AS 2007 5871
Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)
Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all’istruzione)
del 6 ottobre 20061
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20053, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione La presente legge disciplina: a. la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria); b. le condizioni per la concessione di sussidi federali; c. la promozione dell’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.
Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite; b. prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.
RS 416.0 1 Cifra I n. 1 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779). 2 RS 101; RU 2007 5765 3 FF 2005 5349
2005-1693 5871
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Sezione 2: Sussidi federali
Art. 3 Principi 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria. 2 La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 5–11.
3 I sussidi sono versati in forma forfettaria.
Art. 4 Calcolo dei sussidi federali Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i sin- goli Cantoni in base alla loro popolazione.
Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali
Art. 5 Beneficiari di borse e prestiti di studio Possono beneficiare di borse e prestiti di studio: a. i cittadini svizzeri; b. gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera; c. i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti; d. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, sempre che, conforme- mente all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre
20045 relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri dell’Unione euro-
pea, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i pre- stiti di studio; e. i cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, sempre che, conformemente alla Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, nella versione dell’Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio.
4 RS 0.142.112.681 5 RU 2006 995 6 RS 0.632.31
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Art. 6 Idoneità del richiedente 1 L’idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.
2 È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di
promozione dei centri di formazione.
Art. 7 Centri di formazione riconosciuti Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.
Art. 8 Libera scelta dell’indirizzo di studio e del luogo di studio Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.
Art. 9 Durata 1 Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.
2 Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.
Art. 10 Strutture di formazione particolari Per il versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.
Art. 11 Cambiamento di formazione Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.
Sezione 4: Cantone competente
Art. 12 1 Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).
2 Il domicilio giuridico è:
a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell’ultima autorità tutoria competente; b. per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all’estero (Svizzeri all’estero): il Cantone d’origine;
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c. per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genito- ri sono domiciliati all’estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l’assistenza incombe al Cantone interessato; d. per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un’attività lucrativa: il Can- tone in questione. 3 Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.
Sezione 5: Promozione dell’armonizzazione intercantonale e statistica
Art. 13 Promozione dell’armonizzazione intercantonale 1 La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio. 2 Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
Art. 14 Statistica I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l’allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione La legge del 19 marzo 19657 sulle indennità di studio è abrogata.
7 RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore8 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.9
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Miocheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RU 2007 5817 cifra IV
9 FF 2006 7655
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