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AS 2007 4665

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Modifica del 12 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

12 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 919.117.72

2006-2156 4665

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2007

Allegato 2 (art. 11)

G. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare alla Federazione Produttori svizzeri di bestiame bovino (PSBB), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 2, un contributo di 4 franchi per animale della specie bovina detenuto. È determinante il numero medio di animali. I non membri sono esentati dall’obbligo contributivo se la cassa cantonale delle epizoozie riscuote una quota annua ordinaria superiore a 4 franchi per ogni animale della specie bovina e si prende a carico il contributo per i non membri.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere utilizzato per eradicare la diarrea virale bovina (DVB). Alla fine dell’anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all’anno successivo per le stesse misure.

3. Trasmissione di dati

Il gestore della banca dati sul traffico di animali trasmette su richiesta ai Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB i seguenti dati: a. gli indirizzi dei detentori di bovini; b. il numero di animali della specie bovina detenuto mediamente da un deten- tore di bovini.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2010.

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