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AS 2007 5877

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)

del 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet), ordina:

Sezione 1: Autorità d’esecuzione e collaborazione internazionale

Art. 1 Autorità d’esecuzione 1 Funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

2 Nell’adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità

dell’Amministrazione federale e con altre organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, come pure con i Cantoni.

Art. 2 Collaborazione internazionale Il direttore di MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusivamente tecnico nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente accordi sulla cooperazione per migliorare gli avvisi di pericolo e le previsioni, sulle modalità di scambio di presta- zioni e sulla collaborazione in progetti di ricerca e sviluppo.

Sezione 2: Prestazioni dell’offerta di base e loro utilizzazione

Art. 3 Prestazioni dell’offerta di base Sono considerate prestazioni dell’offerta di base l’approntamento di dati, informa- zioni e prodotti meteorologici e climatologici per il pubblico e per la sicurezza della popolazione; l’offerta di base è definita in dettaglio nel mandato di prestazioni conferito dal Consiglio federale a MeteoSvizzera. Le prestazioni standard figurano nell’allegato sulla tariffa degli emolumenti.

RS 429.11 1 RS 429.1

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Art. 4 Utilizzazione delle prestazioni dell’offerta di base 1 Le prestazioni dell’offerta di base di MeteoSvizzera possono essere utilizzate soltanto in virtù di un’autorizzazione contrattuale o con il consenso di MeteoSvizze- ra. Fanno eccezione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale. 2 I dati pubblicati possono essere utilizzati per uso proprio senza un’autorizzazione contrattuale o il consenso di MeteoSvizzera.

Art. 5 Utilizzazione a fini commerciali e limitazione 1 Utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le richiede per diffonderle direttamente a terzi o per produrre e diffondere prestazioni meteorologi- che e climatologiche proprie. 2 La diffusione di prestazioni richieste a MeteoSvizzera a rivenditori terzi e produt- tori terzi di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie non è ammessa.

Art. 6 Indicazione della fonte I dati, le informazioni e i prodotti di MeteoSvizzera possono essere riprodotti soltan- to con l’indicazione della fonte.

Sezione 3: Emolumenti per prestazioni dell’offerta di base di MeteoSvizzera

Art. 7 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20042.

Art. 8 Obbligo di pagare gli emolumenti Chiunque chiede prestazioni dell’offerta di base di MeteoSvizzera deve pagare un emolumento.

Art. 9 Calcolo degli emolumenti

1 Per il calcolo degli emolumenti si applica la tariffa di cui nell’allegato.

2 Gli emolumenti per prestazioni per le quali nell’allegato non è stabilita una tariffa sono calcolati in base al dispendio di tempo. 3 Gli emolumenti calcolati in base al dispendio di tempo si compongono della tariffa per i costi di personale e d’infrastruttura di cui al capoverso 4 e di un supplemento del 10 per cento per la copertura dei costi di rilevamento dei dati e delle informazioni.

2 RS 172.041.1

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4 Gli emolumenti per i costi di personale e d’infrastruttura sono fissati come segue:

Classe di stipendio Importo orario in franchi

24 e superiore 200.–

18–23 165.– fino alla 17 130.–

5 Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni:

a. della Convenzione dell’11 ottobre 19733 relativa all’istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF); b. della Convenzione del 24 maggio 19834 relativa alla creazione di un’orga- nizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat).

6 Per prestazioni degli Stati membri dell’Economic Interest Grouping (ECOMET)

MeteoSvizzera riscuote emolumenti che coprono i costi.

Art. 10 Emolumenti per offerte su base forfetaria

1 MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:

a. comprendenti più prestazioni; b. fornite regolarmente a un gruppo di utenti grande; e c. per le quali è impossibile determinare la quantità di prestazioni effettivamen- te fornite. 2 Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione.

Art. 11 Emolumenti per consulenze e per la predisposizione e la manutenzione di invii regolari Per consulenze ai richiedenti di prestazioni e per la predisposizione e manutenzione di invii regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplemen- tare per i costi di personale e d’infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo.

Art. 12 Concessione di sconti di quantità 1 Per i dati e le informazioni di cui nell’allegato sono concessi sconti di quantità se una fornitura singola o una fornitura permanente supera le 2000 unità all’anno.

3 RS 0.420.514.291 4 RS 0.425.43

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2 Lo sconto è calcolato in base alla tabella seguente:

Unità richieste per genere Sconto

Per le prime 2000 unità 0% Per quantità superiori a 2 000 e inferiori a 20 000 unità 40 % Per quantità superiori a 20 000 e inferiori a 200 000 unità 60 % Per quantità superiori a 200 000 unità 80 %

Art. 13 Supplemento per prestazioni fornite d’urgenza Per prestazioni fornite d’urgenza è riscosso un supplemento di 50 franchi sugli emolumenti calcolati secondo gli articoli 9 capoversi 1–4, 10 e 11.

Art. 14 Supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali 1 Per l’utilizzazione di prestazioni a fini commerciali è riscosso un supplemento del 200 per cento sull’emolumento di base calcolato secondo gli articoli 9 capover- si 1–4, 10 e 12 (spese escluse).

2 Le agenzie stampa che, nel quadro della loro offerta globale di informazioni,

diffondono ai media previsioni generali e determinate liste di osservazioni meteoro- logiche in testo chiaro non devono pagare alcun supplemento. 3 Gli uffici di statistica che, nel quadro della loro offerta globale di informazioni, diffondono dati non devono pagare alcun supplemento. 4 Ai piccoli fornitori di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie è concesso uno sconto sul supplemento in ragione della cifra d’affari annua che intendono conse- guire con prestazioni meteorologiche e climatologiche. Fa stato la tabella seguente:

Cifra d'affari Sconto in % del supplemento

Se 0X < C < 3X 100 % Se 3X ≤ C < 5X 75 % Se 5X ≤ C < 7X 50 % Se 7X ≤ C < 9X 25 % C ≥ 9X 0% X = emolumento complessivo annuo per prestazioni secondo gli art. 9 cpv. 1–4, 10, 11, 12, 13 e 14. C = cifra d’affari complessiva conseguita dal piccolo fornitore di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie con prestazioni meteorologiche e climatologiche.

Art. 15 Fatturazione di prestazioni in abbonamento Per prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote di norma in anticipo l’emo- lumento per l’intero anno.

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Art. 16 Condono degli emolumenti per l’insegnamento e la ricerca 1 Gli emolumenti di cui agli articoli 9 capoversi 1 e 2, 10 e 12 per prestazioni utiliz- zate unicamente a fini di insegnamento e ricerca sono condonati. 2 Sono messi in conto gli emolumenti per consulenze e per la predisposizione e la manutenzione di invii regolari ai sensi dell’articolo 11 e le spese di cui nell’allegato se l’importo globale è superiore a 100 franchi per incarico.

Art. 17 Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento per la protezione della popolazione 1 Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali per la protezione della popolazione dalle conseguenze di eventi meteorologici estremi (Stati maggiori di crisi e servizi specializzati che forniscono loro consulenza) sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura, tramite le piattaforme della Confe- derazione previste a tal fine, di dati, informazioni e prodotti necessari per le loro attività.

2 Le stesse condizioni possono essere applicate a organizzazioni d’intervento di

diritto pubblico che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune in favore della protezione della popolazione dalle conseguenze di eventi meteorologici estremi.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate le seguenti ordinanze: a. l’ordinanza del 23 febbraio 20005 sulla meteorologia e la climatologia; b. l’ordinanza del DFI del 3 dicembre 20036 sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia (OEmMet).

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RU 2000 1163, 2006 3585 6 RU 2003 5085

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Allegato (art. 3, 9 cpv. 1 e 16 cpv. 2)

Tariffa degli emolumenti

1. Dati

Gli emolumenti per dati meteorologici sono calcolati come segue:

1. Sono messi in conto almeno 4.00 franchi.

2. Per il calcolo è applicata la formula seguente:

emolumento = 4.00 franchi moltiplicati per il numero di unità. 3. Numero di unità = numero di stazioni moltiplicato per il coefficiente del numero di parametri moltiplicato per il coefficiente temporale

4. Numero di stazioni = numero di stazioni con dati ordinati

5. Coefficiente del numero di parametri

Un parametro corrisponde a un valore misurato o a un valore calcolato in base ad esso (p. es. valore misurato della temperatura, somma delle precipi- tazioni). Per il numero di parametri fa stato la stazione con il numero maggiore di parametri. Per tutte le altre stazioni si applica lo stesso valore indipendente- mente dal numero effettivo di parametri.

Numero di parametri Coefficiente del numero di parametri

1 parametro 0,5

2 parametri 0,75

3–10 parametri 1 più di 10 parametri 1,5

6. Coefficiente temporale = periodo richiesto dal cliente diviso per l’unità temporale Se sono richieste più granularità di uno stesso genere di prestazione, si som- mano i coefficienti temporali.

Genere Granularità Unità temporale

Dati misurati valori di 10 minuti 1 mese nelle stazioni di terra valori orari 3 mesi valori giornalieri 6 mesi valori mensili 12 mesi valori annuali 10 anni Radiosondaggi Payerne con risoluzione massima 1 giorno

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2. Informazioni

Gli emolumenti per informazioni meteorologiche sono calcolati come segue:

Genere Unità Franchi

Informazioni radar provenienti da una stazione 1 immagine (unità radar) 0.25 Informazioni radar provenienti da tre stazioni 1 immagine (unità radar) 0.40

1 immagine versione 0.16

Internet

1 immagine versione 0.05

mobile Dati radar originali secondo il volume/contenuto su richiesta Risultati del modello di previsione numerico ad 1 unità 0.90 alta risoluzione COSMO-7 Risultati del modello di previsione numerico ad 1 unità 0.90 alta risoluzione COSMO-2 Risultati del modello di previsione numerico ad 1 unità 3.00 alta risoluzione COSMO-LEPS Previsione di un elemento meteorologico 1 previsione 0.50 (in forma numerica) Concentrazione di pollini (informazione) 1 valore 0.40 Informazione fenologica 1 valore 1.00 Indice UV 1 valore 0.05

3. Prodotti

Gli emolumenti per prodotti meteorologici sono calcolati come segue:

Genere Unità Franchi

Previsioni generali per edizione 2.00 Avvisi di eventi atmosferici pericolosi gratis Previsioni per l’aeronautica per edizione 2.00 GAFOR (General Aviation Forecast) per edizione 0.20 Annuari per edizione 70.00

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4. Spese

Per spese singole si applicano le tariffe seguenti:

Genere Unità Franchi

Trasmissione fax in Svizzera 1 pagina 0.20 Trasmissione permanente FTP/ 1 messaggio 0.20 e-mail (1 volta al giorno o meno) Trasmissione permanente FTP/ 1 messaggio 0.02 e-mail (più di una volta al giorno) (minimo 6.00/mese) Fotocopia/stampa 1 pagina, A4, in bianco e nero 0.50 Fotocopia/stampa 1 pagina, A3, in bianco e nero 1.00 Fotocopia/stampa 1 pagina, A4, a colori 2.50 Fotocopia/stampa 1 pagina, A3, a colori 4.00 Fotocopia/stampa 1 pagina, formato superiore ad A3, 10.00 in bianco e nero Fotocopia/stampa 1 pagina, formato superiore ad A3, 40.00 a colori Supporto dati elettronico 1 pezzo 10.00

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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