AS 2007 2701
Legge federale sulla protezione dell'ambiente
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 20 dicembre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 27 giugno 20051; visto il parere del Consiglio federale del 24 agosto 20052, decreta:
I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 9 Abrogato
Titolo prima dell’art. 10a
Capitolo 3: Esame dell’impatto sull’ambiente
Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasforma- zione di impianti, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. 2 Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’ado- zione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservan- za delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. 3 Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’esame dell’im- patto sull’ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve proce- dere all’esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
2005-1689 2701
Legge sulla protezione dell’ambiente RU 2007
Art. 10b Rapporto sull’impatto ambientale
1 Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà
all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame. 2 Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescri- zioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti: a. lo stato iniziale; b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe; c. il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto. 3 Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di prote- zione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale. 4 L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
Art. 10c Valutazione del rapporto 1 I servizi della protezione dell’ambiente valutano l’esame preliminare e il rapporto e propongono all’autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consi- glio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione. 2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l’autorità competente sente l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di consultazione ad altri impianti.
Art. 10d Pubblicità del rapporto 1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’am- biente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’os- servanza del segreto.
2 Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.
Titolo prima dell’art. 54 Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Rimedi giuridici
Art. 54, rubrica Abrogata
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Legge sulla protezione dell’ambiente RU 2007
Titolo prima dell’art. 55 Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti
Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere 1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’am- biente secondo l’articolo 10a, se: a. sono attive a livello nazionale; b. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. 2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuri- dici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’or- ganizzazione. 5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovra- cantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
Art. 55a Comunicazione della decisione 1 L’autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’or- gano ufficiale del Cantone. 2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.
Art. 55b Perdita della legittimazione a ricorrere
1 Le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono inter-
venire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 19304 sull’espropriazione. 2 Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione pre- vista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso. 3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizza- zioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definiti- vamente.
4 RS 711
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4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposi- zioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.
Art. 55c Accordi fra richiedenti e organizzazioni 1 Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come pro- poste congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua deci- sione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. 2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a: a. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità; b. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto; c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento proces- suale. 3 L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capo- verso 2.
Art. 55d Inizio anticipato dei lavori I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.
Art. 55e Spese procedurali Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico del- l’organizzazione soccombente.
Titolo prima dell’art. 55f
Sezione 3: Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi
Art. 55f 1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:
5 RS 172.021
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a. sono attive a livello nazionale; b. sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
3 Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.
Titolo prima dell’art. 56: Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni
II
Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura
e del paesaggio Art. 12 Diritto di ricorso 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità canto- dei Comuni e delle organizzazioni nali o federali:
1. Legittimazione
a ricorrere a. i Comuni; b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natu- ra e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
1. sono attive a livello nazionale;
2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività
economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
6 RS 451
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2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure
in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi pre- visti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricor-
rere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo
supremo dell’organizzazione.
5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni can-
tonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
Art. 12a 2. Inammissibilità Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sus- del ricorso contro decisioni sidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o concernenti la gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell’adempimento di concessione di sussidi federali compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell’artico- lo 12 capoverso 1.
Art. 12b
3. Comunicazione 1 L’autoritàcomunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria
della decisione decisione secondo l’articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Can- tone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.
2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o canto-
nale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capo- verso 1.
Art. 12c 4. Perdita della 1 I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio legittimazione a ricorrere giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 19307 sull’espropriazione.
2 I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una pro-
cedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.
7 RS 711
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3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale
le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale suc- cessiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.
4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano
anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto canto- nale.
Art. 12d 5. Accordi fra 1 Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a richiedenti e organizzazioni impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono con- siderati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione del- l’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.
2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a
prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a: a. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità; b. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto; c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comporta- mento processuale.
3 L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano
un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto presta- zioni illecite ai sensi del capoverso 2.
Art. 12e 6. Inizio anticipato I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine del- dei lavori la procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.
Art. 12f
7. Spese Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali
procedurali sono a carico dell’organizzazione soccombente.
Art. 12g Diritto di ricorso 1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autori- dei Cantoni e dell’ufficio federale tà federali conformemente all’articolo 12 capoverso 1. competente
8 RS 172.021
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Legge sulla protezione dell’ambiente RU 2007
2 L’Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le
decisioni cantonali conformemente all’articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.
2. Legge federale del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio
Art. 10 cpv. 2 2 Essi regolano, per l’elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d’incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio legit- timate a ricorrere conformemente all’articolo 55 della legge del 7 ottobre 198310 sul- la protezione dell’ambiente e all’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio.
III
Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Le disposizioni sull’attività economica previste nella cifra I, articolo 55 capo- verso 1 lettera b, e nella cifra II, articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 2, entrano in vigore tre anni dopo l’entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.
Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006 Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist La segretaria: Elisabeth Barben Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.12 2 Ad eccezione delle disposizioni di cui al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2007.
9 RS 700 10 RS 814.01; RU 2007 2703 11 RS 451; RU 2007 2705 12 FF 2007 9
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3 Le disposizioni sull’attività economica (cifra I, art. 55 cpv. 1 lett. b, seconda parte di frase e cifra II, art. 12 cpv. 1 lett. b, n. 2 seconda parte di frase) entrano in vigore il 1° luglio 2010.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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