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AS 2007 3539

Ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut)

Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)

del 15 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5, 25 capoverso 2 lettere b e d, 103 capoverso 1 e

106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione

stradale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e merci su strada, la loro formazione periodica nonché le esigenze poste ai centri di formazione periodica.

Art. 2 Requisiti per l’ammissione 1 Chi vuole eseguire trasporti di persone con autoveicoli della categoria D o della sottocategoria D1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di persone. 2 Chi vuole eseguire trasporti di merci con autoveicoli della categoria C o della sottocategoria C1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di merci. 3 Per lavorare in un’impresa stabilita in Svizzera, i conducenti domiciliati all’estero necessitano di un certificato di capacità svizzero.

Art. 3 Eccezioni Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore: a. utilizzati per i trasporti di persone o di merci a fini privati; b. la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; c. utilizzati dall’esercito, dalla polizia, dal servizio antincendio, dall’Am- ministrazione delle dogane, dalla protezione civile oppure su loro mandato;

RS 741.521 1 RS 741.01

2007-0665 3539

Ordinanza sull’ammissione degli autisti RU 2007

d. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione o manu- tenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento e che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati; e. impiegati nei servizi d’urgenza o per misure di salvataggio; f. utilizzati per corse di scuola guida, d’esercitazione o d’esame, per recarsi all’esame ufficiale del veicolo o nell’ambito di tale esame; g. adibiti al trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che in media la guida del veicolo non ecceda la metà del tempo di lavoro settimanale; h. assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa e autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità.

Art. 4 Corse durante la formazione professionale 1 Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una formazione professionale le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato.

2 I programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione devono essere

approvati dal Cantone di stanza.

3 Durante le corse, il conducente deve portare con sé una copia del contratto di

apprendistato o di un altro documento in cui il datore di lavoro attesta che la persona interessata segue una formazione professionale giusta il capoverso 1.

Art. 5 Conducenti di veicoli provenienti dall’UE e dall’AELS I conducenti di veicoli domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e i conducenti di veicoli impiegati da un’impresa stabilita nell’Unione europea o nell’Associazione europea di libero scambio necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva 2003/59/CE2.

2 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

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Sezione 2: Certificati di capacità

Art. 6 Condizioni 1 Il certificato di capacità per il trasporto di persone è rilasciato ai titolari di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 che abbiano superato l’esame teorico e l’esame pratico giusta gli articoli 10–15. 2 Il certificato di capacità per il trasporto di merci è rilasciato alle persone che:

a. possiedono il certificato federale di capacità per «conducente di autocarri»; o b. possiedono la licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 e hanno superato l’esame teorico e l’esame pratico giusta gli articoli 10–15. 3 Per i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 che possiedono il certificato di capacità per il trasporto di persone, una volta superato l’esame di conducente per la categoria D, il certificato di capacità vale, senza ulteriore esame, anche per questa categoria. 4 Per i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria C1 che possiedono il certificato di capacità per il trasporto di merci, una volta superato l’esame di condu- cente per la categoria C, il certificato di capacità vale, senza ulteriore esame, anche per questa categoria.

Art. 7 Conducenti di veicoli provenienti dall’estero Ai conducenti di veicoli provenienti dall’estero che prendono domicilio in Svizzera o sono impiegati in un’impresa stabilita in Svizzera è rilasciato senza esame il perti- nente certificato di capacità se: a. un’autorizzazione corrispondente è iscritta nella licenza di condurre straniera oppure è attestata dalla carta di qualificazione del conducente giusta l’allegato II della direttiva 2003/59/CE; oppure b. sono titolari di un attestato nazionale che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha riconosciuto come equivalente.

Art. 8 Autorità competente I certificati di capacità sono rilasciati: a. dal Cantone di domicilio; b. per le persone con domicilio all’estero, dal Cantone in cui è stabilita l’impresa che le impiega.

Art. 9 Durata di validità e iscrizione nella licenza di condurre

1 Il certificato di capacità è valido cinque anni.

2 È prorogato ogni volta di cinque anni se il titolare comprova la frequenza del corso di formazione periodica giusta gli articoli 16–20.

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3 Il certificato di capacità è iscritto a titolo di indicazione supplementare, unitamente al relativo termine di validità, nella licenza di condurre (art. 24c lett. e dell’O del

27 ott. 19763 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC).

Sezione 3: Esami

Art. 10 In generale All’esame teorico e all’esame pratico i candidati devono comprovare di possedere le conoscenze di base e le attitudini necessarie secondo l’allegato per il trasporto di persone o di merci.

Art. 11 Ammissione all’esame 1 È ammesso all’esame teorico chi possiede la licenza per allievo conducente della rispettiva categoria o sottocategoria. I titolari di una licenza di condurre della catego- ria C o della sottocategoria C1 che desiderano ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone sono ammessi all’esame teorico se hanno raggiunto l’età mini- ma per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria D o della sottocate- goria D1 (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC4). 2 È ammesso alla parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è retta dall’allegato 12 numero I OAC.

Art. 12 Esame teorico

1 L’esame teorico comprende:

a. domande a scelta multipla, domande a risposta diretta oppure una combina- zione di entrambe; e b. l’analisi di casi concreti. 2 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone o al certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per tutte le categorie e sottocategorie, ecce- zion fatta per il numero 1.3. 3 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone devono inoltre rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per la categoria D e la sottocategoria D1. 4 I candidati al certificato di capacità per il trasporto di merci devono inoltre rispon- dere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per la cate- goria C e la sottocategoria C1.

3 RS 741.51; RU 2007 3533 4 RS 741.51

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5 L’esame teorico dura almeno quattro ore. L’esame teorico complementare per

l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 è considerato parte integrante dell’esame teorico; la sua durata va computa- ta nelle quattro ore.

Art. 13 Esonero da talune parti dell’esame 1 I titolari del certificato di capacità per il trasporto di persone che vogliono ottenere il certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere esclusivamente alle domande d’esame giusta l’articolo 12 capoverso 4. 2 I titolari del certificato di capacità per il trasporto di merci che vogliono ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone devono rispondere esclusivamente alle domande d’esame giusta l’articolo 12 capoverso 3. 3I titolari di un certificato di capacità giusta la sezione 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20005 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viag- giatori e di merci su strada sono esonerati dalle parti dell’esame per cui sono già qualificati.

Art. 14 Esame pratico

1 L’esame pratico consiste in una parte generale e in una corsa d’esame.

2 La parte generale deve essere svolta da tutti i candidati a un certificato di capacità. Deve estendersi almeno ai numeri 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 e 3.5 dell’allegato e durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo della categoria o della sottoca- tegoria con cui vanno effettuati i trasporti di persone o di merci. 3 La corsa d’esame deve essere effettuata dai titolari della licenza di condurre della sottocategoria C1 o D1. Durante la corsa d’esame si determina se sono idonei a una guida sicura e rispettosa degli altri utenti, efficiente dal profilo energetico e rispetto- sa dell’ambiente. La corsa d’esame deve durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo a motore che adempia le esigenze di un veicolo per l’esame della sottocategoria corrispondente (all. 12 n. V OAC6).

Art. 15 Ripetizione

1 Chi non supera l’esame teorico o la parte generale dell’esame pratico (art. 14

cpv. 2) può ripetere due volte la parte non superata. 2 La ripetizione della corsa d’esame (art. 14 cpv. 3) è retta dall’articolo 23 OAC7.

5 RS 744.103 6 RS 741.51 7 RS 741.51

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Sezione 4: Formazione periodica

Art. 16 Obbligo della formazione periodica 1 Chi vuole prorogare la durata di validità del certificato di capacità per il trasporto di persone o del certificato di capacità per il trasporto di merci deve, nei cinque anni antecedenti lo scadere della validità, seguire la formazione periodica prescritta. La formazione periodica deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto. 2 Se la formazione periodica non ha potuto essere seguita in tempo utile, l’autorità può, su richiesta, prorogare per un mese al massimo il certificato di capacità median- te autorizzazione scritta. 3 La proroga di un certificato di capacità per il trasporto di persone o di un certificato di capacità per il trasporto di merci la cui validità sia scaduta deve essere iscritta se il suo titolare ha seguito una formazione periodica completa. I corsi di formazione periodica frequentati nei cinque anni precedenti vanno computati nelle 35 ore.

Art. 17 Obiettivo e contenuto 1 La frequenza della formazione periodica ha lo scopo di tenere aggiornate le cono- scenze e le attitudini necessarie secondo l’allegato per effettuare il trasporto di persone o di merci.

2 La formazione periodica deve comprendere materie teoriche e pratiche. Devono

essere insegnati aspetti: a. validi per tutti i conducenti e incentrati prevalentemente sui temi rilevanti per la sicurezza del traffico e sulle strategie per un impiego del veicolo che sia efficiente dal profilo energetico e rispettoso dell’ambiente; e b. adeguati al profilo professionale del conducente interessato.

Art. 18 Durata 1 Chi possiede il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci oppure entrambi deve, per ottenerne la proroga, comprovare la frequenza di 35 ore di formazione periodica. 2 La formazione periodica può essere frequentata come corso settimanale oppure in corsi quotidiani. Una giornata di corso deve durare almeno 7 ore.

Art. 19 Attestato di partecipazione al corso I centri di formazione periodica devono rilasciare un attestato di partecipazione al corso.

Art. 20 Formazione periodica seguita all’estero Gli attestati esteri sulla frequenza di una formazione periodica sono riconosciuti come equivalenti se:

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a. la formazione periodica è stata totalmente o parzialmente seguita durante il periodo di impiego in un’impresa stabilita all’estero; e b. l’organizzatore di corsi è autorizzato a impartire la formazione periodica in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libe- ro scambio giusta l’allegato I sezione 5 della direttiva 2003/59/CE.

Sezione 5: Centri di formazione periodica

Art. 21 Riconoscimento

1 I centri di formazione periodica devono essere riconosciuti dal Cantone in cui

hanno sede.

2 Il riconoscimento è rilasciato se:

a. la direzione garantisce un’amministrazione irreprensibile del centro di for- mazione periodica e una sorveglianza qualificata dell’insegnamento; b. il centro di formazione periodica dispone di un numero di docenti sufficiente giusta l’articolo 23; c. il centro è dotato di un locale adatto e di materiale confacente nonché, se offre corsi di formazione periodica pratica, di veicoli adatti; d. è previsto un programma di formazione periodica che precisa i temi confor- memente all’allegato e definisce il piano d’esecuzione e i metodi d’insegna- mento; e e. è gestito un sistema di garanzia della qualità dell’insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione periodica.

Art. 22 Revoca del riconoscimento Il Cantone in cui ha sede il centro di formazione periodica revoca il riconoscimento se le condizioni non sono più soddisfatte o se il centro di formazione periodica non ha tenuto corsi di formazione periodica da oltre due anni.

Art. 23 Autorizzazione all’insegnamento 1 Chi vuole lavorare come docente in un centro di formazione periodica necessita di un’autorizzazione all’insegnamento. 2 L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio del richiedente; è valida per tutta la Svizzera.

3 Chi vuole ottenere un’autorizzazione deve aver compiuto 25 anni e presentare

all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curricu- lum vitae, informazioni sull’attività precedente e certificati professionali.

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4 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

a. comprova di possedere le necessarie conoscenze specialistiche e sufficienti attitudini didattico-pedagogiche; b. per almeno tre anni ha esercitato una professione che lo rende idoneo a inse- gnare le necessarie conoscenze e attitudini; c. ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della profes- sione. 5 Chi vuole impartire corsi di formazione periodica pratica, deve inoltre essere titolare di una licenza per maestro conducente che lo abilita all’insegnamento della guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E, oppure deve possedere il permesso di formazione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC8 o comprovare la frequenza di un corso equivalente. 6 L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 4 lettere a e c o al capoverso 5.

Art. 24 Impiego di simulatori di guida Una parte della formazione periodica può essere impartita in simulatori di guida se questi soddisfano le esigenze dell’ordinanza del .... 9 sui maestri conducenti.

Sezione 6: Disposizione penale

Art. 25 Chi effettua trasporti di persone o di merci senza il necessario certificato di capacità è punito con la multa.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

1 I Cantoni:

a. eseguono gli esami per il conseguimento dei certificati di capacità; b. rilasciano e prorogano i certificati di capacità; c. decidono circa il riconoscimento dei centri di formazione periodica; d. rilasciano le autorizzazioni all’insegnamento nei centri di formazione perio- dica; e. sorvegliano lo svolgimento dei corsi di formazione periodica;

8 RS 741.51 9 RS 741.522; RU 2007 ...

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f. approvano i programmi di formazione parallela all’esercizio della professio- ne non ancora riconosciuti a livello federale; g. decidono circa il riconoscimento della formazione periodica seguita all’estero.

2 Possono delegare a terzi l’adempimento di questi compiti.

3 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Per

evitare casi di rigore può autorizzare deroghe a singole disposizioni.

Art. 27 Disposizioni transitorie 1 Alle persone che hanno ottenuto prima del 1° settembre 2009 la licenza di condur- re della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 è rilasciato, su domanda e senza che occorra sostenere un esame, il pertinente certificato di capacità. Se la domanda è presentata prima del 1° settembre 2009, la validità del certificato di capacità scade il 31 agosto 2014. Se la domanda è stata presentata successivamente, ma prima del 1° settembre 2014, la validità del certificato di capacità è limitata a 5 anni. Se la domanda è presentata a partire dal 1° settembre 2014, il certificato di capacità è rilasciato soltanto se è stata seguita la formazione periodica giusta gli articoli 16–20.

2 Le persone che hanno presentato prima del 1° settembre 2009 la domanda per una

licenza per allievo conducente o per una licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 sostengono l’esame di conducente secondo il diritto previgente. Dopo aver superato l’esame di conducente, viene loro rilasciato il perti- nente certificato di capacità senza che occorra sostenere un ulteriore esame. 3 Le persone che hanno ottenuto prima del 1° settembre 2009 la licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 possono far computare i corsi professionali di formazione periodica che hanno frequentato a partire dal 1° gennaio 2007 nella formazione periodica giusta gli articoli 16–20, purché possano produrre un documento comprovante che la formazione periodica seguita comprendeva i temi di cui all’allegato.

4 Le autorità d’ammissione possono rilasciare alle imprese che vogliono essere

riconosciute come centri di formazione periodica un’autorizzazione provvisoria a organizzare corsi di formazione periodica, se a quel momento sono riconosciute come organizzatori di corsi nel quadro della formazione minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria C o D (art. 6 cpv. 3bis e art. 8 cpv. 2bis OAC10) e rendono verosimile che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21. L’autorizzazione provvisoria è valida sino al riconoscimento ordinario quale centro di formazione periodica, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° settembre

2011 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.

10 RS 741.51; RU 2007 3533

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Art. 28 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2 Gli articoli 2–20, 24, 25, 26 capoverso 1 lettere a, b, e nonché g, come pure

l’articolo 27 entrano in vigore il 1° settembre 2009.

15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 10 e 16)

Conoscenze e attitudini richieste per l’ottenimento e la proroga del certificato di capacità

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme

di sicurezza Tutte le categorie e sottocategorie

1.1 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per

usarlo in modo ottimale – curve di coppia – curve di potenza – curve di consumo specifico del motore – zona di uso ottimale del contagiri – diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione

1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei

dispositivi di sicurezza per controllare il veicolo, minimizzare l’usura e pre- venire le anomalie del funzionamento – impianto freno a circuito doppio (circuito di frenatura oleo-pneumatico) – limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori – uso combinato di freni e rallentatore – ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio – ricorso all’inerzia del veicolo – utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa – condotta in caso di avaria

1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante

– attuazione delle conoscenze di cui ai numeri 1.1 e 1.2

Categorie C e CE e sottocategorie C1 e C1E 1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo – forze agenti sui veicoli in movimento – uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del vei- colo e delle caratteristiche stradali – calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli – calcolo del volume totale – ripartizione del carico – conseguenze del sovraccarico assiale – stabilità del veicolo e baricentro

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– tipi di imballaggio e supporto del carico – principali categorie di merci bisognose di stivaggio – tecniche di ancoraggio e di stivaggio – uso delle cinghie di stivaggio – verifica dei dispositivi di stivaggio – uso delle attrezzature di movimentazione – montaggio e smontaggio delle coperture telate

Categorie D e DE e sottocategorie D1 e D1E

1.5 Obiettivo: capacità di garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri

– calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali del veicolo – giusto comportamento nel traffico – posizionamento sul fondo stradale – fluidità della frenata – dinamica dello sbalzo – uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate a deter- minati utenti) – gestione adeguata delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente – interazione con i passeggeri – specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini) 1.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo – forze agenti sui veicoli in movimento – uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del vei- colo e delle caratteristiche stradali – calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli – ripartizione del carico – conseguenze del sovraccarico assiale – stabilità del veicolo e baricentro

2. Applicazione della normativa

Tutte le categorie e sottocategorie 2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione – prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l’uso del cro- notachigrafo – prescrizioni di base e specifiche della categoria in materia di circola- zione

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– nuove prescrizioni entrate in vigore in materia di circolazione – diritti e doveri del conducente in materia di formazione periodica

Categorie C e CE e sottocategorie C1 e C1E

2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci

– autorizzazioni al trasporto – obblighi previsti dai contratti standard – redazione dei documenti di trasporto – autorizzazioni al trasporto internazionale – obblighi previsti nel quadro della Convenzione del 19 maggio 195611 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada – redazione della lettera di vettura internazionale – trasporto internazionale di merci – documenti particolari di accompagnamento delle merci

Categorie D e DE e sottocategorie D1 e D1E

2.3 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di per-

sone – trasporto di gruppi specifici di persone – dotazione di sicurezza a bordo di autobus – cinture di sicurezza – carico del veicolo

3. Salute, sicurezza stradale, lotta contro la criminalità, promovimento

dell’immagine, contesto economico, servizi, logistica Tutte le categorie e sottocategorie 3.1 Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro – tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti – statistiche sugli incidenti stradali – incidenti stradali implicanti autocarri, autobus e furgoncini – perdite in termini umani e danni materiali ed economici – prevenzione degli incidenti

3.2 Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini

– informazioni generali – implicazioni per i conducenti – misure preventive – promemoria verifiche – normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori

11 RS 0.741.611

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3.3 Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici

– principi di ergonomia – movimenti e posture a rischio – condizione fisica – esercizi di mantenimento – protezione individuale

3.4 Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale

– principi di un’alimentazione sana ed equilibrata – effetti dell’alcool, dei farmaci e degli stupefacenti – effetti dell’affaticamento e dello stress – ciclo di base attività lavorativa/riposo

3.5 Obiettivo: comportamento corretto nelle situazioni di emergenza

– valutare la situazione – evitare di aggravare l’incidente – chiamare soccorsi – prestare assistenza e primo soccorso ai feriti – condotta in caso d’incendio (evacuazione degli occupanti/dei passeg- geri) – garantire la sicurezza di tutti i passeggeri – condotta in caso di aggressione – compilazione del verbale di incidente

3.6 Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine

dell’impresa – importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa – pluralità dei ruoli del conducente – pluralità degli interlocutori del conducente – manutenzione del veicolo – organizzazione del lavoro – conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario

Categorie C e CE e sottocategorie C1 e C1E

3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico

– l’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedi- zionieri) – diverse attività connesse all’autotrasporto – organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti – diversi trasporti specializzati (autocisterne, ecc.) – evoluzione nel settore

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Categorie D e DE e sottocategorie D1 e D1E

3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico

– l’autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di perso- ne (ad es. ferrovia) – attività connesse all’autotrasporto di persone – trasporto internazionale di persone – organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone

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