AS 2007 6079
Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera
Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera
del 7 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20031 sulla Banca nazionale (LBN), ordina:
Art. 1 Basi per il calcolo La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
Art. 2 Scadenza dei versamenti
1 La Banca nazionale svizzera (BNS) bonifica all’Amministrazione federale delle
finanze (AFF) l’importo da ripartire di cui all’articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l’assemblea generale degli azionisti. 2 L’AFF versa ai Cantoni l’importo loro spettante non appena ricevuto il corrispon- dente versamento della BNS.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 19922 concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 951.181 1 RS 951.11 2 RU 1992 2564, 2004 3399
2007-1956 6079
Ripartizione della quota spettante ai Cantoni RU 2007 dell’utile netto della Banca nazionale svizzera