AS 2007 4373
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 23 febbraio 2006 Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 20072 Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 giugno 2007
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian, in seguito denominate «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investitori di una Parte contraente nel territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e i relativi diritti in virtù della legislazione applicabile e include in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico; (d) i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) ogni diritto conferito per legge, per contratto o in virtù delle licenze e auto- rizzazioni rilasciate conformemente alla legge per intraprendere un’attività
RS 0.975.216.4
1 Dal testo originale francese (RO 2007 4373).
2 RU 2007 4371
2006-2149 4373
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. RU 2007
economica, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. (2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di tale Parte contraente; (b) le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di tale Parte contraente. (3) Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari di gestione e di assistenza tecnica o qualunque altra remunerazione o pagamento in natura. (4) Il termine «territorio» designa: (a) per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: il territorio nel quale la Confederazione Svizzera esercita diritti sovrani e la giurisdizione in confor- mità della sua legislazione nazionale e del diritto internazionale; (b) per quanto riguarda la Repubblica dell’Azerbaigian: il territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, compreso il settore del Mar Caspio sul quale la Repubblica dell’Azerbaigian esercita diritti sovrani e la giurisdizione in con- formità della sua legislazione nazionale e del diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte contraente che sono detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da investi- tori dell’altra Parte contraente. Si applica anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, ma non alle controversie riguardanti fatti anteriori a tale data.
Art. 3 Promozione e ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti nel proprio territorio di investitori dell’altra Parte contraente e li ammette in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Ciascuna Parte contraente agevola, in conformità delle proprie leggi e regola- menti, il rilascio delle autorizzazioni necessarie relative all’investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e quelle per l’attività di consulenti e di esperti.
Art. 4 Protezione e trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali nel territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti
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ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione di tali investimenti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda nel proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole all’investitore interessato. (3) Ciascuna Parte contraente accorda nel suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestio- ne, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, consi- derato che è determinante il trattamento più favorevole all’investitore interessato. (4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposi- zione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Trasferimenti (1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento senza indugio, in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, in particolare: (a) dei redditi; (b) degli importi legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investimento; (c) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, comprese le eventuali plusvalenze; (d) dei salari e altre remunerazioni del personale assunto all’estero in relazione con l’investimento; (e) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari destinati al manteni- mento o allo sviluppo dell’investimento. (2) I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasfe- rimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l’investimento.
Art. 6 Espropriazione e indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, rispettino le garanzie previste per legge e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immedia-
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tamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante l’evento che si verifica per primo. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato in una valuta liberamen- te convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o dalla sua sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti nel territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regola- mento.
Art. 7 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione amichevole alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte in merito agli investimenti, le parti interessate proce- dono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda di consultazioni, l’investitore può sottoporre la controversia alle giurisdizioni nazio- nali della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra: (a) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti alla controversia, è costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Com- missione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); e (b) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653. (3) Le due Parti contraenti forniscono il loro consenso affinché tali controversie siano sottoposte all’arbitrato giusta il paragrafo (2).
3 RS 0.975.2
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(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti nel territorio di una Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata società di quest’ultima Parte contraente conformemente all’articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington. (5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti. (6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi al lodo. (7) Il lodo è definitivo e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguito con- formemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è citta- dino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali. (7) Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
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Art. 10 Altri obblighi (1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraen- te un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse pre- valgono su quest’ultimo nella misura in cui sono più favorevoli. (2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 11 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per l’entrata in vigore di accordi internazionali. (2) Il presente Accordo ha effetto per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima dello scadere di tale periodo, è considera- to tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni. (3) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Baku, il 23 febbraio 2006, in due originali, ciascuno dei quali in lingua azera, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’inter- pretazione, prevale il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica dell’Azerbaigian: Micheline Calmy-Rey Heydar Babaiev