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Ordinanza concernente i contributi d'estivazione

Ordinanza concernente i contributi d’estivazione (Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)

del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione 1 I contributi d’estivazione sono versati per l’estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (unità di bestiame grosso foraggio grezzo, UBGFG), ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d’estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.

2 Per l’estivazione in aziende all’estero non è versato alcun contributo.

Art. 2 Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi: a. i gestori di aziende d’estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un’azienda d’estivazio- ne, un’azienda pastorizia o un’azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.

Art. 3 Superfici non pascolabili

1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo:

a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è pericolo di erosione; b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;

RS 910.133 1 RS 910.1; RU 2007 6095

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c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce; d. le fasce detritiche e le giovani morene; e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo; f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo. 2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolun- gata o un periodo di vegetazione molto breve, note per essere particolarmente apprezzate dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente. 3 I gestori definiscono in un piano le superfici pascolabili, quelle non pascolabili e le superfici pascolabili solo limitatamente.

Art. 4 Piano di gestione

1 Il piano di gestione deve indicare:

a. le superfici pascolabili e le superfici non pascolabili; b. le fitocenosi esistenti e la rispettiva valutazione; c. la superficie di pascolo netta; d. il potenziale di resa stimato; e. l’idoneità delle superfici allo sfruttamento con diverse categorie di animali.

2 Il piano di gestione stabilisce:

a. quali animali possono pascolare su quali superfici; b. le cifre relative al carico e alla durata dell’estivazione; c. il sistema di pascolo; d. la ripartizione dei concimi prodotti sull’alpe; e. un’eventuale concimazione complementare; f. un eventuale apporto di foraggio grezzo o concentrato; g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problemati- che; h. eventuali provvedimenti atti a prevenire la trasformazione naturale in bosco o sottobosco; i. eventuali registrazioni sul carico, la concimazione, l’apporto di foraggi e la lotta contro le piante problematiche. 3 Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.

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Art. 5 Sistemi di pascolo per gli ovini 1 La sorveglianza permanente di un sistema di pascolo per gli ovini è riconosciuta se: a. la conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto giornalmente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore; b. il pascolo è suddiviso in settori e stabilito in un piano; c. l’utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfrutta- mento; d. la permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riadibita al pascolo al più presto dopo quattro settimane; e. il gregge è sorvegliato ininterrottamente; f. la scelta e l’utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici; e g. viene tenuto un registro dei pascoli.

2 La rotazione di un sistema di pascolo per gli ovini è riconosciuta se:

a. il pascolo avviene, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali; b. l’utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfrutta- mento; c. è effettuata una rotazione regolare tenendo in considerazione la superficie dei parchi, il carico di animali e le condizioni locali; d. lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutiliz- zato a tal fine al più presto dopo quattro settimane; e. i parchi sono riportati su un piano; e f. viene tenuto un registro dei pascoli. 3 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorve- glianza permanente e alla rotazione sono classificati quali «altri pascoli». 4 In caso di sorveglianza permanente e per i pascoli da rotazione si applica quanto segue: a. il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi; b. è autorizzato l’impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di per- manenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico devono essere smantellate immediatamente. Qualora l’impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all’occorrenza, al suo impiego attorno ai rifugi per la notte.

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5 I Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al capoverso 2 lettera d per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto, se sono adempiute le altre esigenze.

Sezione 2: Carico usuale

Art. 6 Carico usuale e carico normale 1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sosteni- bile convertito in carichi normali (CN).

2 Un carico normale corrisponde all’estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.

Art. 7 Determinazione del carico usuale 1 Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d’estivazione, ogni azienda pastorizia o azienda con pascoli comunitari per: a. ovini, eccetto le pecore lattifere; b. le altre UBGFG.

2 Nel caso di aziende d’estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari con una

durata d’estivazione compresa fra 56 e 100 giorni, il carico usuale di cui al capo- verso 1 lettera b viene suddiviso in: a. UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere; b. carichi normali per le altre UBGFG. 3 Nella determinazione del carico usuale per ovini, eccettuate le pecore lattifere, non può essere superata la densità di animali per ogni ettaro di superficie netta di pascolo di cui nell’allegato 1. 4 È considerata superficie netta di pascolo la superficie totale coperta di piante foraggere di proprietà dell’azienda, presa in affitto o sfruttata in base a un contratto scritto, dedotte le superfici non pascolabili e le superfici improduttive (rocce, fasce detritiche, corsi d’acqua, ecc.). 5 Se vi è un piano di gestione secondo l’articolo 4, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sulle densità di animali ivi contenute. 6 Nel caso di aziende d’estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari che avviano l’attività di estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale basandosi sull’effettivo di animali effettivamente estivato. Dopo tre anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i tre anni corrispondenti e della condizione di una gestione sostenibile.

Art. 8 Limitazioni 1 Per la determinazione del carico usuale si considera una durata di estivazione di

180 giorni al massimo.

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2 Se la superficie netta di pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto. Un carico più elevato è ammesso per le aziende con pascoli comunitari che vengono caricati solo per un breve periodo, in primavera e in autunno.

Art. 9 Adeguamento del carico usuale

1 IlCantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione, di un’azienda

pastorizia o di un’azienda con pascoli comunitari, se: a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità supe- riore di animali; b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. mutazioni di superfici lo esigono. 2 Il Cantone riduce il carico usuale di un’azienda d’estivazione, di un’azienda pasto- rizia o di un’azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se: a. il carico non superiore al carico usuale ha comunque provocato danni ecolo- gici; b. gli oneri cantonali previsti nell’articolo 19 non hanno permesso di risanare i danni ecologici; c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco. 3 Il Cantone stabilisce il nuovo carico usuale tenendo conto dell’effettivo medio di animali degli ultimi tre anni e della condizione di una gestione sostenibile, se: a. il carico è inferiore per tre anni consecutivi al 75 per cento del carico usuale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a o b; o b. il carico in UBGFG è inferiore per tre anni consecutivi al 75 per cento del carico usuale di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a. 4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico usuale ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione. Deve pre- sentare il piano entro 12 mesi.

Sezione 3: Calcolo dei contributi

Art. 10 Contributi di estivazione 1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a:

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a. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 320 franchi – pascoli da rotazione 240 franchi – altri pascoli 120 franchi b. per UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere esti- vate da 56 a 100 giorni: 320 franchi; c. per carico normale per le altre UBGFG: 320 franchi.

Art. 11 Riduzione dei contributi in caso di differenze rispetto al carico usuale 1 I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale, in carichi normali o in UBGFG, del 10–15 per cento, almeno però di due carichi nor- mali o UBGFG. 2 Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale, in carichi normali o in UBGFG, di oltre il 15 per cento, almeno però di tre carichi normali o UBGFG. 3 Se il carico è inferiore di oltre il 25 per cento al carico usuale, in carichi normali o in UBGFG, i contributi d’estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.

Sezione 4: Esigenze poste alla gestione

Art. 12 Principio 1 Le aziende d’estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell’ambiente.

2 Qualora un piano di gestione contenga eventualmente condizioni e requisiti più

estesi, fanno stato questi ultimi.

Art. 13 Detenzione di animali estivati Gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere controllati una volta alla settimana.

Art. 14 Protezione dei pascoli, delle superfici non pascolabili e delle superfici che rientrano nella protezione della natura 1 I pascoli devono essere protetti dalla trasformazione naturale in sottobosco e dal rimboschimento. 2 Le superfici non pascolabili devono essere rese inaccessibili agli animali al pas- colo.

3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite

secondo le prescrizioni.

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Art. 15 Concimazione dei pascoli 1 La concimazione dei pascoli deve perseguire una composizione botanica equilibra- ta e ricca di specie nonché un’utilizzazione moderata e graduata. Per principio devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe.

2 L’impiego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi

liquidi non prodotti sull’alpe è vietato. 3 L’apporto di concimi non prodotti sull’alpe soggiace all’autorizzazione da parte del servizio cantonale competente. Non è necessaria alcuna autorizzazione per lo spargimento di una quota di concimi aziendali provenienti da pascoli d’estivazione e pascoli comunitari confinanti, in cui gli animali rientrano regolarmente all’azienda di base. Ogni apporto di concimi (data, tipo, quantità, origine) viene annotato in un registro. 4 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 16 Piante problematiche e prodotti fitosanitari 1 Occorre lottare contro le piante problematiche, quali i romici, gli stoppioni, il veratro comune, il senecione di S. Giacomo e il senecione alpino; occorre in partico- lare impedirne la diffusione. 2 L’impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applica- zioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risana- mento. Esse necessitano di un’autorizzazione da parte del servizio cantonale compe- tente.

Art. 17 Apporto di foraggi 1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN e periodo d’estivazione. 2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l’apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d’estivazione. 3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull’alpe. 4 Ogni apporto di foraggi (data, tipo, quantità, origine) viene annotato in un registro.

Art. 18 Manutenzione di edifici, impianti e accessi Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere conservati in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

2 RS 814.81

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Art. 19 Misure in caso di danni ecologici Qualora siano constatati danni ecologici, il Cantone emana gli oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispon- denti. Se gli oneri emanati non producono l’effetto auspicato, può chiedere un piano di gestione.

Sezione 5: Procedura

Art. 20 Domanda 1 I contributi d’estivazione sono versati su domanda. La domanda deve essere inol- trata entro il 31 luglio di ogni anno all’autorità designata dal Cantone di domicilio.

2 La domanda deve contenere i dati seguenti:

a. la categoria e il numero degli animali estivati; b. la data della salita all’alpe; c. la data presumibile della discesa dall’alpe; d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile; e. la conferma dell’esattezza dei dati da parte del servizio comunale di control- lo competente. 3 Per le aziende d’estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.

Art. 21 Esame della domanda Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d’estivazione e li notifica agli aventi diritto.

Art. 22 Pagamento dei contributi 1 Il Cantone paga i contributi d’estivazione agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione. 2 Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre, i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se: a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se b. in questo modo si ottiene un’essenziale agevolazione amministrativa. 3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d’estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l’80 per cento dei contributi. 4I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

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Art. 23 Dati richiesti per il versamento dei contributi 1 Il Cantone invia ogni anno all’UFAG i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati, nonché le liste ricapitolative stampate su carta. L’UFAG, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati. 2 L’UFAG accredita al Cantone l’importo totale in base alla lista ricapitolativa.

3 Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l’ubicazione delle aziende, i gestori, i carichi normali, suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la rispettiva durata di estivazione.

Sezione 6: Controlli

Art. 24 1 Per l’esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offro- no la garanzia di competenza e d’indipendenza. Esamina per campionatura la loro attività di controllo. 2 Il Cantone o l’organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contri- buti e il rispetto delle esigenze. 3 Per ogni azienda d’estivazione, azienda pastorizia e azienda con pascoli comunitari il gestore della banca dati sul traffico di animali calcola l’effettivo di bovini al 25 luglio dell’anno di contribuzione e, a scopo di controllo, mette i dati a disposi- zione dei Cantoni e dell’UFAG entro il 15 agosto dell’anno di contribuzione. L’UFAG stabilisce il contenuto dei dati in collaborazione con il gestore della banca dati sul traffico di animali e i Cantoni.

4 In materia di controlli sono determinanti le disposizioni dell’ordinanza del

14 novembre 20073 sul coordinamento dei controlli.

Sezione 7: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

Art. 25 Riduzione o rifiuto dei contributi

1 Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente:

a. fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate; b. ostacola i controlli; c. non presenta tempestivamente la domanda di contributi; d. non può presentare i documenti sul traffico di animali secondo l’ordinanza BDTA del 23 novembre 20054;

3 RS 910.15; RU 2007 6167 4 RS 916.404

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e. non rispetta o non rispetta interamente le disposizioni della presente ordi- nanza e altri oneri che gli sono imposti in merito all’estivazione; f. non rispetta prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legge federale del 4 ottobre 19915 sulle foreste, della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque, della legge federale del 7 ottobre 19837 sulla prote- zione dell’ambiente, della legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio o della legge federale del 9 marzo 19789 sulla protezione degli animali e che dette violazioni sono state constatate con una decisione esecutiva; g. viola prescrizioni comunali o cantonali sulla gestione sostenibile.

2 La riduzione dei contributi è disciplinata nell’allegato 2.

3 In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni, il Cantone può rifiutare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni. 4 I contributi percepiti a torto devono essere restituiti conformemente all’artico- lo 171 LAgr.

Art. 26 Forza maggiore 1 Se, per cause di forza maggiore, disposizioni della presente ordinanza non possono essere adempiute o lo sono soltanto parzialmente, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al rifiuto dei contributi.

2 Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:

a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una parte considerevole della superficie d’estivazione, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la demolizione di edifici; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca danni considerevoli alla superficie d’estivazione; e. epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali o parte di esso; f. danni gravi dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato; h. avvio dello sfruttamento quale superficie d’estivazione nell’ambito di un raggruppamento di alpeggi o di fondi.

5 RS 921.0 6 RS 814.20 7 RS 814.01 8 RS 451 9 RS 455

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3 Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Art. 27 Notifica delle decisioni Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all’UFAG. Le decisioni relative alla concessione di contributi sono notificate su domanda.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

1 L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto questo

compito non incomba ai Cantoni.

2 L’UFAG sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 marzo 200010 concernente i contributi d’estivazione è abrogata.

Art. 30 Modifica del diritto vigente L’ordinanza dell’8 novembre 200611 concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 9 cpv. 1 1 I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 14 novembre 200712 concernente i contributi d’estivazione.

Art. 31 Disposizioni transitorie Il carico usuale stabilito in base all’ordinanza del 29 marzo 200013 sui contributi d’estivazione rimane applicabile fintanto che non è operato alcun adeguamento secondo l’articolo 9.

10 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 11 RS 910.19 12 RS 910.133; RU 2007 6139 13 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695

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Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art.7)

Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Ubicazione: Sistema di pascolo Densità massimaa per ha altitudine di superficie di pascolo netta topografia vegetazione Ovinib UBG

Sotto il limite fino a 1000 m gregge permanente- 6–10 0,5–0,9 del bosco: 1000–1400 m mente sorvegliato o 5–8 0,4–0,7 terreni con declività sopra i 1400 m pascolo da rotazione 3–6 0,3–0,5 moderata, resa o vegetazione media fino a 1000 m altri pascoli 4–7 0,3–0,6 1000–1400 m 3–5 0,3–0,4 sopra i 1400 m 2–3 0,2–0,3

Sopra il limite del bosco: gregge permanente- 4–5 0,3–0,5 zone in cui possono ancora pascolare i mente sorvegliato o bovini, terreni con declività moderata, resa o pascolo da rotazione vegetazione media altri pascoli 2–3 0,2–0,3

Superfici in altitudine: gregge permanente- 2–3 0,2–0,3 oltre le zone in cui possono ancora mente sorvegliato o pascolare i bovini, terreni con declività pascolo da rotazione moderata, resa o vegetazione media altri pascoli 0,5–1,8 0,1–0,2

La densità massima si riferisce ad ubicazioni medie per quanto concerne la resa in foraggio e la gestione. In luoghi molto favorevoli e con resa elevata, in caso di sorveglianza permanente o pascolo da rotazione, la densità massima può essere aumentata del 50 per cento al massimo. Qualora venisse rivendicato un aumento, la sua legittimità deve essere comprovata da una stima del potenziale di resa e da una valutazione dell’idoneità della superficie, effettuate da specialisti. a In luoghi sfavorevoli (superfici declive, ombrose, umide o secche) sono determinanti, per principio, i valori più bassi. b Media ponderata per ovino estivato = 0,0861 UBG

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Allegato 2 (art. 25)

Riduzione dei contributi

1 Indicazioni non veritiere

In caso di indicazioni non veritiere concernenti gli animali, le superfici o la durata del pascolo, i contributi sono ridotti come segue:

1.1 Animali

Differenza Riduzione

0–5 per cento, al massimo 1 UBG nessuna riduzione 5–20 per cento o oltre 1 UBG, riduzione dei contributi del 20 per cento, ma non oltre 4 UBG al massimo 3000 franchi oltre il 20 per cento o oltre 4 UBG, riduzione dei contributi del 50 per cento, nonché in caso di recidiva al massimo 6000 franchi

1.2 Superfici

Differenza Riduzione

0–5 per cento; al massimo 1 ettaro nessuna riduzione 0–10 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata 5–20 per cento; al massimo 2 ettari riduzione dei contributi del 20 per cento, 10–30 per cento, se la misurazione non è al massimo 3000 franchi stata aggiornata oltre il 20 per cento o oltre 2 ettari, riduzione dei contributi del 50 per cento, nonché in caso di recidiva al massimo 6000 franchi oltre il 30 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata

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1.3 Durata del pascolo

Differenza Riduzione

fino a 3 giorni nessuna riduzione 4–6 giorni riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3000 franchi oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6000 franchi

Per recidiva s’intende un’infrazione o una lacuna ripetuta sull’arco di quattro anni.

2 Controlli ostacolati

Riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di

1000 franchi.

Il rifiuto dei controlli implica l’esclusione dai contributi.

3 Inoltro tardivo della domanda

Salvo in casi di forza maggiore, l’inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1000 franchi. Non sono versati contributi se a causa della mancata osservanza del termine non è possibile effettuare un controllo accurato.

4 Infrazioni contro prescrizioni legali rilevanti

per l’agricoltura Infrazione per negligenza Dolo eventuale Infrazione intenzionale

Infrazione unica 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., senza effetto duraturo max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr.

Infrazione unica con 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., effetto duraturo max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr.

In caso di recidiva raddoppio della raddoppio della esclusione dai sull’arco di 4 anni riduzione riduzione contributi

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5 Documenti e registrazioni incompleti

In caso di documenti e registrazioni inesistenti o incompleti, i contributi sono ridotti come segue:

Prima lacuna riduzione del 10 per cento per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max 3000 fr. Seconda lacuna sull’arco di quattro anni raddoppio della riduzione Terza e quarta lacuna sull’arco di quattro anni esclusione dai contributi

6 Riduzione dei contributi d’estivazione

a causa dell’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione Per la prima lacuna, si applicano le seguenti riduzioni:

Lacuna Riduzione

Gestione inadeguata e irrispettosa dell’ambiente 10 per cento, min. 200 fr. (p.es. erosione provocata dal pascolo, sfruttamento max. 3000 fr. eccessivo, sfruttamento insufficiente, art. 12 cpv. 1) Inosservanza delle condizioni e dei requisiti del piano di 15 per cento, min. 200 fr. gestione (art. 12 cpv. 2) max. 3000 fr. Gestione dei pascoli: inesistenza di recinzioni 10 per cento, min. 200 fr. o di controlli almeno settimanali (art. 13) max. 3000 fr. Mancanza di misure volte a impedire l’inarbustimento 10 per cento, min. 200 fr. o il rimboschimento (art. 14 cpv. 1) max. 3000 fr. Utilizzazione di superfici non pascolabili 10 per cento, min. 200 fr. (art. 14 cpv. 2) max. 3000 fr. Gestione non conforme alle prescrizioni in materia 10 per cento, min. 200 fr. di protezione della natura (art. 14 cpv. 3) max. 3000 fr. Impiego non autorizzato di concimi (art. 15) 15 per cento, min. 200 fr. max. 3000 fr. Carico elevato di piante problematiche (art. 16 cpv. 1) 10 per cento, min. 200 fr. max. 3000 fr. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 16 cpv. 2) 15 per cento, min. 200 fr. max. 3000 fr. Impiego non autorizzato di foraggio grezzo 10 per cento, min. 200 fr. in situazioni eccezionali dovute alle condizioni max. 3000 fr. meteorologiche (art. 17 cpv. 1)

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Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2007

Lacuna Riduzione

Impiego non autorizzato di foraggi essiccati in aziende 10 per cento, min. 200 fr. che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2) max. 3000 fr. Impiego non autorizzato di foraggi concentrati in 10 per cento, min. 200 fr. aziende che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2) max. 3000 fr. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati 10 per cento, min. 200 fr. ai suini (art. 17 cpv. 3) max. 3000 fr. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, 10 per cento, min. 200 fr. accessi (art. 18) max. 3000 fr.

Se, a causa dell’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione, la riduzione non supera complessivamente il 10 per cento, essa non viene presa in considera- zione. Alla seconda lacuna sull’arco di quattro anni le riduzioni sono raddoppiate. Una terza e una quarta lacuna sull’arco di quattro anni comporta l’esclusione dai contri- buti.

7 Pascoli destinati agli ovini

Quando le esigenze di cui all’articolo 5 relative alla sorveglianza permanente o al pascolo di rotazione non sono interamente adempiute, i contributi sono ridotti al tasso applicato agli altri pascoli. Questa disposizione non è applicabile in caso di documenti o registrazioni inesistenti o incompleti; in questo caso i contributi vengo- no ridotti secondo il numero 5.

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Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2007

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