AS 2007 5625
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 40 cpv. 1 lett. d
1 L’autorità giudiziaria comunica:
d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell’articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);
Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri 1 L’ufficiale dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura prepara- toria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). 2 L’ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l’accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. 3 L’ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. 4 Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. 5 L’audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. 6 La decisione dell’ufficiale dello stato civile sul rifiuto di celebrare il matrimonio è comunicata ai fidanzati per scritto, insieme all’indicazione dei rimedi giuridici.
1 RS 211.112.2
2007-0990 5625
Ordinanza sullo stato civile RU 2007
Titolo prima dell’art. 75m Sezione 3: Unione domestica registrata di cittadini stranieri
Art. 75m 1 L’ufficiale dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura prelimi- nare o la registrazione dell’unione domestica si rifiuta di procedere se uno dei par- tner non intende manifestamente creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD). 2 L’ufficiale dello stato civile sente i partner separatamente. In via eccezionale i partner sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l’accertamento dei fatti. I partner hanno la possibilità di produrre documenti. 3 L’ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. 4 Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. 5 L’audizione dei partner e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al tele- fono, sono messe a verbale. 6 La decisione dell’ufficiale dello stato civile è comunicata ai partner per scritto, insieme all’indicazione dei rimedi giuridici.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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