AS 2007 5577
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:
In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione e l’espressione «Dipartimento» è sosti- tuita con «DFGP» quando designa il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 1 lett. c Nella legge e nell’ordinanza s’intendono per: c. documento di legittimazione o documento d’identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l’identità del titolare;
Art. 7 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo (art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi) 1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva. 2 Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designa- re subito dopo l’attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l’autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 3 La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d’asilo il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato. 4 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’UFM o al Tribunale amministrati- vo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie. 5 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
1 RS 142.311
2006-3289 5577
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2007
Art. 7a Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale (art. 17 cpv. 4 LAsi) 1 In caso di domanda d’asilo depositata all’aeroporto o presso un centro di registra- zione, l’UFM informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato ade- guato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a un consulente giuridico. 2 L’UFM mette a disposizione dei richiedenti l’asilo, all’aeroporto o in un centro di registrazione, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresentante legale. 3 Il contatto personale tra il rappresentante legale o il consulente giuridico e il man- dante deve essere reso possibile nel quadro dell’ordinanza del DFGP del … 2 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo.
Art. 7b Emolumenti per prestazioni (art. 17a LAsi)
L’UFM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.
Art. 7c Emolumenti per domande di riesame e domande multiple (art. 17b LAsi)
1 L’emolumento per procedure giusta l’articolo 17b della LAsi ammonta a 1200
franchi. 2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento. 3 I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anti- cipo dell’emolumento. 4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 11 rubrica e cpv. 1 Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata alla frontiera (art. 21 LAsi) 1 Per Paese dal quale il richiedente l’asilo è direttamente giunto in Svizzera si inten- de uno Stato confinante.
2 RS 142.311.23; RU 2007 ... 3 RS 172.041.1
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Ordinanza 1 sull’asilo RU 2007
Art. 11a Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata all’aeroporto (art. 21–23 LAsi) 1 Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l’entrata diretta.
2 L’UFM può parimenti autorizzare l’entrata se il richiedente l’asilo:
a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure b. non è giunto direttamente dal Paese d’origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.
Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto (art. 22 LAsi)
1 L’autoritàcompetente per il controllo di frontiera comunica senza indugio
all’UFM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.
2 L’ordinanza del DFGP del … 4 sulla gestione degli alloggi della Confederazione
nel settore dell’asilo disciplina la gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone. 3 L’UFM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.
Art. 13–15 Abrogati
Art. 16a Alloggio in centri esterni in situazioni particolari (art. 26 cpv. 1 LAsi)
1 Se è data una situazione particolare dovuta a un aumento temporaneo o duraturo
delle domande d’asilo, i centri di registrazione possono, per garantire un alloggio ai richiedenti l’asilo, gestire centri esterni quali centri di transito, dormitori d’emergen- za o alloggi d’emergenza. In questi centri esterni non possono essere presentate domande d’asilo. 2 Il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali dispongono delle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.
4 RS 142.311.23; RU 2007 ...
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Ordinanza 1 sull’asilo RU 2007
Art. 17 Gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni (art. 26 cpv. 1 LAsi)
Per garantire il funzionamento dei centri di registrazione e dei centri esterni, l’UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Tali persone sotto- stanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 18 Esercizio dei centri di registrazione e dei centri esterni (art. 26 cpv. 3 LAsi)
L’ordinanza del DFGP del … 5 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo disciplina l'esercizio dei centri di registrazione e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
Art. 19 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario (art. 26 cpv. 2 LAsi) 1 Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione o nei centri esterni. 2 Per l’interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. L’interrogatorio sommario può essere sostituito dall’audizione sui motivi d’asilo giusta l’articolo 29 della LAsi.
Art. 20 Abrogato
Art. 21 rubrica Ripartizione fra i Cantoni (art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi)
Art. 23 Annuncio nel Cantone (art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi)
I Cantoni designano l’ufficio presso il quale il richiedente l’asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione o l’aeroporto. I richiedenti l’asilo devono annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
5 RS 142.311.23; RU 2007 ...
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Ordinanza 1 sull’asilo RU 2007
Art. 23a Audizione sui motivi d’asilo (art. 29 cpv. 4 LAsi)
L’UFM può accordarsi con i Cantoni in merito all’esecuzione di audizioni sui motivi d’asilo, in particolare per quanto concerne: a. il momento a partire dal quale le autorità cantonali eseguono le audizioni; b. la formazione da parte dell’UFM delle persone preposte alle audizioni nei Cantoni.
Art. 28 Parere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (art. 32–35a e 41 LAsi)
Per l’esame delle domande d’asilo, l’UFM può richiedere il parere dell’Alto Com- missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Art. 28a Ulteriori chiarimenti (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi)
Non sono considerati ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento: a. i provvedimenti adottati dall’UFM per accertare l’identità del richiedente l’asilo, in particolare analisi linguistiche, test di conoscenza del Paese, anali- si dell’età ossea, verifica dell’autenticità di documenti o accertamenti datti- loscopici; b. ricerche interne, in particolare in Internet o nei sistemi d’informazione e di documentazione di cui all’articolo 102 della LAsi; c. esami interni di documenti.
Art. 28b Collaborazione all’accertamento dei fatti (art. 41 cpv. 3 LAsi)
Accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti garantiscono l’os- servanza dell’articolo 98 della LAsi.
Art. 29 Ripresa della procedura (art. 35a LAsi) 1 Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedu- ra d’asilo. 2 Se un richiedente l’asilo conferma la sua domanda d’asilo dopo una decisione di stralcio o presenta una nuova domanda, la ripresa della procedura va fissata in una decisione incidentale.
Art. 31, 33, 40 e 41 cpv. 2 Abrogati
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Art. 46 cpv. 1 1 Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.
Titolo prima dell’art. 53
Capitolo 5: Termine di ricorso
Art. 53 Calcolo del termine di ricorso Nel calcolo del termine per i ricorsi di cui all’articolo 108 capoverso 2 della LAsi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
Art. 53a Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all’ultima notifica di tale decisione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 142.20; RU 2007 5437
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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