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AS 2007 3875

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica del 4 luglio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1 lett. h 1 I seguenti impianti a combustione possono essere messi in commercio soltanto se ne è provata la conformità con le esigenze ai sensi dell’allegato 4 (art. 20a): h. gli impianti a combustione alimentati con combustibili secondo l’allegato 5 cifre 2 e 3 con una potenza termica fino a 350 kW, segnatamente caldaie, stufe, termocucine, stufe ad accumulazione, camini (inserti per camini) e camini aperti (caminetti); non sono soggetti alla prova di conformità gli impianti individuali fabbricati artigianalmente:

1. costruiti secondo un metodo di calcolo riconosciuto, in particolare

secondo il programma per la progettazione di stufe in maiolica dell’Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti2, o

2. con un sistema di separazione di polveri che riduca di almeno il 60 per

cento le concentrazioni di particelle solide nei gas di scarico emessi nell’ambito dell’esercizio normale.

Art. 23 Abrogato

Art. 26a Incenerimento in impianti I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

1 RS 814.318.142.1 2 Il programma è ottenibile presso l'Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrel- listi ASIFP, Solothurnerstrasse 236, 4603 Olten.

2006-1737 3875

O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Art. 26b Incenerimento al di fuori degli impianti 1 I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere brucia- ti al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo. 2 L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un inte- resse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.

3 In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare

l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.

II Gli allegati 1–5 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 4 luglio 2007 1 Per gli impianti che conformemente alla modifica del 4 luglio 2007 devono essere risanati, ma che adempiono già le limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da cinque a dieci anni. Per gli impianti a combustione alimentati con legna concede un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposi- zioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c. 2 Gli impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera h possono essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2007. 3 Gli impianti a combustione alimentati con legna possono continuare a essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2009 purché soddisfino le esigenze di cui all’allegato 4. Tali esigenze sono considerate soddisfatte, se agli impianti in questione è stato conferito il marchio di qualità di Energia legno Svizzera per impianti a combustione alimentati con legna dopo il 31 dicembre 2003.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2007.

4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Limitazione preventiva generale delle emissioni

Cifra 41 Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Cifra 714 cpv. 1 lett. l

1 Le emissioni non devono superare i valori seguenti:

l. Diossine e furani, indicati come totale degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948-13 0,1 ng/m3

Cifra 723 Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti: a. negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 10 MW: 20 mg/m3 b. negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW: 10 mg/m3

Cifra 726

726 Monossido di carbonio e ossidi di azoto

1 Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.

2 Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di ossidi di azoto, indicati come diossido di azoto, non possono superare 150 mg/m3.

Cifra 74

74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti

dell’agricoltura

741 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura, frammisti o meno a legna da ardere secondo l’allegato 5. I concimi aziendali e gli altri rifiuti e prodotti maleodoranti non devono essere bruciati né essere sottoposti a decomposizione termica in tali impianti. 2 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alle cifre 711 o 721, si applicano le disposizioni della cifra 71 o della cifra 72. 3 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati frammisti ad altri combustibili secondo l’allegato 5, si applica il valore limite di miscela per combustibili misti secondo l’allegato 3 cifra 82.

3 Tale norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürgli- strasse 29, 8400 Winterthur.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

4 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili ai forni per cemento

(cifra 11).

742 Valori limite d’emissione

Le emissioni non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino da 1 MW oltre a 1 MW a 10 MW 10 MW

– Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico di %vol 13 11 11 – Particelle solide in totale: mg/m3 20 20 10 – Monossido di carbonio (CO) mg/m3 500 250 150 – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2)1 mg/m3 250 250 150

1 Con un flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h

743 Divieto di incenerimento in piccoli impianti

È vietato bruciare rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura secondo la cifra 741 negli impianti con una potenza termica inferiore a 70 kW.

Cifra 81 cpv. 2 2 L’allegato 1 cifra 6 non si applica alle emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili. Se si impiegano carbone o olio da riscaldamento «medio» o «pesante», le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impie- gando una qualità di combustibili con un tenore di zolfo pari all’1,0 per cento (% massa) senza ridurne le emissioni.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 22 lett. c e d Abrogate

Cifra 24

24 Contrassegno

1 Gli impianti ai sensi dell’articolo 20 devono essere muniti, in un posto ben visibile, di una targhetta d’identificazione sulla quale devono figurare almeno i dati seguenti: a. il nome e la sede sociale del fabbricante; b. la designazione commerciale e la categoria tipologica usate per commercia- lizzare l’apparecchio; c. il numero del fabbricante e l’anno di fabbricazione; d. la potenza termica o nominale o il campo di potenza in kW. 2 Sulla targhetta d’identificazione degli impianti a combustione alimentati con olio e con gas ai sensi dell’articolo 20 devono inoltre figurare i dati seguenti: a. il rendimento minimo di combustione o le perdite massime di calore sensi- bile ammissibili secondo l’allegato 4 cifra 3; b. negli impianti a combustione alimentati con olio da riscaldamento, la classe NOx dell’apparecchio, seguita, fra parentesi, dal valore limite d’emissione relativo a tale classe secondo l’allegato 4 cifra 21, espresso in mg/kWh; c. negli impianti a combustione alimentati con gas, il valore limite d’emissione di NOx secondo l’allegato 4 cifra 21 in mg/kWh. 3 Sulla targhetta d’identificazione degli impianti a combustione alimentati con legna e carbone ai sensi dell’articolo 20 devono inoltre figurare i dati seguenti: a. la norma europea determinante in base alla quale l’impianto è stato esami- nato secondo l’allegato 4 cifra 22; b. i valori limite d’emissione di CO e di polvere in mg/m3 determinanti per l’impianto secondo l’allegato 4 cifra 22.

Cifra 3 cpv. 3 lett. b b. ai singoli focolari con una potenza termica pari o inferiore a 10 MW, nella misura in cui nessun altro focolare della medesima unità d’esercizio sia ali- mentato con lo stesso combustibile.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Cifra 421 cpv. 1 1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» e «pesan- te» non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

da 5 MW da 50 MW oltre a 50 MW a 100 MW 100 MW

Olio da riscaldamento «medio» e «pesante» – Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico di %vol 3 3 3 – Particelle solide in totale: per oli da riscaldamento con un tenore di zolfo massimo dell’1% (massa): mg/m3 80 10 10 per altri oli da riscaldamento mg/m3 50 10 10 – Monossido di carbonio (CO) mg/m3 170 170 170 – Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2) mg/m3 1700 1700 400 – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2) mg/m3 150 150 150 – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca mg/m3 30 30 30

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Cifra 511 cpv. 1 1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino da da da da oltre

70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW 100 MW

a a a a

500 kW 1 MW 10 MW 100 MW

Carbone, mattonelle di carbone, coke – Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico di %vol 7 7 7 7 7 7 – Particelle solide in totale: mg/m3 – dal 1° settembre 2007 mg/m3 150 150 50 10 10 – dal 1° gennaio 2008 mg/m3 – 150 150 20 10 10 – dal 1° gennaio 2012 mg/m3 – 50 20 20 10 10 – Monossido di carbonio (CO) mg/m3 4000 1000 1000 150 150 150 – Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2) – focolare a turbolenza mg/m3 – – – 350 350 350 – altri impianti a combustio- ne alimentati con carbone fossile mg/m3 – – – 1300 1300 400 – altri impianti mg/m3 – – – 1000 1000 400 – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2) mg/m3 – – – 500 200 200 – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 mg/m3 30 30 30 30 30 30

Osservazioni: – Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1. 1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

Cifra 511 cpv. 3 Abrogato

Cifra 513

513 Impiego di carbone

Negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 1 MW possono essere impiegati soltanto carbone, mattonelle di carbone e coke con un tenore di zolfo non superiore all’1 per cento (% massa).

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Cifra 521 cpv. 1

1 Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere

secondo l’allegato 5 cifra 3 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti.

Cifra 522 cpv. 1 1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 capoverso 1 non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino a da da da oltre

70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW

a a a

500 kW 1 MW 10 MW

Legna da ardere – Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno nei gas di scarico di %vol 13 13 13 11 11 – Particelle solide in totale: – dal 1° settembre 2007 mg/m3 – 150 150 20 10 – dal 1° gennaio 2008 mg/m3 – 150 20 20 10 – dal 1° gennaio 2012 mg/m3 – 501 20 20 10 – Monossido di carbonio (CO): – per la legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. a e b – dal 1° settembre 2007 mg/m3 40002 1000 500 250 150 – dal 1° gennaio 2012 mg/m3 40002 500 500 250 150 – per la legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. c – dal 1° settembre 2007 mg/m3 1000 1000 500 250 150 – dal 1° gennaio 2012 mg/m3 1000 500 500 250 150 – Ossidi d’azoto (NOX), indicati come diossido d’azoto (NO2) mg/m3 3 3 3 3 150 – Sostanze organiche sotto forma di gas, indicate come carbonio totale (C) mg/m3 – – – – 50 – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca4 mg/m3 – – – 30 30

Osservazioni: – Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1. 1 Valore limite per le particelle solide in caldaie alimentate con legna in pezzi secondo l’allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettera a con una potenza termica pari o inferiore a 120 kW: 100 mg/m3. 2 Non è applicabile alle termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale.

3 Si veda l’allegato 1 cifra 6, valore limite degli ossidi di azoto.

4 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Cifra 523 Se, funzionando al 30 per cento della potenza nominale, non sono in grado di rispet- tare i valori limite d’emissione secondo la cifra 522, le caldaie con carica manuale devono essere munite di un accumulatore di calore in grado di assorbire almeno la metà dell’energia termica fornita alla potenza nominale da ogni carica.

Cifra 524

524 Misurazioni e controlli

1 Per gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola il valore limite d’emissione del monossido di carbonio è considerato rispet- tato, se è accertato che l’impianto viene fatto funzionare conformemente alle regole e viene alimentato esclusivamente con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettere a e b. Se è assodato o bisogna attendersi che vi saranno emissioni di fumo o immissioni di odore, l’autorità può far procedere a misurazioni delle emissioni o ordinare altre indagini. 2 Determinante per la valutazione è la media delle emissioni misurate su un periodo di trenta minuti. L’Ufficio federale raccomanda procedure di misurazione e di valu- tazione idonee.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Allegato 4 (art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per gli impianti a combustione

2 Esigenze d’igiene dell’aria

21 Impianti a combustione alimentati con olio o gas

Gli impianti a combustione alimentati con olio e quelli alimentati con gas devono soddisfare le esigenze d’igiene dell’aria previste dalle norme europee determinanti come pure i valori limite delle emissioni previsti nella tabella seguente.

Tipo d’impianto Norma europea Esigenze particolari (valori limite determinante4 d’emissione) per gli ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2), e per il monossido di carbonio (CO)

Bruciatore ad aria soffiata alimentato con EN 267 Valori limite d’emissione per olio da riscaldamento «extra leggero» la classe EN 3 (art. 20 cpv. 1 lett. a) Bruciatore automatico ad aria soffiata per EN 676 Per il gas di test G20: combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. a) NOx: 80 mg/kWh CO: 60 mg/kWh Per il gas di test G31: NOx: 120 mg/kWh CO: 60 mg/kWh Caldaia con bruciatore ad aria soffiata per EN 303 e 304 Valori limite d’emissione olio da riscaldamento «extra leggero» per bruciatori alimentati con (art. 20 cpv. 1 lett. c) olio della classe EN 3 Caldaia con bruciatori ad aria soffiata per EN 303 e 304 Per il gas di test G20: combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. c) NOx: 80 mg/kWh CO: 100 mg/kWh Per il gas di test G31: NOx: 120 mg/kWh CO: 100 mg/kWh Caldaia e generatore di calore a circolazio- EN 297, EN 483 Per il gas di test G20: ne per combustibili gassosi con bruciatore EN 625, EN 656 NOx: 80 mg/kWh atmosferico (art. 20 cpv. 1 lett. d) EN 677 CO: 100 mg/kWh Per il gas di test G31: NOx: 120 mg/kWh CO: 100 mg/kWh

4 Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di norma- lizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Tipo d’impianto Norma europea Esigenze particolari (valori limite determinante d’emissione) per gli ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2), e per il monossido di carbonio (CO)

Caldaia e generatore di calore a circolazio- EN 1, EN 303 Per impianti con una potenza ne con bruciatori a vaporizzazione d’olio e 304 termica inferiore o pari a per olio da riscaldamento «extra leggero» 30 kW: (art. 20 cpv. 1 lett. e) NOx: 120 mg/kWh CO: 150 mg/kWh Per impianti con una potenza termica superiore a 30 kW: NOx: 120 mg/kWh CO: 60 mg/kWh Scaldacqua ad accumulazione con EN 89 riscaldamento diretto a gas (boiler) (art. 20 cpv. 1 lett. f) Generatore di calore ad azione istantanea EN 26 (art. 20 cpv. 1 lett. g)

22 Impianti a combustione alimentati con carbone o legna

Gli impianti a combustione alimentati con carbone e quelli alimentati con legna devono soddisfare le esigenze d’igiene dell’aria previste dalle norme europee deter- minanti come pure i valori limite delle emissioni previsti nella tabella seguente.

Tipo di impianto Norma europea Esigenze particolari (valori limite d’emissione)a determinante5 per il monossido di carbonio (CO) e per le particel- le solide (polvere)

dal 1° gennaio 2008 dal 1° gennaio 2011

Caldaia per impianti alimentati con EN 303-5 o CO: 800 mg/m3 CO: 800 mg/m3 legna in pezzi e con carbone, con EN 12809 polvere: 60 mg/m3 polvere: 50 mg/m3 carica manuale Caldaia per impianti a combustione EN 303-5 o CO: 400 mg/m3 CO: 400 mg/m3 alimentati con scaglie di legno e EN 12809 polvere: 90 mg/m3 polvere: 60 mg/m3 con carbone, con carica automatica Caldaia a pellets con carica EN 303-5 o CO: 300 mg/m3 CO: 300 mg/m3 automatica EN 12809 polvere: 60 mg/m3 polvere: 40 mg/m3 Stufa a combustibile solido EN 13240 CO: 1500 mg/m3 CO: 1500 mg/m3 polvere: 100 mg/m3 polvere: 75 mg/m3 Stufa a pellets per il riscaldamento EN 14785 CO: 500 mg/m3 CO: 500 mg/m3 di locali polvere: 50 mg/m3 polvere: 40 mg/m3 Termocucine individuali a combu- EN 12815 CO: 3000 mg/m3 CO: 3000 mg/m3 stibile solido polvere: 110 mg/m3 polvere: 90 mg/m3

5 Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di norma- lizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Tipo di impianto Norma europea Esigenze particolari (valori limite d’emissione) determinante per il monossido di carbonio (CO) e per le particel- le solide (polvere)

dal 1° gennaio 2008 dal 1° gennaio 2011

Termocucine a combustibile solido EN 12815 CO: 3000 mg/m3 CO: 3000 mg/m3 collegate al riscaldamento centrale polvere: 150 mg/m3 polvere: 120 mg/m3 Inserti per camini e camini aperti EN 13229 CO: 1500 mg/m3 CO: 1500 mg/m3 a combustibile solido polvere: 100 mg/m3 polvere: 75 mg/m3

1 Tenore di ossigeno a cui si riferisce il valore limite:

– per gli impianti alimentati con legna: 13 % vol; – per gli impianti alimentati con carbone: 7 % vol.

Cifra 3, frase introduttiva Le caldaie per impianti a combustione alimentati con olio o con gas devono avere almeno il rendimento di combustione seguente:

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

Allegato 5 (art. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

Cifra 11 cpv. 2 e 3 2 Il tenore in zolfo dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante» non deve supe- rare il 2,8 per cento (% massa).

3 Abrogato

Cifra 2

2 Carbone, mattonelle di carbone e coke

Il tenore in zolfo nel carbone, nelle mattonelle di carbone e nel coke non deve supe- rare il 3,0 per cento (% massa).

Cifra 3

3 Legna da ardere

31 Definizioni

1 Sono considerati legna da ardere:

a. la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne; b. la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minu- ti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia; c. gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati.

2 Non sono considerati legna da ardere:

a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballag- gi, incluse le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1; b. tutti gli altri materiali in legno, come:

1. il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la

protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati,

2. i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con

prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo,

3. i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o

il legname di scarto secondo la lettera a.

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O contro l’inquinamento atmosferico RU 2007

32 Esigenze per mattonelle e pellets

Per la produzione di mattonelle e pellets con legna allo stato naturale possono essere utilizzati soltanto lubrificanti naturali che non producono né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze inquinanti rispetto a quelle prodotte dalla legna allo stato naturale.

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