AS 2007 679
Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Modifica del 27 febbraio 2007
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi- stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 1 vano 115 000 135 000 160 000 180 000 205 000 225 000 Abitazione di 2 vani 170 000 195 000 225 000 250 000 280 000 305 000 Abitazione di 3 vani 225 000 255 000 290 000 320 000 355 000 385 000 Abitazione di 4 vani 285 000 320 000 360 000 400 000 440 000 475 000 Abitazione di 5 vani 345 000 390 000 435 000 480 000 525 000 565 000
Art. 4 Limiti dei costi per oggetti in proprietà 1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita- zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 2 vani 210 000 235 000 265 000 290 000 320 000 345 000 Abitazione di 3 vani 265 000 295 000 325 000 355 000 390 000 420 000 Abitazione di 4 vani 320 000 355 000 395 000 430 000 470 000 505 000 Abitazione di 5 vani 375 000 420 000 460 000 505 000 550 000 590 000
1 RS 842.4
2007-0223 679
Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà RU 2007
2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI
Abitazione di 3 vani 345 000 385 000 430 000 470 000 510 000 550 000 Abitazione di 4 vani 390 000 440 000 495 000 550 000 600 000 650 000 Abitazione di 5 vani 470 000 525 000 585 000 645 000 700 000 760 000
3 In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue: a. 0,7 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 0 a 10; b. 0,9 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 11 a 20; e c. 1,2 per cento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno. 4 Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle coopera- tive di fideiussione ipotecaria, l’Ufficio federale può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.
Art. 5 cpv. 1 1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI
Garage o parcheggio in un’autorimessa 24 000 27 000 30 000 Parcheggio coperto 14 000 17 000 20 000 Parcheggio all’aperto 5 000 7 000 9 000 Locale secondario 11 000 14 000 17 000
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2007.
27 febbraio 2007 Ufficio federale delle abitazioni: Peter Gurtner