AS 2007 4307
Ordinanza sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS, OSINF)
Ordinanza sui servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d’informazione del DDPS, OSINF)
Modifica del 29 agosto 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 settembre 20031 sui servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Ogni cinque anni, il Consiglio federale assegna al SIS la sua missione fondamen- tale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 510.291
2007-0836 4307
Ordinanza sui servizi d’informazione del DDPS RU 2007