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AS 2007 355

Ordinanza sul settore dei politecnici federali

Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Modifica del 31 gennaio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul settore dei PF è modificata come segue:

Art. 6, rubrica Indagini conoscitive

Art. 8 Diritto di presentare proposte I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Consi- glio dei PF proposte per la nomina degli altri membri delle direzioni delle loro scuole, rispettivamente per l’assunzione degli altri membri delle loro direzioni.

Art. 19a Gestione dei rischi

1 I PF e gli istituti di ricerca provvedono a una gestione dei rischi.

2 Il Consiglio dei PF disciplina mediante istruzioni i principi della gestione dei rischi. Stabilisce in particolare: a. gli obiettivi della politica di gestione dei rischi e le responsabilità nella sua attuazione; b. l’individuazione dei rischi; c. la valutazione dei rischi; d. l’eliminazione e il finanziamento dei rischi; e. il controllo dei rischi. 3 I PF e gli istituti di ricerca assumono essi stessi i loro rischi; sono fatti salvi il capoverso 4 e disposizioni di leggi speciali. 4 Qualora nei PF o negli istituti di ricerca sopravvenga un sinistro che compromette l’adempimento dei compiti stabiliti nella legislazione federale, il Consiglio dei PF, previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF), propone al Dipartimento all'attenzione del Consiglio federale:

1 RS 414.110.3

2006-1908 355

Ordinanza sul settore dei PF RU 2007

a. un adeguamento del mandato di prestazioni (art. 33 cpv. 5 legge PF); o b. un aumento del contributo finanziario della Confederazione ed eventualmen- te del limite di spesa (art. 34b legge PF). 5 Il Consiglio dei PF informa la Segreteria generale dei Dipartimento e l’AFF in caso di sviluppi importanti della situazione dei rischi e delle coperture assicurative relati- ve ai PF e agli istituti di ricerca.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

31 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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