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AS 2007 507

Ordinanza concernente la determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per l'anno 2007 per l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Ordinanza concernente la determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per l’anno 2007 per l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane

del 19 febbraio 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 26 novembre 19971 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OLIM), ordina:

Art. 1 Sulla base di un involucro finanziario di 80 milioni di franchi sono attribuiti ai Cantoni, per l’anno 2007, i seguenti limiti di assegnazione:

Cantone Importo di base Importo di sviluppo Limite di assegnazione in milioni di franchi in milioni di franchi in milioni di franchi (art. 3 OLIM) (art. 4 OLIM)

Zurigo 0,37 0,45 0,82 Berna 4,74 7,84 12,58 Lucerna 1,23 0,45 1,68 Uri 0,60 0,40 1,00 Svitto 0,71 2,72 3,43 Obvaldo 0,54 0,83 1,37 Nidvaldo 0,39 0,70 1,09 Glarona 0,31 0,25 0,56 Friburgo 1,70 2,76 4,46 Soletta 0,22 0,31 0,53 Appenzello Esterno 0,55 1,87 2,42 Appenzello Interno 0,23 0,01 0,24 San Gallo 1,21 1,25 2,46 Grigioni 2,82 11,49 14,31 Turgovia 0,07 0,00 0,07 Ticino 1,79 1,56 3,35 Vaud 1,29 5,14 6,43 Vallese 3,43 13,37 16,80 Neuchâtel 0,71 1,99 2,70 Giura 1,07 2,62 3,69

RS 901.111 1 RS 901.11

2007-0122 507

Determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per l’anno 2007 RU 2007 per l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Art. 2 L’ordinanza del 19 febbraio 20032 concernente la determinazione dei limiti di asse- gnazione cantonali per il periodo 2003–2006 per l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane è abrogata.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.

19 febbraio 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

2 RU 2003 408

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