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AS 2007 561

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

del 24 gennaio 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 32 capoverso 4 della legge del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezio- namento e l’aggiornamento delle seguenti persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico: a. i veterinari cantonali; b. i veterinari ufficiali dirigenti; c. i veterinari ufficiali; d. gli esperti ufficiali; e. gli assistenti specializzati ufficiali.

Art. 2 Principi

1 Chiunque intende assumere una funzione nel Servizio veterinario pubblico, deve

essere titolare dell’attestato di capacità richiesto. 2 I veterinari cantonali devono almeno essere titolari dell’attestato di capacità di veterinario ufficiale. 3 L’attestato di capacità è rilasciato a chi ha seguito con successo il perfezionamento e ha superato l’esame.

RS 916.402

2006-2642 561

Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

4 Chiunque assume una funzione di cui all’articolo 1 non può esercitare altre attività che possono comportare un conflitto di interessi. 5 Il grado di occupazione delle persone di cui all’articolo 1 lettere b e c deve essere al minimo del 30 per cento.

Art. 3 Compiti

1 Il veterinario cantonale dirige il Servizio veterinario cantonale.

2 I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico. I veterinari ufficiali dirigenti esercitano inoltre compiti inerenti alla gestione. 3 Gli esperti ufficiali svolgono compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico che non devono necessariamente essere eseguiti dai veterinari ufficiali. 4 Gli assistenti specializzati ufficiali svolgono compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico che non sono riservati né ai veterinari ufficiali né agli esperti ufficiali. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

Art. 4 Supplenza

1 Chiunque rappresenta una persona di cui all’articolo 1 lettera c oppure e deve

soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell’aggiornamento. 2 Chiunque rappresenta una persona di cui all’articolo 1 lettera a, b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.

Art. 5 Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali Il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali i compiti da svolgere nelle piccole aziende o nelle aziende situate nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche, se tali veterinari dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgere questi compiti.

Sezione 2: Formazione, perfezionamento, aggiornamento

Art. 6 Formazione 1 Chiunque intende assumere una funzione di cui all’articolo 1 lettere a-c, deve avere concluso gli studi di medicina veterinaria. 2 Chiunque intende svolgere la funzione di esperto ufficiale deve avere concluso uno studio universitario in una professione medica, in biologia o in zoologia oppure studi universitari o una scuola universitaria professionale in agronomia. La Commissione della formazione (art. 16) può riconoscere altri titoli di studio. 3 Chiunque intende assumere la funzione di assistente specializzato ufficiale deve avere concluso una formazione professionale di base.

Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

Art. 7 Perfezionamento 1 Il perfezionamento consta di una parte pratica e di una parte teorica. I contenuti e le esigenze del perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 1.

2 La Commissione della formazione può dispensare le persone impiegate nel Servi-

zio veterinario pubblico, del tutto o in parte, dal perfezionamento pratico o teorico se esse provano di avere già raggiunto gli obiettivi del perfezionamento.

Art. 8 Centri di perfezionamento 1 Le conoscenze pratiche e teoriche devono essere acquisite nei centri di perfezio- namento che sono riconosciuti dalla Commissione della formazione. 2 I centri di perfezionamento sono tenuti a basare l’insegnamento sugli obiettivi definiti dalla Commissione della formazione. 3 Tali centri devono garantire un’assistenza sufficiente alle persone che seguono un perfezionamento.

Art. 9 Aggiornamento Le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento e leggendo la letteratura specializzata e devono tenersi al corrente degli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di aggiornamento riconosciuta.

Sezione 3: Esami

Art. 10 Iscrizione

1 Chiunque intende sostenere un esame invia alla Commissione della formazione

l’iscrizione all’esame.

2 All’iscrizione all’esame occorre allegare:

a. l’attestato che certifica la fine degli studi o la conclusione della formazione professionale di base e gli attestati di capacità già ottenuti che sono richiesti dalla presente ordinanza; b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o una dispensa della Commissione della formazione; c. la conferma del versamento della tassa d’esame.

Art. 11 Svolgimento degli esami Gli esami si svolgono in presenza di una commissione d’esame (art. 17 lett. a). La commissione d’esame può avvalersi di esperti.

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Art. 12 Materie d’esame Le materie d’esame sono disciplinate nell’allegato 1.

Art. 13 Assegnazione delle note

1 Per ogni materia d’esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate

per scritto al termine di tutti gli esami.

2 Le prestazioni sono valutate come segue:

6 = molto bene

4 = sufficiente

3 = insufficiente

1 = molto male

3 I mezzi punti sono ammessi.

4 Sommando le singole note viene calcolata la nota media.

5 Se la media delle note raggiunge almeno 4,0 l’esame è superato, a condizione che non siano state assegnate note inferiori al 3 o non più di una nota inferiore al 4.

Art. 14 Ripetizione dell’esame Un esame non superato può essere ripetuto due volte. Esso può essere ripetuto al più presto dopo tre mesi.

Art. 15 Mezzi illeciti La Commissione della formazione può dichiarare non superato l’esame se per l’ammissione all’esame o durante l’esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.

Sezione 4: Commissione della formazione

Art. 16 Organizzazione

1 Il Dipartimento federale dell’economia istituisce una Commissione della forma-

zione.

2 La Commissione della formazione è composta al massimo di sette membri.

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), i veterinari cantonali e i veterinari ufficiali devono essere rappresentati almeno da una persona.

3 L’UFV assume la presidenza e si occupa del segretariato.

4 La Commissione della formazione può deliberare validamente se è presente la

maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è preponde- rante.

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Art. 17 Compiti La Commissione della formazione ha i seguenti compiti: a. nomina una commissione d’esame; b. è responsabile del budget e delle finanze; c. stabilisce gli obiettivi delle attività di perfezionamento e di aggiornamento e li adegua alle nuove conoscenze acquisite; d. riconosce i centri di perfezionamento e i corsi di perfezionamento; e. riconosce e coordina le attività di aggiornamento; f. riconosce le attività di perfezionamento e di aggiornamento delle persone straniere; g. approva i piani di perfezionamento delle persone che seguono una tale spe- cializzazione; h. accorda le dispense dall’obbligo di frequentare un corso di perfezionamento; i. decide in merito all’ammissione dei candidati agli esami; j. rilascia gli attestati di capacità; k. può concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento; l. redige un rapporto annuale destinato all’UFV e ai Cantoni.

Art. 18 Indennità I membri della Commissione della formazione, della commissione d’esame e gli esperti sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 19

1 Le tasse d’esame e le spese dei corsi dell’UFV sono fissate nell’articolo 24a

dell’ordinanza del 30 ottobre 19855 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria. 2 I costi scoperti del perfezionamento e dell’aggiornamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni. 3 La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata in parti uguali in fun- zione della popolazione e del numero delle unità di bestiame grosso.

4 RS 172.311 5 RS 916.472; RU 2007 580

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Le persone che svolgono una funzione di cui all’articolo 1 lettere b-e devono aver superato l’esame del loro perfezionamento al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 I veterinari cantonali in funzione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non devono frequentare attività di perfezionamento.

3 Le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico che, al momento

dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovano a cinque anni al massimo dall’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS non devono svolgere attività di perfezionamento. 4 D’intesa con la Commissione della formazione e nel rispettivo settore di compe- tenza, l’UFV e i veterinari cantonali possono: a. riconoscere quali veterinari ufficiali le persone che svolgono le funzioni di veterinario dirigente, di ispettore delle carni o di controllore delle carni vete- rinario conformemente al diritto vigente, se queste persone possono provare di aver raggiunto gli obiettivi previsti per il perfezionamento; b. riconoscere quali assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni le persone che svolgono la fun- zione di controllore delle carni non veterinario conformemente al diritto vigente, se queste persone possono provare di aver raggiunto gli obiettivi previsti per il perfezionamento.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 1° marzo 19956 sulla formazione degli organi di controllo dell’igiene delle carni è abrogata.

Art. 22 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

24 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1995 1744, 2005 5493

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Allegato 1 (art. 7 e 12)

Disposizioni in materia di perfezionamento

1 Veterinari ufficiali

1.1 Perfezionamento

1 Chiunque intende ottenere l’attestato di capacità di veterinario ufficiale, deve aver frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 80 giorni lavorativi. In particolare deve: a. avere svolto almeno 10 giorni lavorativi di attività amministrativa e di con- trollo in uno o in diversi Uffici veterinari cantonali; b. avere verificato in allevamenti di animali, in macelli e in altre aziende se le prescrizioni rilevanti per il Servizio veterinario pubblico sono rispettate; e c. avere effettuato complessivamente almeno 30 giorni lavorativi in una grande azienda e in un’azienda di sezionamento e avere svolto le seguenti attività:

1. il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni,

2. il controllo dell’igiene durante la macellazione e il sezionamento, e

3. la verifica della gestione della sicurezza delle derrate alimentari, com-

prese la salute degli animali e la protezione degli animali.

2 Inoltre la persona in questione deve frequentare un corso di perfezionamento

teorico nel quale vengono impartite le seguenti nozioni: a. legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici, comprese la procedura amministra- tiva e la procedura penale; b. conoscenze in materia di epizoozie, di epidemiologia e di igiene delle derra- te alimentari nonché di etologia e di protezione degli animali; c. gestione della qualità nella produzione primaria, durante la macellazione, il sezionamento e nell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; e d. comunicazione e metodologia della formazione. 3 Le conoscenze teoriche vengono di regola acquisite durante la formazione specia- lizzata in salute pubblica veterinaria (SPV) presso una facoltà di medicina veterina- ria o durante un corso di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione della formazione che permette di esercitare un’attività veterinaria ufficiale. 4 Una persona già assunta può effettuare 15 dei giorni lavorativi previsti nel capo- verso 1 lettera c dopo gli esami.

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5 Chi segue un perfezionamento deve essere assistito da un veterinario ufficiale. Essi elaborano assieme un piano di perfezionamento che sottopongono per approvazione alla Commissione della formazione prima dell’inizio di tale perfezionamento.

1.2 Esame

L’esame viene valutato assegnando sei note e comprende: a. un lavoro scritto su una problematica inerente all’applicazione della legisla- zione in materia di epizoozie; b. un lavoro scritto su una problematica inerente all’applicazione della legisla- zione in materia di derrate alimentari nell’ambito della produzione primaria o della macellazione; c. un lavoro scritto su una problematica inerente all’applicazione della legisla- zione in materia di protezione degli animali o in materia di agenti terapeu- tici; d. la valutazione pratica di un effettivo di animali dopo un controllo in un’azienda; e. l’esecuzione pratica del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni; e f. un esame orale sulle conoscenze relative alla sfera di competenza dei vete- rinari ufficiali.

2 Veterinari ufficiali dirigenti

2.1 Perfezionamento

Chiunque intende conseguire l’attestato di capacità di veterinario ufficiale dirigente deve: a. essere titolare dell’attestato di capacità di veterinario ufficiale; b. avere svolto per almeno due anni la funzione di veterinario ufficiale; c. avere svolto un perfezionamento pratico di almeno 25 giorni lavorativi che gli ha consentito di farsi un’idea dell’attività amministrativa dell’UFV o di alcuni uffici veterinari cantonali; d. frequentare un perfezionamento teorico sulla gestione del personale, sulla gestione aziendale e sulla gestione delle situazioni di crisi; e e. frequentare un perfezionamento teorico inerente alla legislazione sulle epi- zoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sugli agenti terapeutici nonché in materia di procedura amministrativa, di procedura penale e di comunicazione.

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2.2 Esame

L’esame viene valutato assegnando tre note e comprende: a. un lavoro scritto, da redigere in due settimane, su una problematica inerente all’applicazione della legislazione in materia di epizoozie, di protezione degli animali o di derrate alimentari; b. la valutazione di una fattispecie basandosi su un dossier; e c. un esame orale sulle conoscenze relative alla sfera di competenza del vete- rinario ufficiale dirigente.

3 Esperti ufficiali

3.1 Perfezionamento

1 Chiunque intende conseguire l’attestato di capacità di esperto ufficiale, deve:

a. avere svolto un perfezionamento pratico di almeno 30 giorni lavorativi con- cernente la procedura amministrativa e la procedura di controllo delle azien- de nel rispettivo settore specifico; e b. avere frequentato un perfezionamento teorico nel quale vengono impartite, nel rispettivo settore specifico e per i principali tipi di aziende in questione, nozioni inerenti alla legislazione in materia di epizoozie, derrate alimentari, protezione degli animali e agenti terapeutici, comprese la procedura ammini- strativa e penale, nonché conoscenze tecniche approfondite. 2 Chi segue un perfezionamento deve essere assistito da un veterinario ufficiale. Essi elaborano assieme un piano di perfezionamento che sottopongono per approvazione alla Commissione della formazione prima dell’inizio di tale perfezionamento.

3.2 Esame

L’esame viene valutato assegnando tre note e comprende: a. un esame scritto per verificare le conoscenze del candidato nel settore speci- fico in questione; b. un esame orale per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifi- co in questione; c. un esame pratico per verificare le conoscenze del candidato nel settore spe- cifico in questione.

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4 Assistenti specializzati ufficiali

4.1 Assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo

degli animali da macello e al controllo delle carni

4.1.1 Perfezionamento

1 Chiunque intende ottenere l’attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni deve avere svolto un perfezionamento pratico e teorico di 20 giorni lavorativi nonché una fase di approfondimento delle conoscenze acquisite di 80 giorni lavorativi concernente: a. gli elementi fondamentali della legislazione in materia di derrate alimentari, epizoozie e protezione degli animali, per quanto siano importanti per il con- trollo degli animali da macello e il controllo delle carni; b. l’anatomia e le alterazioni patologiche; c. la tecnica e l’igiene della macellazione; e d. le procedure di controllo degli animali da macello e di controllo delle carni.

2 Una persona già assunta può effettuare gli 80 giorni di approfondimento delle

conoscenze acquisite dopo gli esami. 3 Il corso d’introduzione dura tre giorni se gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni sono incaricati esclu- sivamente del prelievo di campioni e dell’analisi di campioni per accertare la pre- senza di trichinelle. 4 Il perfezionamento pratico e teorico come pure il corso d’introduzione sono posti sotto la direzione di un veterinario ufficiale. 5 Durante gli 80 giorni di approfondimento delle conoscenze acquisite, le persone in fase di perfezionamento possono svolgere, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, le attività previste nell’articolo 57 dell’ordinanza del 23 novembre 20057 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

4.1.2 Perfezionamento specifico dell’azienda

La persona in fase di perfezionamento deve frequentare un perfezionamento sup- plementare inerente ai processi di lavoro specifici dell’azienda in cui lavora.

7 RS 817.190

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4.1.3 Esame

1 L’esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

a. un esame scritto per verificare le conoscenze del candidato nel settore speci- fico in questione; b. un esame orale per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifi- co in questione; c. il controllo pratico degli animali da macello e il controllo delle carni di due specie animali. 2 Se gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni sono incaricati esclusivamente del prelievo di campioni e dell’analisi di campioni per accertare la presenza di trichinelle, l'esame riguarda soltanto ed è valutato assegnando un'unica nota.

4.2 Assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

in seno al Servizio veterinario pubblico

4.2.1 Perfezionamento

Chiunque intende ottenere l’attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti in seno al Servizio veterinario pubblico, deve: a. avere svolto un perfezionamento pratico e teorico di almeno 30 giorni lavo- rativi concernente la procedura amministrativa e la procedura di controllo delle aziende nel rispettivo settore specifico; e b. frequentare una formazione teorica per acquisire le conoscenze degli ele- menti fondamentali della legislazione in materia di epizoozie, derrate ali- mentari, protezione degli animali e agenti terapeutici, nonché le conoscenze dei principi inerenti ai sistemi di garanzia della qualità, della stesura di rap- porti di controllo, degli aspetti psicologici di cui occorre tenere conto duran- te l’esecuzione dei controlli e le conoscenze tecniche necessarie per effettua- re i controlli nel settore specifico in questione.

4.2.2 Esame

L’esame viene valutato assegnando tre note e comprende: a. un esame scritto per verificare le conoscenze del candidato nel settore speci- fico in questione; b. un esame orale per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifi- co in questione; c. l’esecuzione pratica di un controllo e la stesura di un rapporto di controllo nel settore specifico in questione.

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4.2.3 Ispettori degli apiari

Il perfezionamento degli ispettori degli apiari è disciplinato dall’articolo 310 dell’ordinanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie.

8 RS 916.401

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Allegato 2 (art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 novembre 20059 sulle derrate alimentari e

gli oggetti d’uso

Art. 63 cpv. 4 4 Le aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’arti- colo 13 devono essere controllate da persone in possesso di un attestato di capacità di veterinario ufficiale conformemente all’ordinanza del 24 gennaio 200710 concer- nente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

2. Ordinanza del 23 novembre 200511 concernente la macellazione e

il controllo delle carni

Sostituzione di espressioni: Negli articoli 10 cpv. 3, 22 cpv. 2, 23 cpv. 4, 25 cpv. 2 lett. b e c, 27 cpv. 1 frase introduttiva, 28 cpv. 3, 31 cpv. 5, 32 cpv. 1 frase introduttiva, 33 cpv. 2, 34 cpv. 1, 2 e 4, 37 cpv. 2, 39 cpv. 2 lett. a, b e f, 47 cpv. 2, 58 cpv. 1 frase introduttiva, 59 cpv. 1 frase introduttiva e 61 cpv. 2, l’espressione «controllore delle carni» è sostituita dall’espressione «veterinario ufficiale».

Art. 8 cpv. 3 3 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio la frequenza mas- sima di macellazione per ogni specie animale autorizzata. Al riguardo tiene conto, in particolare, delle caratteristiche dell’impianto di stordimento, dei posti di lavoro per i controllori delle carni e della capienza dei locali frigoriferi.

Art. 26 cpv. 2

2 Ilveterinario ufficiale può autorizzare eccezionalmente la macellazione degli

animali anche se la dichiarazione sanitaria manca o è incompleta.

9 RS 817.02 10 RS 916.402; RU 2007 561 11 RS 817.190

Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

Art. 28 cpv. 2 2 Il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza deve essere eseguito da un veterinario ufficiale, il quale conferma tale controllo con un certifi- cato di sanità.

Art. 31 cpv. 4 4 Su richiesta dell’azienda, il veterinario cantonale può autorizzare il veterinario ufficiale a non effettuare l’esame trichinoscopico sui suini domestici.

Art. 38 cpv. 1 1 Contestazioni nell’ambito del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni, riconducibili a carenze nell’effettivo di provenienza o nell’area di caccia, devono essere notificate dal veterinario ufficiale al veterinario cantonale. Se gli animali provengono dall’estero, la notifica va inviata all’Ufficio federale che adotta i provvedimenti necessari.

Art. 42 cpv. 1 1 Animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli sono controllati per campionatura dal veterinario ufficiale.

Art. 44 cpv. 1 1 Il Cantone disciplina le competenze del veterinario ufficiale e dell’assistente spe- cializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni.

Art. 46 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e cpv. 2 1 Nei macelli per volatili e conigli l’autorità cantonale competente può autorizzare il personale dell’azienda ad assumere parte dei compiti degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni (art. 57), a condizione che: b. il personale dell’azienda interessato abbia assolto con successo la forma- zione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni; 2 Per tutta la durata della macellazione deve essere presente almeno un veterinario ufficiale.

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Titolo prima dell’art. 53 Sezione 3: Posizione e compiti dei veterinari cantonali

Art. 53 Posizione

1 Il veterinario cantonale è la persona designata dal Cantone conformemente

all’articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 199212 sulle derrate alimentari.

2 Sul piano tecnico, i veterinari ufficiali gli sono subordinati.

Titolo prima dell’art. 54 Abrogato

Art. 54 Compiti

1 Il veterinario cantonale è in particolare responsabile di:

a. offrire consulenza ai veterinari ufficiali e sorvegliare la loro attività; b. ispezionare i macelli e, all’occorrenza, le aziende per il sezionamento, la lavorazione, la refrigerazione e l’immagazzinamento; c. verificare l’applicazione di una corretta prassi igienica e delle procedure HACCP nei macelli e, all’occorrenza, nelle aziende per il sezionamento, la lavorazione, la refrigerazione e l’immagazzinamento; d. dirigere i gruppi dei veterinari ufficiali nelle grandi aziende; e. coordinare i controlli negli effettivi di provenienza degli animali. 2 Egli controlla in funzione dei rischi, ma almeno una volta all’anno, che le aziende:

a. si attengano agli oneri cui è vincolata l’autorizzazione d’esercizio; b. assicurino una manutenzione ineccepibile degli impianti e delle attrezzature; c. non abbiano intrapreso lavori di trasformazione non autorizzati. 3 La natura e l’intensità dei controlli nei singoli macelli dipendono dai risultati della valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi tiene conto: a. dei rischi per la salute dell’uomo e degli animali che possono derivare dal macello; b. del tipo e del volume delle macellazioni; c. dei precedenti dell’azienda in materia di rispetto della legislazione sulle der- rate alimentari.

12 RS 817.0

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Titolo prima dell’art. 55 Sezione 4: Compiti dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

Art. 55 cpv. 1, 2 lett. b e 3 1 Il Cantone impiega per ogni macello un numero sufficiente di veterinari ufficiali e di supplenti. 2 Per la determinazione del numero dei controllori in un macello, il Cantone tiene conto: b. del tempo necessario per le pause dei veterinari ufficiali; 3 Il Cantone può impiegare inoltre assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni. Essi lavorano attenendosi alle istruzioni dei veterinari ufficiali.

Art. 56, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Veterinari ufficiali

1 I veterinari ufficiali:

Art. 57, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva Assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni 1 Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni possono: 2 La decisione finale riguardo al controllo delle carni può essere presa dagli assisten- ti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni se non vi sono state contestazioni o se sono stati constatati:

Art. 59 cpv. 2 frase introduttiva 2 Nel singolo caso, il veterinario cantonale può incaricare il veterinario ufficiale di:

Art. 60 cpv. 1 e 2 1 Il veterinario ufficiale registra quotidianamente i risultati del controllo degli ani- mali da macello e delle carni nonché degli ulteriori controlli, riassume i relativi dati in una statistica e allestisce ogni anno un rapporto generale d’attività, all’indirizzo del veterinario cantonale.

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2 I risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni devono essere trasmessi in forma elettronica alla banca dati sul traffico di animali (O del 23 nov. 200513 concernente la banca dati sul traffico di animali) indicando il numero d’identificazione dell’azienda. L’Ufficio federale emana una direttiva tecnica con- cernente i dati richiesti, le modalità e la frequenza di trasmissione.

Titolo prima dell’art. 61 Sezione 5: Notifiche

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva

1 Il veterinario ufficiale informa il veterinario cantonale qualora:

Art. 62 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3 frase introduttiva 1 Il veterinario cantonale presenta all’Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno, un sunto dei rapporti generali degli organi di controllo sull’attività dell’anno precedente. 2 Il veterinario cantonale comunica all’Ufficio federale l’impiego di sostanze vietate e il superamento di valori limite constatati durante il controllo delle carni qualora: 3 Il veterinario cantonale mette a disposizione dell’Ufficio federale, su richiesta:

Allegato n. II/1 Abrogato

3. Ordinanza del DFE del 23 novembre 200514 concernente

l’igiene nella macellazione

Sostituzione di espressioni: 1 Negli articoli 5 cpv. 3, 6 cpv. 1, 5 e 6, articoli 7 cpv. 2 frase introduttiva, 8 cpv. 2, allegato 3: numeri 2.3 cpv. 2, 3.2.1 cpv. 3, 3.2.2 cpv. 4, allegato 4: numero 1 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2, allegato 5: numeri 7.1.1, e negli allegati 7, 8, 10, 11 e 12, l’espressione «controllore delle carni» è sostituita dall’espressione «veterinario ufficiale». 2 Nell’allegato 12 l’espressione «ispettore delle carni» è sostituita dall’espressione «veterinario ufficiale».

13 RS 916.404 14 RS 817.190.1

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Allegato 4 n. 1 cpv. 2 2 Oltre al controllo del bestiame da macello, il veterinario ufficiale esegue un’ispe- zione clinica degli animali che il personale del macello o gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni hanno scartato.

Allegato 5 n. 3.1.4

3.1.4 la trachea e l’esofago, i polmoni (non gonfiati), il cuore non aperto e il

diaframma;

Allegato 6 n. 6.2, 6.3 e 6.4

Parti della carcassa da effettuare:

6.2 visceri e cavità di un campione rappre- controllo quotidiano da parte di

sentativo di animali un veterinario ufficiale

6.3 per ciascuna partita della stessa origine, controllo approfondito da parte

ispezione approfondita di un campione di un veterinario ufficiale casuale di parti di volatili o di volatili interi dichiarati non idonei al consumo in seguito al controllo delle carni

6.4 controlli supplementari da parte

del veterinario ufficiale se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in causa potrebbero non essere idonee al consumo …

4. Ordinanza dell’8 dicembre 199715 sul controllo delle derrate

alimentari nell’esercito

Art. 2 cpv. 3 3 L’ufficiale veterinario deve in ogni caso soddisfare le esigenze dell’ordinanza del 24 gennaio 200716 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico oppure poter dimostrare di possedere le conoscenze tecniche richieste.

15 RS 817.45 16 RS 916.402; RU 2007 561

Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

5. Ordinanza del 27 giugno 199517 sulle epizoozie

Sostituzione di espressioni: 1 Negli articoli 129 cpv. 1, 2 e 4, 257 cpv. 2, 258 cpv. 3 e 315e cpv. 4 lett. e, l’espressione «veterinario di controllo» è sostituita dall’espressione «veterinario ufficiale». 2 Negli articoli 15 cpv. 3, 38 cpv. 2, 93 cpv. 1 lett. a e b, 156 cpv. 3, 164 cpv. 2, 168 cpv. 1, 176 cpv. 2, 195 cpv. 3, 245c cpv. 1, 295 cpv. 3, l’espressione «ispettore delle carni» è sostituita dall’espressione «veterinario ufficiale» effettuando le modifiche grammaticali necessarie.

Art. 6 lett. i Abrogata

Art. 61 cpv. 2 2 L’obbligo di notifica incombe anche agli ispettori del bestiame, agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d’inseminazione, agli affossatori, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.

Art. 63 frase introduttiva Il veterinario ufficiale, l’assistente specializzato ufficiale, l’ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un’epizoozia:

Art. 65 cpv. 3 3 L’Ufficio federale pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d’informazione. Quest’ultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi canto- nali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori del bestiame, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari. Gli altri interes- sati possono abbonarvisi.

Art. 300 cpv. 2 Abrogato

Art. 302 cpv. 4 Abrogato

17 RS 916.401

Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

Art. 303 e 304 Abrogati

6. Ordinanza del 30 ottobre 198518 sulle tasse dell’Ufficio federale

di veterinaria

Titolo prima dell’art. 24a

Sezione 8: Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel Servizio veterinario pubblico

1 Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel Servizio veterinario pubblico, l’Ufficio federale riscuote i seguenti importi massimi per coprire le spese dei corsi: Fr.

a. per i veterinari ufficiali 4000.– b. per i veterinari ufficiali dirigenti 2500.– c. per gli esperti ufficiali 2500.– d. per gli assistenti specializzati ufficiali 1000.–

2 Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:

a. per i veterinari ufficiali 800.– b. per i veterinari ufficiali dirigenti 600.– c. per gli esperti ufficiali 600.– d. per gli assistenti specializzati ufficiali (fatta salva la lettera e) 400.– e. per gli assistenti specializzati ufficiali che effettuano soltanto 100.– gli esami trichinoscopici 3 Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

18 RS 916.472

Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

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Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel RU 2007

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