AS 2007 3893
Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica
Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
Modifica del 10 agosto 2007
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/07) del 7 agosto 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:
Art. 1 In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propagazio- ne dell’epizoozia le misure secondo la decisione 2007/554/CE del 9 agosto 20072 della Commissione della Comunità europea, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE3 sono applicabili per la Svizzera.
II La presente modifica entra in vigore l’11 agosto 2007 alle ore 00.00.4
10 agosto 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.105.1; RU 2007 3785
2 GU L 210 del 9.08.2007, pag. 36;
3 GU L 206 del 7.08.2007, pag. 10;
4 La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 10 agosto 2007
(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2007-1966 3893
Misure per la lotta contro l’afta epizootica RU 2007