzialmente addebitabile.

5.7. Norma

Quando è stata costituita una garanzia, essa viene svincolata appena possibile una volta che la dogana ha elementi sufficienti per ritenere che gli obblighi in relazione ai quali è stata chiesta siano stati debitamente rispettati.

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di modifica RU 2007

Capitolo 6 Controllo doganale

6.1. Norma

Tutte le merci, compresi i mezzi di trasporto, che entrano nel territorio doganale o ne escono, siano esse o meno soggette a dazi e tasse, sono sottoposte a controllo doga- nale.

6.2. Norma

Il controllo doganale è limitato al minimo necessario per assicurare il rispetto della normativa doganale.

6.3. Norma

Nell’applicazione del controllo doganale la dogana usa la gestione del rischio.

6.4. Norma

La dogana usa l’analisi del rischio per determinare le persone e le merci, compresi i mezzi di trasporto, da esaminare e la portata dell’esame.

6.5. Norma

A sostegno della gestione del rischio la dogana adotta una strategia intesa a misurare il grado di conformità.

6.6. Norma

I sistemi di controllo doganale comprendono controlli basati sulla revisione.

6.7. Norma

La dogana cerca di collaborare con le altre amministrazioni doganali e di concludere accordi di mutua assistenza amministrativa per migliorare il controllo doganale.

6.8. Norma

La dogana cerca di collaborare con gli operatori commerciali e di concludere proto- colli di intesa per migliorare il controllo doganale.

6.9. Norma transitoria

La dogana utilizza per quanto possibile la tecnologia dell’informazione e il commer- cio elettronico per migliorare il controllo doganale.

6.10. Norma

La dogana valuta i sistemi commerciali degli operatori ove tali sistemi incidano sulle operazioni doganali per garantire l’osservanza delle prescrizioni doganali.

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di modifica RU 2007

Capitolo 7 Applicazione della tecnologia dell’informazione

7.1. Norma

La dogana applica l’informatica a sostegno delle operazioni doganali, quando ciò sia efficace ed efficiente in termini di costi sia per la dogana che per gli operatori com- merciali. La dogana specifica le condizioni di applicazione dell’informatica.

7.2. Norma

Nell’adottare applicazioni informatiche la dogana usa le pertinenti norme accettate a livello internazionale.

7.3. Norma

L’introduzione dell’informatica si effettua d’intesa con tutte le parti direttamente interessate, per quanto possibile.

7.4. Norma

La legislazione nazionale nuova o riveduta prevede: – metodi di commercio elettronico in alternativa ai documenti da compilare su carta; – metodi di autenticazione elettronici oltre che su carta; – il diritto per la dogana di detenere informazioni per suo uso e, se necessario, di scambiarle con le altre amministrazioni doganali e con tutte le altre parti legalmente autorizzate mediante le tecniche del commercio elettronico.

Capitolo 8 Relazioni tra la dogana e i terzi

8.1. Norma

Le persone interessate hanno la facoltà di trattare con la dogana direttamente o tramite un terzo da esse designato affinché agisca per loro conto.

8.2. Norma

La legislazione nazionale precisa le condizioni alle quali una persona può agire in nome e per conto di un’altra persona nelle relazioni con la dogana e stabilisce la responsabilità dei terzi nei confronti della dogana in materia di dazi, tasse ed even- tuali irregolarità.

8.3. Norma

Le operazioni doganali che la persona interessata sceglie di eseguire per proprio conto non sono oggetto di un trattamento meno favorevole né sono soggette a condi- zioni più rigorose di quelle eseguite da un terzo per conto della persona interessata.

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8.4. Norma

La persona designata come terzo ha, nelle questioni relative alle operazioni doganali da svolgere, gli stessi diritti della persona che l’ha designata.

8.5. Norma

La dogana prevede la partecipazione dei terzi alle sue consultazioni formali con gli operatori commerciali.

8.6. Norma

La dogana precisa in quali circostanze non intende trattare con un terzo.

8.7. Norma

La dogana notifica per iscritto al terzo la decisione di non trattare con lui.

Capitolo 9 Informazioni e decisioni comunicate dalla dogana A. Informazioni di applicazione generale

9.1. Norma

La dogana fa sì che tutte le pertinenti informazioni di applicazione generale relative alla normativa doganale siano prontamente a disposizione delle persone interessate.

9.2. Norma

Quando le informazioni fornite devono essere rettificate in seguito a modifiche della normativa doganale, delle disposizioni amministrative o degli obblighi doganali, la dogana fornisce le informazioni aggiornate con sufficiente anticipo rispetto all’en- trata in vigore delle modifiche per consentire alle persone interessate di tenerne conto, salvo preclusione di una loro diffusione anticipata.

9.3. Norma transitoria

La dogana si avvale dell’informatica per migliorare la diffusione delle informazioni.

B. Informazioni specifiche

9.4. Norma

Su richiesta della persona interessata, la dogana fornisce, quanto più rapidamente e accuratamente possibile, informazioni relative a questioni specifiche sollevate da tale persona riguardo alla normativa doganale.

9.5. Norma

La dogana fornisce non solo le informazioni specificamente richieste, ma anche ogni altro elemento pertinente di cui a suo avviso la persona interessata dovrebbe essere messa a conoscenza.

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9.6. Norma

Nel fornire informazioni, la dogana provvede a non divulgare elementi di carattere privato o riservato riguardanti la dogana o terzi, a meno che tale divulgazione non sia richiesta o autorizzata dalla legislazione nazionale.

9.7. Norma

Quando la dogana non può fornire informazioni gratuitamente, le spese a carico del richiedente sono limitate al costo approssimativo dei servizi resi.

C. Decisioni

9.8. Norma

Su richiesta scritta della persona interessata, la dogana notifica la decisione per iscritto entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Se la decisione è sfavorevole alla persona interessata, questa viene informata dei motivi per i quali è stata presa e della possibilità di proporre ricorso.

9.9. Norma

La dogana emette decisioni vincolanti su richiesta delle persone interessate, purché disponga di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie.

Capitolo 10 Ricorsi in materia doganale A. Diritto di ricorso

10.1. Norma

La legislazione nazionale prevede il diritto di ricorso in materia doganale.

10.2. Norma

Il diritto di ricorso può essere esercitato da ogni persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana.

10.3. Norma

La persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana viene informata, dopo averne fatto richiesta alla dogana, dei motivi della decisione o omissione entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Ciò può dar luogo o meno alla presentazione di un ricorso.

10.4. Norma

La legislazione nazionale prevede il diritto di proporre un primo ricorso alla dogana.

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10.5. Norma

In caso di rigetto del ricorso proposto alla dogana, il ricorrente ha il diritto di propor- re un ulteriore ricorso ad un’autorità indipendente dall’amministrazione doganale.

10.6. Norma

In ultima istanza, il ricorrente può esercitare il diritto di ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

B. Forma e motivi del ricorso

10.7. Norma

Il ricorso si deve presentare per iscritto indicando i motivi per i quali lo si propone.

10.8. Norma

Viene fissato un termine per la presentazione di un ricorso avverso una decisione della dogana; tale termine deve essere sufficiente per consentire al ricorrente di esaminare la decisione contestata e di preparare il ricorso.

10.9. Norma

In caso di ricorso alla dogana, questa non richiede d’ufficio che al momento della presentazione del ricorso vengano forniti elementi di prova, ma, all’occorrenza, concede a tale scopo un termine adeguato.

C. Esame del ricorso

10.10. Norma

La dogana emette una decisione in merito al ricorso e la notifica per iscritto al ricor- rente quanto prima possibile.

10.11. Norma

In caso di rigetto di un ricorso alla dogana, questa ne indica le ragioni per iscritto e informa il ricorrente del suo diritto a proporre un ulteriore ricorso a un’autorità amministrativa o indipendente nonché del termine per la presentazione di tale ricor- so.

10.12. Norma

Quando un ricorso viene accolto, la dogana dà attuazione quanto prima alla sua decisione o a quella dell’autorità indipendente o giudiziaria, tranne nei casi in cui propone essa stessa ricorso avverso la decisione.

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Campo d’applicazione il 3 febbraio 2006 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (Fi)

Algeria 26 giugno 1999 Fi 3 febbraio 2006 Australia 10 ottobre 2000 3 febbraio 2006 Austria 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Azerbaigian 3 febbraio 2006 A 3 febbraio 2006 Belgio 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Bulgaria 17 marzo 2004 A 3 febbraio 2006 Canada 9 novembre 2000 Fi 3 febbraio 2006 Ceca, Repubblica 17 settembre 2001 3 febbraio 2006 Cina 15 giugno 2000 Fi 3 febbraio 2006 Cipro 25 ottobre 2004 3 febbraio 2006 Comunità europea 30 aprile 2004 A 3 febbraio 2006 (CE/UE/CEE) Corea del Sud 19 febbraio 2003 Fi 3 febbraio 2006 Croazia 2 novembre 2005 A 3 febbraio 2006 Danimarca 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Finlandia 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Francia 22 luglio 2004 A 3 febbraio 2006 Germania 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Giappone 26 giugno 2001 Fi 3 febbraio 2006 Grecia 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 India 3 novembre 2005 A 3 febbraio 2006 Irlanda 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Italia 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Lesotho 15 giugno 2000 Fi 3 febbraio 2006 Lettonia 20 settembre 2001 3 febbraio 2006 Lituania 27 aprile 2004 A 3 febbraio 2006 Lussemburgo 26 gennaio 2006 A 3 febbraio 2006 Marocco 16 giugno 2000 Fi 3 febbraio 2006 Namibia 3 febbraio 2006 A 3 febbraio 2006 Nuova Zelanda 7 luglio 2000 A 3 febbraio 2006 Paesi Bassi 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Pakistan 1° ottobre 2004 3 febbraio 2006 Polonia 9 luglio 2004 3 febbraio 2006 Portogallo 15 aprile 2005 A 3 febbraio 2006 Regno Unito 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Slovacchia 19 settembre 2002 3 febbraio 2006 Slovenia 27 aprile 2004 A 3 febbraio 2006 Spagna 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Stati Uniti 6 dicembre 2005 A 3 febbraio 2006 Sudafrica 18 maggio 2004 A 3 febbraio 2006 Svezia 30 aprile 2004 Fi 3 febbraio 2006 Svizzera 26 giugno 2004 3 febbraio 2006

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (Fi)

Uganda 27 giugno 2002 Fi 3 febbraio 2006 Ungheria 29 aprile 2004 A 3 febbraio 2006 Zimbabwe 10 febbraio 2003 3 febbraio 2006

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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