AS 2007 5755
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. f 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indi- pendentemente dalla durata dei lavori: f. industria del sesso.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 823.201
2007-0984 5755
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera RU 2007
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