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AS 2007 373

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN)

del 6 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a e 83 capoverso 1 secondo periodo della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD); visti gli articoli 11 capoverso 4 e 32 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID); visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 capoverso 2, 7 capoverso 3, 12 capoversi 1 e 5,

16 capoversi 1–3 nonché 17 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20053

contro il lavoro nero (LLN), ordina:

Art. 1 Procedura di conteggio semplificata per le assicurazioni sociali e le imposte (art. 2 e 3 LLN) 1 I datori di lavoro che intendono conteggiare i salari dei loro lavoratori secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 2 e 3 LLN devono annunciarsi alla cassa di compensazione AVS all’inizio di un rapporto di lavoro. 2 Il passaggio dalla procedura di conteggio ordinaria a quella semplificata, o vice- versa, può avvenire unicamente all’inizio di un anno civile. Il datore di lavoro deve annunciare alla cassa di compensazione AVS la sua intenzione di cambiare procedu- ra entro la fine dell’anno civile precedente. 3 I datori di lavoro che non adempiono i loro obblighi di pagamento e di collabora- zione possono essere esclusi dalla procedura di conteggio semplificata. 4 La cassa di compensazione AVS trasmette senza indugio l’annuncio di un datore di lavoro secondo il capoverso 1 al competente assicuratore contro gli infortuni. 5 Le casse di compensazione AVS ricevono per la riscossione dell’imposta alla fonte una provvigione del 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte incassata.

RS 822.411

2006-1830 373

Ordinanza contro il lavoro nero RU 2007

Art. 2 Organo cantonale di controllo (art. 4 LLN) 1 I Cantoni forniscono all’organo di controllo di cui all’articolo 4 LLN le risorse necessarie all’adempimento dei suoi compiti. 2 I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia di controllo del mercato del lavoro. 3 L’organo cantonale di controllo coordina la propria attività con quella di altri organismi di controllo, della Commissione tripartita di cui all’articolo 360b del Codice delle obbligazioni4 (CO) e degli organi paritetici istituiti mediante contratto collettivo di lavoro. 4 I Cantoni possono prevedere che l’organo di controllo sia incaricato dell’esecu- zione della LLN come pure della legge federale dell’8 ottobre 19995 sui lavoratori distaccati in Svizzera. 5 I Cantoni rilasciano alle persone incaricate dei controlli un documento che attesti la loro funzione.

Art. 3 Delega delle attività di controllo (art. 4 LLN) 1 I Cantoni possono delegare attività di controllo a terzi. Essi disciplinano in una convenzione sulle prestazioni quali attività di controllo sono delegate e l’ammontare dell’indennizzo. 2 Un organo paritetico a cui sono state delegate attività di controllo può controllare unicamente le aziende che sottostanno al contratto collettivo di lavoro in base al quale esso è stato istituito.

Art. 4 Informazioni e documenti (art. 7 LLN) 1 Le persone incaricate dei controlli possono esigere dai datori di lavoro, dai lavora- tori dipendenti e dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente le informazioni e i documenti che attestano l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di stranieri nonché degli obblighi di annuncio e di conteggio conformemente al diritto in materia di assicura- zioni sociali e di imposte alla fonte.

2 I documenti di cui al capoverso 1 comprendono in particolare:

a. i documenti che attestano le ore di lavoro effettuate dai lavoratori; b. i documenti che indicano il tipo di rapporti contrattuali tra le persone coin- volte e la data d’inizio di tali rapporti;

4 RS 220 5 RS 823.20

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c. i rendiconti individuali ai sensi dell’articolo 323b CO6 e i giustificativi di versamento del salario.

Art. 5 Importo minimo per il reddito che dev’essere annunciato (art. 12 cpv. 1 LLN)

Conformemente all’articolo 12 capoverso 1 LLN, le autorità fiscali cantonali avvi- sano le casse cantonali di compensazione se accertano che non è stato dichiarato un reddito annuale proveniente da un’attività lucrativa dipendente superiore all’importo di cui all’articolo 34d capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19477 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 6 Lista dei datori di lavoro sanzionati (art. 13 cpv. 3 LLN)

1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rende accessibile, mediante proce-

dura di richiamo, una lista delle sanzioni pronunciate dalle autorità cantonali nei confronti di datori di lavoro relative all’esclusione dagli appalti pubblici o alla riduzione degli aiuti finanziari. 2 Le decisioni sono cancellate dalla lista al termine del periodo per cui le sanzioni sono state pronunciate.

Art. 7 Emolumenti (art. 16 cpv. 1 LLN) 1 Le persone controllate che hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizza- zione ai sensi dell’articolo 6 LLN sono tenute a versare un emolumento. 2 Gli emolumenti sono calcolati in base a una tariffa oraria massima di 150 franchi per le attività delle persone incaricate dei controlli e comprendono inoltre le spese causate all’organo di controllo. L’importo dell’emolumento deve essere proporzio- nale all’onere del controllo necessario per constatare l’infrazione.

Art. 8 Finanziamento da parte della Confederazione (art. 16 cpv. 2 e 3 LLN)

1 I Cantoni presentano ogni anno alla SECO un conteggio in cui si attestano:

a. le spese complessive da loro sostenute nell’ambito dell’esecuzione della LLN; b. l’importo totale degli emolumenti percepiti in applicazione della LLN; c. l’importo totale delle multe incassate nell’ambito delle sanzioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 LLN. 2 Le spese dei controlli sostenute dai Cantoni che non sono coperte con gli emolu- menti né compensate dalle multe sono assunte per metà dalla Confederazione.

6 RS 220 7 RS 831.101

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3 La Confederazione addebita alle istituzioni enumerate qui di seguito la parte delle spese a suo carico nel seguente modo: a. al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispon- dente anno civile in virtù dell’articolo 14bis della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), previa deduzione della quota spettante alle casse di compensazione AVS; b. al Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 6 della legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione in combinato disposto con l’articolo 14bis LAVS; c. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni un ottavo delle spese a carico della Confederazione; d. alla cassa suppletiva ai sensi dell’articolo 72 della legge federale del 20 marzo 198110 sull’assicurazione contro gli infortuni un ottavo delle spese a carico della Confederazione.

Art. 9 Protezione dei dati (art. 17 LLN) 1 L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, regi- strare, modificare e distruggere i dati menzionati in tali disposizioni. 2 Essi sono responsabili della sicurezza dei dati personali che hanno elaborato. Nei rispettivi campi, adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteg- gere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato. 3 I dati personali devono essere distrutti cinque anni dopo essere stati raccolti oppure allo scadere della sanzione se al termine dei cinque anni è ancora valida una sanzio- ne nei confronti del datore di lavoro interessato. Sono fatti salvi termini di conserva- zione dei dati più lunghi previsti da altre legislazioni. 4 I terzi a cui sono state delegate attività di controllo sottostanno alle stesse disposi- zioni in materia di protezione dei dati applicabili agli organi cantonali di controllo e alle autorità cantonali.

Art. 10 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

8 RS 831.10; RU 2007 369 9 RS 837.0 10 RS 832.20

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Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

6 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 10)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 ottobre 199311 sull’imposta alla fonte

Titolo prima dell’art. 17a Sezione 3a: Procedura di conteggio semplificata secondo l’articolo 37a LIFD

Art. 17a Diritto applicabile Se l’articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altri- menti, le disposizioni della LIFD sull’imposta alla fonte e quelle della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.

Art. 17b Base per l’imposizione L’imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione AVS.

Art. 17c Versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro 1 Le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 194712 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura di conteggio semplificata si appli- cano per analogia al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte alla compe- tente cassa di compensazione AVS. 2 Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne informa l’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. L’autorità fiscale riscuote l’imposta conformemente alle prescri- zioni della legislazione fiscale.

Art. 17d Versamento dell’imposta alla fonte alle autorità fiscali La cassa di compensazione AVS versa le imposte incassate, dopo aver dedotto la provvigione cui ha diritto, all’autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore assog- gettato all’imposta ha il proprio domicilio.

11 RS 642.118.2 12 RS 831.101; RU 2007 379

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2. Ordinanza del 31 ottobre 194713

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Abrogato

Art. 19 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2200 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Art. 34 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3

1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

c. i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli

2 e 3 della legge del 17 giugno 200514 contro il lavoro nero (LLN), una volta

all’anno. 2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i

3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più

lunghi ma non superiori a un anno. 3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Art. 34d Salario di poco conto 1 Se il salario determinante non supera 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato. 2 I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie dome- stiche devono essere versati in ogni caso. 3 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.

Art. 35 cpv. 4 4 In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN15, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto.

13 RS 831.101 14 RS 822.41; RU 2007 359 15 RS 822.41; RU 2007 359

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1 Devono pagare gli interessi di mora:

c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN16 che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di com- pensazione, a partire da tale fatturazione; d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gen- naio dopo tale termine.

Art. 206 Impiego delle tasse di diffida, delle multe d’ordine, degli interessi di mora e dei supplementi Il provento delle tasse di diffida, delle multe d’ordine e un quinto degli interessi di mora e dei supplementi secondo l’articolo 14bis LAVS va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione.

Art. 211ter Esecuzione della procedura di conteggio semplificata 1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all’intro- duzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN17. L’Ufficio federale provvede all’ideazione e al coordinamento. 2 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione. L’Ufficio federale provvede all’ideazione e al coordinamento dei sussidi. 3 L’importo da devolvere sottostà all’approvazione del Dipartimento. Quest’ultimo consulta il Consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione.

16 RS 822.41; RU 2007 359 17 RS 822.41; RU 2007 359

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3. Ordinanza del 20 dicembre 198218

sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 2 cpv. 2 Abrogato

Art. 118 rubrica e cpv. 1 Procedure di conteggio speciali 1 I datori di lavoro che conteggiano i salari secondo la procedura di conteggio sem- plificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200519 contro il lavoro nero possono effettuare i conteggi negli stessi periodi nonché secondo le stesse regole e sulla base degli stessi documenti valevoli per l’AVS. Non è riscosso il supplemento per pagamento rateale dei premi.

18 RS 832.202 19 RS 822.41; RU 2007 359

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