AS 2007 6801
Ordinanza del DDPS sul materiale dell'esercito
Ordinanza del DDPS sul materiale dell’esercito (Ordinanza sul materiale dell’esercito, OMATEs)
del 6 dicembre 2007
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 37 capoverso 2 e 43 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina, nel quadro della pianificazione militare globale e per conseguire la prontezza di base dell’esercito: a. il processo di copertura del fabbisogno di materiale dell’esercito nonché le competenze e la vigilanza al riguardo; b. la protezione del materiale dell’esercito.
Art. 2 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente ordinanza è applicabile a tutte le unità amministrative del DDPS
competenti per il processo di copertura del fabbisogno di materiale dell’esercito, come pure all’esercito. Qualora terzi agissero per incarico oppure in luogo delle unità amministrative, dev’essere convenuto un disciplinamento comparabile con la presente ordinanza. 2 Per quanto riguarda la protezione del materiale dell’esercito, la presente ordinanza è applicabile: a. alle ditte con mandati di lavoro nel quadro dell’ordinanza sulla tutela del segreto del 29 agosto 19902; b. al personale delle autorità e dei servizi cantonali; c. ad altre persone, sempre che ciò sia stato convenuto per scritto. 3 È applicabile a tutto il materiale dell’esercito, come pure ai mezzi informatici che non fanno più parte del materiale dell’esercito.
RS 514.20
2007-1623 6801
Ordinanza sul materiale dell'esercito RU 2007
4 Del rimanente, per l’acquisto del materiale dell’esercito è applicabile l’ordinanza del 22 novembre 20063 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione.
Art. 3 Materiale dell’esercito 1 Sono considerati materiale dell’esercito tutti i mezzi materiali dell’esercito, com- prese le scorte (fabbisogno ordinario e scorte d’impiego), che servono all’adempi- mento della sua missione. Il materiale dell’esercito comprende l’equipaggiamento personale e il rimanente materiale dell’esercito. 2 L’equipaggiamento personale comprende l’armamento, il vestiario, le calzature, il pacchettaggio e oggetti d’equipaggiamento particolari. È iscritto nel libretto di servizio. 3 Il rimanente materiale dell’esercito, inclusi le munizioni e i mezzi d’informazione e di comunicazione mobili e fissi, comprende le categorie seguenti: a. materiale d’impiego e d’istruzione: la totalità del materiale di una formazio- ne o di una formazione d’addestramento destinato all’impiego o all’istruzione; si suddivide in equipaggiamento di base ed equipaggiamento specifico al compito; b. il materiale di consumo e il materiale ausiliario: i beni di consumo, segna- tamente la sussistenza e i carburanti, le materie prime e le materie ausiliarie, i prodotti grezzi (prodotti di base per la fabbricazione e la riparazione indu- striali). 4 L’allegato 1 definisce altri termini da considerare nel quadro della copertura del fabbisogno di materiale dell’esercito e per la protezione di detto materiale.
Art. 4 Principio d’economicità 1 Il processo di copertura del fabbisogno di materiale dell’esercito si orienta al beneficio economico dell’offerta da valutare. 2 Il beneficio economico è accertato considerando differenti criteri per l’intera durata del processo. Tali criteri sono segnatamente la qualità, il prezzo, l’economicità e l’adeguatezza della prestazione nonché l’utilità militare e il valore tecnico. 3 Ottiene l’aggiudicazione l’offerta che, in condizioni di libera concorrenza, soddisfa i requisiti militari ed è economicamente più vantaggiosa. Sono fatte salve decisioni politiche, segnatamente di politica strutturale.
3 RS 172.056.15
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Sezione 2: Funzioni, competenze e compiti
Art. 5 Funzioni
1 Le unità amministrative contribuiscono a conseguire la prontezza materiale
dell’esercito in funzione del progetto e del compito e in quanto componenti del gruppo di progetto integrato (GPI). In seno al DDPS, le pertinenti funzioni sono: a. committente: l’Aggruppamento Difesa (D), rappresentato dallo Stato mag- giore di pianificazione dell’esercito (SMPEs) e dalla Base logistica dell’eser- cito (BLEs); b. mandatario: l’Aggruppamento armasuisse in qualità di servizio centrale d’acquisto giusta l’ordinanza del 22 novembre 20064 concernente l’organiz- zazione degli acquisti pubblici della Confederazione; c. utente: le forze armate e le unità amministrative dell’Aggruppamento D nonché terzi legittimati che necessitano del materiale dell’esercito per l’adempimento dei loro compiti; d. fornitore di prestazioni: l’Aggruppamento D in qualità di fornitore centrale di prestazioni in materia di tecnologie dell’informazione e della comunica- zione (TIC) in seno al DDPS, rappresentato dalla Base d’aiuto alla condotta (BAC) e, per la logistica e l’infrastruttura, dalla BLEs.
2 Le competenze e i compiti sono disciplinati nell’allegato 2.
Sezione 3: Pianificazione, acquisto e introduzione
Art. 6 Procedura 1 In occasione della pianificazione, dell’acquisto e dell’introduzione è applicata una delle procedure seguenti: a. procedura per il materiale; b. procedura per i sistemi; c. procedura per l’informatica. 2 La procedura da applicare è stabilita d’intesa tra il committente e il mandatario nel quadro dell’allestimento del preventivo o, al più tardi, al momento dell’assegnazione del mandato. 3 La procedura può essere adeguata in ragione di circostanze particolari, segnata- mente della complessità e del rischio di realizzazione. Le terminologie e documenti utilizzati possono essere conseguentemente adeguati. 4 I progetti sono suddivisi in funzione della loro complessità in una delle seguenti categorie e conseguentemente realizzati:
4 RS 172.056.15
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a. progetti di scarsa complessità; sono realizzati nel quadro dell’organizzazione di linea; b. progetti di media a elevata complessità; sono realizzati nel quadro di un’or- ganizzazione di progetto; c. progetti che comprendono numerosi sottoprogetti complessi e interconnessi; sono coordinati da organi di sorveglianza e di gestione del programma.
Art. 7 Pianificazione dei progetti 1 La pianificazione dei progetti è diretta dal SMPEs. Unitamente alle unità ammini- strative dell’Aggruppamento D e al mandatario, esso verifica le necessità materiali, approva i requisiti militari e affida la realizzazione al mandatario mediante un man- dato di progetto o un mandato d’acquisto.
2 Il mandato di progetto può essere assegnato quando:
a. la concezione d’impiego e i requisiti militari sono definiti; b. l’entità dell’acquisto è di principio definita; c. i costi e i rischi sono stati valutati e sono limitabili; d. il progetto soddisfa le esigenze in materia di diritto internazionale pubblico; e. l’acquisto, il finanziamento del progetto e la garanzia finanziaria dell’eserci- zio sono iscritti nella pianificazione; f. le risorse di personale per l’elaborazione del progetto, l’impiego, l’istruzione e l’esercizio sono disponibili oppure sono state iscritte nella pianificazione.
Art. 8 Valutazione e collaudo 1 Armasuisse dirige la valutazione del materiale dell’esercito da acquistare e stabili- sce i requisiti tecnici sulla base dei requisiti militari. Nel quadro delle direttive legali in materia di acquisti stabilisce la procedura secondo la quale un progetto deve essere realizzato. 2 Nella valutazione sono ponderati segnatamene i vantaggi e gli svantaggi militari, tecnici, logistici, commerciali, ambientali e in materia di politica d’armamento.
3 Armasuisse è competente per i collaudi tecnici. Il SMPEs, in coordinamento con
gli utenti e armasuisse, è competente per le prove presso la truppa del materiale dell’esercito. Esso dichiara idoneo per la truppa il materiale dell’esercito collaudato. 4 Il materiale dell’esercito da collaudare deve corrispondere, per quanto possibile, alla futura versione di serie. I collaudi tecnici sono eseguiti, per quanto possibile e opportuno, unitamente alle prove presso la truppa. 5 Il capo dell’armamento, d’intesa con il capo dell’esercito (CEs), procede alla scelta del tipo. In caso di acquisti di grande importanza, la scelta del tipo avviene con l’accordo del capo del DDPS.
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Art. 9 Maturità per l’acquisto Il capo dell’armamento dichiara la maturità per l’acquisto del materiale dell’esercito conformemente alla procedura scelta. La maturità per l’acquisto può essere dichiara- ta quando i requisiti e le condizioni seguenti sono soddisfatti completamente o almeno in misura accettabile: a. sono soddisfatti i requisiti militari e tecnici e sono state rilasciate le dichiara- zioni da parte del committente di idoneità per la truppa nonché, eventual- mente, di conformità al diritto internazionale pubblico; b. è stato definito un concetto d’impiego, d’istruzione e di gestione del sistema nonché, se necessario, un concetto in materia di sicurezza; c. sono stati stabiliti l’entità dell’acquisto e l’attribuzione; d. sono state accertate le ripercussioni per quanto concerne l’organizzazione dell’esercito, gli immobili, il fabbisogno di personale, l’esercizio, la manu- tenzione e l’istruzione; e. è stato effettuato un calcolo dei costi sulla base di offerte o contratti d’opzione; f. è stata effettuata una valutazione delle ripercussioni economiche nonché in materia di politica d’armamento e di politica di sicurezza; g. è stata effettuata una valutazione approfondita dei rischi; h. è stata effettuata la scelta del tipo.
Art. 10 Acquisto
1 Armasuisse acquista il materiale dell’esercito dopo che ne è stata dichiarata
l’idoneità per l’acquisto, che i crediti stanziati dal Parlamento sono disponibili e che il SMPEs ha proceduto alla loro assegnazione. 2 Armasuisse stila periodicamente, all’attenzione delle unità amministrative interes- sate dell’Aggruppamento D, un compendio dello stato degli acquisti.
Art. 11 Introduzione 1 L’introduzione ha quale scopo l’utilizzazione del materiale dell’esercito nell’im- piego e nell’istruzione. 2 Armasuisse dirige l’introduzione del materiale dell’esercito nel quadro del GPI.
3 Nel caso di progetti di scarsa complessità, dopo l’accettazione da parte di arma- suisse la responsabilità del sistema è trasferita dal SMPEs alla BLEs. 4 Nel caso di progetti complessi e interconnessi concernenti un’intera formazione o realizzati secondo criteri prestabiliti, dopo l’esecuzione del test d’impiego il SMPEs dichiara se i requisiti operativi sono soddisfatti. Se sono soddisfatti, la responsabilità del sistema è trasferita dal SMPEs alla BLEs.
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Sezione 4: Utilizzazione
Art. 12 Gestione 1 La BLEs assicura, nel quadro del GPI, la gestione del materiale dell’esercito con- formemente alle direttive in materia di prontezza di base e a principi economico- aziendali, segnatamente per quanto concerne l’inventariazione, l’attribuzione, la disposizione, l’immagazzinamento e la manutenzione. 2 La BLEs registra il materiale dell’esercito classificato e il materiale dell’esercito degno di protezione in elenchi d’inventario e provvede, per quanto necessario, alla sua numerazione uniforme.
Art. 13 Conferenza dei sistemi Una conferenza dei sistemi diretta dalla BLEs appronta, nel quadro del GPI, le basi decisionali per l’ulteriore sviluppo dei sistemi.
Art. 14 Servizio delle modifiche 1 La modifica del materiale dell’esercito si fonda per analogia sulle disposizioni relative alla pianificazione, all’acquisto e all’introduzione. 2 armasuisse provvede, su mandato della BLEs, all’organizzazione e all’esecuzione del servizio delle modifiche. Il servizio delle modifiche di sistemi e piattaforme TIC prestabiliti nonché le modifiche di importanza secondaria sono eseguiti dalla BAC.
Sezione 5: Messa fuori servizio
Art. 15 Procedura 1 La messa fuori servizio è il processo che consiste nel ritirare il materiale dell’eser- cito dall’utilizzazione in funzione delle necessità militari, delle basi legali, delle direttive politiche e delle condizioni quadro finanziarie. In caso di utilizzazione ulteriore da parte di terzi di materiale dell’esercito messo fuori servizio devono essere rispettati gli eventuali oneri del fabbricante.
2 Nel quadro della messa fuori servizio sono disciplinate:
a. l’utilizzazione ulteriore; b. la vendita; oppure c. l’eliminazione. 3 In caso di messe fuori servizio di ampia portata con ripercussioni sull’organizza- zione dell’esercito che non devono essere approvate dal Parlamento, decide di volta in volta il capo del DDPS. 4 Il CEs decide negli altri casi. I subordinati diretti del CEs decidono in merito alla messa fuori servizio del materiale che hanno acquistato con i loro crediti d’esercizio.
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5 Il capo dell’armamento, dopo aver consultato il SMPEs, decide in merito alla
messa fuori servizio del materiale di collaudo.
6 Il CEs emana le istruzioni necessarie.
Art. 16 Utilizzazione ulteriore Il materiale dell’esercito è utilizzato ulteriormente secondo le priorità seguenti: a. assegnazione a una nuova utilizzazione in seno al DDPS; b. disattivazione in vista di un eventuale potenziamento, sempre che il livello tecnologico lo consenta; c. designazione quale bene culturale dell’esercito per i posteri, conformemente al concetto relativo alla collezione del DDPS di materiale storico dell’eser- cito; d. consegna a terzi, statali e non statali, nel quadro di progetti nazionali e inter- nazionali; e. trasferimento a un fondo per regali.
Art. 17 Collezione di materiale storico dell’esercito 1 La collezione di materiale storico dell’esercito svizzero comprende oggetti e do- cumenti che illustrano in maniera comprensibile l’evoluzione tecnica e storica dell’esercito e del suo materiale. Essa è accessibile alle persone interessate. 2 Il CEs disciplina in istruzioni la scelta e la conservazione appropriate degli oggetti e dei documenti nonché la manutenzione appropriata e la gestione scientifica della collezione. Nelle istruzioni stabilisce anche le condizioni per la consegna a musei nazionali riconosciuti.
Art. 18 Vendita Il materiale dell’esercito scartato destinato alla vendita è venduto da armasuisse conformemente agli oneri legali e alle direttive politiche.
Art. 19 Eliminazione 1 Il materiale dell’esercito scartato che non può essere utilizzato ulteriormente o venduto è eliminato da armasuisse conformemente alle basi legali e nel rispetto degli oneri in materia di sicurezza e di ambiente.
2 Sono imperativamente eliminati segnatamente:
a. armi e sistemi d’arma prestabiliti; b. munizioni, esplosivi e mezzi d’accensione prestabiliti; c. mezzi d’informazione e di comunicazione prestabiliti; d. uniformi attuali e parti d’uniforme prestabilite;
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e. altri mezzi impiegati soltanto per compiti sovrani dell’esercito o per i quali sussistono oneri in materia di sicurezza o di protezione delle informazioni.
Sezione 6: Protezione del materiale dell’esercito
Art. 20 Protezione delle informazioni e delle opere La «Protezione delle informazioni e delle opere (PIO)» dello Stato maggiore del capo dell’esercito è il servizio specialistico per le questioni relative alla sicurezza. Essa: a. assiste gli organi responsabili nelle questioni relative alla sicurezza del mate- riale dell’esercito (classificazione, protezione e sicurezza, impiego in Sviz- zera e all’estero); b. sorveglia il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e, in caso di violazioni, avvia le misure necessarie; c. è l’organo collettore degli annunci di incidenti in materia di sicurezza in re- lazione con il materiale dell’esercito e appoggia gli organi interessati nella gestione della situazione; d. elabora, all’attenzione del CEs, le istruzioni necessarie.
Art. 21 Gradi di protezione 1 Il materiale dell’esercito degno di protezione è attribuito a uno dei gradi di prote- zione seguenti: a. materiale dell’esercito classificato: materiale dell’esercito classificato SEGRETO o CONFIDENZIALE qualora il fabbricante lo richieda oppure qualora lo smarrimento o l’accesso a tale materiale da parte di persone non autorizzate siano suscettibili di compromettere l’adempimento della missio- ne di parti essenziali dell’esercito; b. materiale dell’esercito degno di protezione: materiale dell’esercito che non deve essere classificato SEGRETO oppure CONFIDENZIALE, ma che deve essere protetto a causa delle direttive del fabbricante o della sua attrattiva funzionale o finanziaria. 2 L’attribuzione del materiale dell’esercito a un grado di protezione non deve neces- sariamente coincidere con la classificazione delle informazioni che lo riguardano.
Art. 22 Principi per il trattamento
1 Possono avere accesso al materiale dell’esercito classificato e al materiale
dell’esercito degno di protezione soltanto le persone che necessitano assolutamente di detto materiale per l’adempimento della missione. Se il materiale dell’esercito è numerato, esso può essere consegnato, trasmesso o restituito soltanto dopo il con- trollo del numero e contro firma.
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2 Il materiale dell’esercito classificato SEGRETO può inoltre essere reso accessibile soltanto a persone per le quali, dopo il controllo di sicurezza relativo alle persone, è stata emanata una decisione sui rischi positiva. 3 L’accesso dev’essere per quanto possibile limitato a parti del materiale. È concesso il più tardi possibile e dopo avere menzionato esplicitamente il grado di protezione. 4 Sempre che le prescrizioni di trattamento non prevedano altrimenti, il materiale dell’esercito classificato dev’essere: a. conservato in locali di sicurezza chiusi a chiave; oppure b. vigilato. 5 Sempre che le prescrizioni di trattamento non prevedano altrimenti, il materiale dell’esercito degno di protezione dev’essere: a. tenuto sotto sorveglianza personale; b. conservato in locali a prova di furto o in locali di sicurezza chiusi a chiave; oppure c. vigilato. 6 L’assegnazione dei locali a prova di furto e dei locali di sicurezza è eseguita dal rispettivo settore di coordinamento. I locali a prova di furto devono essere sorveglia- ti ogni giorno da numerose ronde oppure con mezzi tecnici.
Art. 23 Prescrizioni di trattamento Il SMPEs, in collaborazione con la PIO, le unità amministrative interessate dell’Ag- gruppamento D e armasuisse, emana prescrizioni di trattamento per il materiale dell’esercito classificato e il materiale dell’esercito degno di protezione tenendo conto degli oneri stabiliti dai fabbricanti, dal Paese d’origine e dal DDPS. Tali prescrizioni disciplinano: a. l’acquisto; b. il genere e la posizione del contrassegno di classificazione sul materiale classificato, nella misura in cui ciò è necessario; c. la procedura di controllo; d. la consegna, la trasmissione e la restituzione (alla truppa, all’organo incari- cato dell’amministrazione del materiale, alle ditte tenute alla tutela del segre- to e a terzi); e. il trasporto; f. le misure preventive per l’utilizzazione nell’impiego in Svizzera e all’estero; g. l’immagazzinamento; h. la manutenzione; i. l’autorizzazione di accesso; j. la messa fuori servizio;
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k. la soppressione della classificazione; l. il controllo del rispetto delle prescrizioni.
Art. 24 Materiale dell’esercito classificato che si intende prendere con sé all’estero 1 Il CEs decide in merito al materiale dell’esercito classificato che si intende prende- re con sé all’estero. La relativa domanda va presentata alla PIO. Quest’ultima sotto- pone la propria proposta al CEs dopo avere consultato il SMPEs, la BLEs e arma- suisse.
2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a. obiettivo e scopo della missione; b. motivi per prendere con sé materiale dell’esercito classificato; c. inizio e durata del soggiorno all’estero; d. entità del materiale dell’esercito classificato; e. esistenza di una domanda di visita e di una pertinente attestazione di sicu- rezza; f. responsabilità per il settore della sicurezza; g. misure di protezione e di sicurezza previste durante il trasporto e sul posto.
Art. 25 Responsabilità del rispetto delle prescrizioni Chi ha accesso a materiale dell’esercito classificato è responsabile del rispetto delle prescrizioni di accesso e di trattamento. Ciò è applicabile segnatamente anche nel caso di ricorso a personale ausiliario.
Art. 26 Annuncio della perdita, di abuso o di rischio Chi constata o presume che materiale dell’esercito classificato o degno di protezione è in pericolo o è stato perduto, è impiegato abusivamente oppure è stato reso acces- sibile a persone non autorizzate, ne informa senza indugio il superiore.
Sezione 7: Preventivazione
Art. 27 Principio Il materiale dell’esercito è di regola preventivato mediante i crediti d’acquisto della Difesa connessi ai crediti d’impegno e aventi un’incidenza sul finanziamento nonché i relativi crediti per beni e servizi, segnatamente il credito per beni e servizi TIC.
Art. 28 Progettazione, collaudo e preparazione dell’acquisto Il budget per la progettazione, il collaudo e la preparazione dell’acquisto (BPCPA) comprende:
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a. il materiale dell’esercito che ha raggiunto la maturità per l’acquisto e che sarà acquistato mediante i budget descritti negli articoli che seguono; b. le necessità di materiale fondate su una specifica concezione, per le quali so- no definiti i requisiti militari e che sono iscritte nella pianificazione direttrice e nella pianificazione dell’armamento.
Art. 29 Programma d’armamento Il programma d’armamento (PA) comprende: a. il materiale dell’esercito che sarà acquistato per la prima volta e la cui scelta del tipo ha conseguenze rilevanti per l’esercito o la Confederazione; b. i progetti che superano i limiti finanziari del budget annuale per l’equipag- giamento personale e il fabbisogno di rinnovamento nonché del budget per le munizioni d’istruzione e la gestione delle munizioni.
Art. 30 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento Il budget per l’equipaggiamento e il fabbisogno di rinnovamento (BEFR) com- prende: a. l’equipaggiamento personale e l’armamento dei militari; b. gli acquisti sostitutivi e successivi di materiale dell’esercito nonché le revi- sioni e le modifiche globali; c. il materiale dell’esercito acquistato per la prima volta, ma di importanza fi- nanziaria secondaria.
Art. 31 Munizioni d’istruzione e gestione delle munizioni
1 Il budget per le munizioni d’istruzione e la gestione delle munizioni (BMIGM)
comprende: a. le munizioni che devono essere acquistate o riacquistate per l’impiego e l’i- struzione; b. le munizioni sorvegliate, revisionate o immagazzinate nel quadro dei concet- ti specifici alle armi; c. il materiale dell’esercito messo fuori servizio; d. le munizioni per il tiro fuori del servizio che, quale eccezione al principio dell’espressione al lordo di cui all’articolo 31 della legge federale del 7 otto- bre 20055 sulle finanze della Confederazione, sono messe a disposizione contro fattura e il cui ricavo è conteggiato nel BMIGM con effetto attenuati- vo delle spese.
2 Le spese per l’eliminazione comprese nel BMIGM possono essere contabilizzate,
quale eccezione al principio dell’espressione al lordo di cui all’articolo 31 della
5 RS 611.0
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legge federale sulle finanze delle Confederazione, con le entrate risultanti dalla vendita di materiale dell’esercito.
Art. 32 Materiale di ricambio e manutenzione Il budget per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMRM) comprende: a. i pezzi di ricambio, il fabbisogno di manutenzione e le prestazioni per garan- tire la prontezza d’impiego materiale durante l’utilizzazione; b. gli acquisti sostitutivi di gruppi e sottogruppi complessivi riparabili nonché le installazioni di manutenzione e di verifica; c. le prestazioni nel quadro del servizio delle modifiche, della gestione delle configurazioni e della gestione del materiale.
Art. 33 Adeguamenti a progetti d’armamento
1 Gli adeguamenti ai progetti d’armamento in corso di acquisizione richiedono
l’approvazione delle Camere federali se comportano: a. un aumento del credito d’impegno o dell’entità dell’acquisto; b. una modifica dello scopo del materiale. 2 Il capo del DDPS decide, nei limiti del credito d’impegno stanziato, in merito agli adeguamenti che non hanno alcuna delle conseguenze di cui al capoverso 1 ma che sono connessi con costi supplementari considerevoli. 3 Il CEs, previa consultazione del capo dell’armamento, decide in merito agli altri adeguamenti. Se gli adeguamenti sono di importanza secondaria, il SMPEs decide in merito previa consultazione di armasuisse.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 34 Esecuzione L’Aggruppamento D e armasuisse sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. Disciplinano la collaborazione e se necessario emanano disposizioni esecutive sotto forma di istruzioni.
Art. 35 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 1° maggio 19906 concernente la protezione di materiale dell’esercito; b. le prescrizioni del Comitato dell’armamento del 30 giugno 19887 sulla liqui- dazione del materiale dell’esercito;
6 RU 1990 893, 1996 395
7 Non pubblicate nella RU.
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c. l’ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 settembre 19828 sulla pianificazione.
Art. 36 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20039 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. c
1 L’equipaggiamento comprende:
c. le calzature;
Art. 37 Disposizione transitoria Il materiale dell’esercito la cui classificazione è anteriore all’entrata in vigore della presente ordinanza dev’essere attribuito a uno dei gradi di protezione giusta l’artico- lo 21 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 38 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2007.
6 dicembre 2007 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
8 Non pubblicata nella RU.
9 RS 514.101
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 4)
1. Definizioni utilizzate nel quadro della copertura del fabbisogno di
materiale dell’esercito: a. modifica di materiale dell’esercito:
1. modifiche tecniche aventi lo scopo di mantenere o migliorare l’efficacia
d’impiego o d’istruzione, di garantire la sicurezza o di ridurre le spese correnti d’esercizio o di manutenzione,
2. standardizzazioni tecniche;
b. materiale dell’esercito per i posteri: di regola, materiale dell’esercito messo fuori servizio e qualificato come be- ne culturale degno di conservazione. La collezione di materiale storico dell’esercito comprende oggetti e documenti che illustrano in maniera com- prensibile l’evoluzione tecnica e storica dell’esercito e del suo materiale. Es- sa è accessibile alle persone interessate, è oggetto di manutenzione profes- sionale ed è curata scientificamente; c. messa fuori servizio: radiazione di materiale dell’esercito dall’inventario militare, accompagnata da una decisione sull’utilizzazione ulteriore, sull’attribuzione alla collezione di materiale storico dell’esercito, sulla vendita o sull’eliminazione di mate- riale dell’esercito in esubero; d. merci particolari: rifiuti speciali, merci pericolose, merci ionizzanti oppure gravate da oneri e autorizzazioni speciali, quali ad esempio le materie prime e i prodotti farma- ceutici o i prodotti medicinali; e. sistemi TIC: applicazioni, piattaforme o reti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; f. HERMES: metodo generale applicato come standard vincolante in tutta l’Ammini- strazione federale per la direzione e la realizzazione di progetti in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione; g. immobili: installazioni fisse, connesse in permanenza a edifici e utilizzate per le neces- sità dell’esercito; h. manutenzione: totalità delle misure destinate al mantenimento o al ripristino dello stato re- golamentare nonché a determinare e valutare lo stato reale del materiale del- l’esercito. Si tratta segnatamente di: mantenimento dell’efficienza, ispezio- ne, rimessa in efficienza e revisione, disattivazione e riattivazione;
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i. rimessa in efficienza: totalità delle misure per ripristinare lo stato regolamentare del materiale dell’esercito; j. gruppo di progetto integrato (GPI): consta di rappresentanti del committente, del mandatario, degli utenti e dei fornitori di prestazioni, incaricati, durante le differenti fasi del progetto, di gestire un sistema per l’intero ciclo di vita; k. inventariazione: identificazione del materiale dell’esercito e allestimento del relativo elenco dei pezzi d’equipaggiamento (inventari); l. settori di misure: i sei settori di misure «dottrina», «sviluppo aziendale», «organizzazione», «istruzione», «materiale» e «personale» (DUOAMP) servono all’adempi- mento delle missioni dell’esercito. Sono parte integrante del processo fon- damentale «pianificazione» nel quadro della pianificazione militare globale. Il settore di misure «materiale» si suddivide nei settori «materiale dell’eser- cito», «immobili» e «informatica»; m. gestione del materiale: processo trasversale che comprende la disposizione, l’acquisto, la distribu- zione, l’immagazzinamento, la manutenzione, il rifornimento e la restituzio- ne nonché la messa fuori servizio del materiale dell’esercito; n. prontezza materiale: disponibilità di materiale, merci e installazioni determinata quantitativamen- te e qualitativamente nel quadro di direttive temporali e geografiche; o. copertura del fabbisogno di materiale: processo per la pianificazione, l’acquisto, l’introduzione, l’utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale dell’esercito. Comprende le modalità «pro- cedura d’armamento» e «procedura TIC» (sulla base di HERMES); p. pianificazione militare globale: crea le premesse per lo sviluppo sistematico dell’esercito, della relativa pia- nificazione e degli impieghi. Il processo fondamentale «pianificazione» – con i processi principali «pianificazione strategica», «pianificazione direttri- ce», «pianificazione dell’attuazione» e «attuazione» – serve segnatamente a garantire la prontezza materiale dell’esercito; q. mezzi: risorse di personale e finanziarie nonché mezzi tecnici; r. utilizzazione: utilizzazione, esercizio, immagazzinamento e manutenzione di materiale dell’esercito; s. sistemi: elementi o componenti di differenti categorie di materiale dell’esercito, sud- divisi secondo principi funzionali e in relazione tra loro. Un sistema si sud-
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divide in sistemi parziali, gruppi complessivi principali, gruppi complessivi, sottogruppi complessivi e pezzi singoli; t. riserva di circolazione: fabbisogno per garantire la disponibilità del materiale dell’esercito richiesta durante il periodo nel quale i sistemi o loro parti sono vincolati al processo logistico;
2. Termini relativi alla protezione del materiale dell’esercito:
a. trattamento: ogni attività con materiale dell’esercito, segnatamente lo sviluppo, la fabbri- cazione, la consegna, la trasmissione, la restituzione, il trasporto, l’impiego, l’immagazzinamento, la manutenzione, l’accesso, la consultazione e la mes- sa fuori servizio; b. locali a prova di furto: locali per i quali la PIO ha proceduto all’accettazione sotto il profilo della tecnica di sicurezza e che sono stati designati come a prova di furto; c. procedura di controllo: la documentazione priva di lacune di tutte le operazioni di consegna, tra- smissione e restituzione di materiale dell’esercito; d. contenitore di sicurezza: contenitore con chiusura di sicurezza individuale la cui apertura illecita ri- chiede molto tempo e lascia tracce. Nel caso di contenitori di sicurezza in- stallati in maniera fissa (per es. in edifici, veicoli, container ecc.), per la pro- tezione dal furto del contenitore dev’essere previsto un ancoraggio mediante viti interne; e. locali di sicurezza: locali conformi al catalogo dei requisiti della PIO; f. chiusura di sicurezza: dispositivo di chiusura individuale con chiave registrata (nessun passe- partout), provvisto di un cilindro di sicurezza munito, oltre che della rosetta di sicurezza anche di una protezione contro la perforazione e gli strappi e che non è possibile aprire illecitamente senza danni o distruzione. La chiusu- ra deve avvenire meccanicamente. Possono inoltre essere previste misure di sicurezza elettroniche quali la registrazione dell’accesso o la definizione di finestre temporali; g. sotto chiave: non accessibile liberamente e chiuso a chiave.
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Allegato 2 (art. 5 cpv. 2)
Competenze e compiti per conseguire la prontezza materiale dell’esercito
1. Il Comitato di pianificazione delle forze armate (CPFA):
a. esercita la vigilanza sulla pianificazione militare globale in quanto organo di coordinamento e di decisione intersettoriale dell’esercito e dei settori dipar- timentali Difesa e armasuisse; b. approva le procedure di pianificazione per il processo di copertura del fabbi- sogno di materiale dell’esercito e decide sugli incartamenti tecnici nonché sui crediti d’acquisto della Difesa. Assume la responsabilità globale nei con- fronti del CEs; c. in caso di divergenze o di decisioni politicamente rilevanti, elabora all’atten- zione del CEs, previa intesa con il capo dell’armamento, le basi decisionali per la Direzione dell’Aggruppamento D o il capo del DDPS; d. consta almeno di rappresentanti del committente, del mandatario, degli uten- ti e dei fornitori di prestazioni. Il CEs designa i rappresentanti e il presidente dopo aver consultato il capo dell’armamento.
2. Lo Stato maggiore di pianificazione dell’esercito (SMPEs), in qualità
di committente: a. allestisce, nel quadro della pianificazione militare globale e in collaborazio- ne con le unità amministrative dell’Aggruppamento D nonché d’intesa con armasuisse, procedure di pianificazione standardizzate per il processo di co- pertura del fabbisogno di materiale dell’esercito. Stabilisce segnatamente l’acquisto, l’utilizzazione e la messa fuori servizio definendoli in una forma appropriata. Al riguardo, si fonda su metodi e concetti da applicare in manie- ra uniforme; b. gestisce e guida, in qualità di autorità tecnica con facoltà di emanare diretti- ve, l’insieme delle TIC dell’Aggruppamento D sulla base delle direttive del- la Confederazione e del DDPS in materia di TIC. Emana la strategia della Difesa in materia di TIC nonché standard e dirige gli organi specialistici; c. determina, in collaborazione con le unità amministrative dell’Aggruppa- mento D e con armasuisse, il fabbisogno di materiale dell’esercito. Al ri- guardo, si fonda sulla pianificazione a lungo termine dello sviluppo delle forze armate e dello sviluppo aziendale nonché sulla concezione d’impiego e d’istruzione dell’esercito; d. provvede, in collaborazione con le unità amministrative dell’Aggruppa- mento D e con armasuisse, nel quadro della pianificazione direttrice e sulla base di riflessioni sul rapporto costi/benefici, all’armonizzazione dell’asse- gnazione delle risorse;
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e. assicura l’iscrizione nel preventivo delle risorse finanziarie per il materiale dell’esercito necessario, compresi i mezzi informatici, e dirige l’assegna- zione di dette risorse finanziarie; f. dichiara l’idoneità per la truppa del materiale dell’esercito e approva l’accor- do di base e l’accordo sui livelli di servizio agli utenti in materia di TIC con- venuti tra la BLEs e la BAC; g. incarica il servizio d’acquisto competente; h. dirige la pianificazione e la gestione integrali del sistema durante il ciclo di vita di un sistema, assume la responsabilità del sistema fino alla conclusione dell’introduzione ed emana le direttive per l’attribuzione e l’introduzione del materiale dell’esercito nonché per la sua messa fuori servizio; i. propone al CEs, in collaborazione con le unità amministrative dell’Aggrup- pamento D, con armasuisse e con la PIO, l’attribuzione della designazione SEGRETO o CONFIDENZIALE al materiale dell’esercito classificato; j. stabilisce, in collaborazione con le unità amministrative dell’Aggruppa- mento D, con armasuisse e con la PIO, il materiale dell’esercito da designare come degno di protezione.
3. La Base logistica dell’esercito (BLEs), in qualità di committente e
fornitore di prestazioni: a. assicura la prontezza di base e d’impiego materiale mediante la disponibilità geografica e temporale del materiale dell’esercito; b. è responsabile dei dati logistici dell’Aggruppamento D e gestisce il control- ling logistico del materiale dell’esercito; c. emana, in collaborazione con armasuisse e sulla base delle conclusioni del GPI, i concetti di gestione dei sistemi; d. incarica di regola armasuisse dell’esecuzione del servizio delle modifiche oppure, per sistemi e piattaforme TIC prestabiliti e per le modifiche di im- portanza secondaria, attribuisce detto incarico alla BAC; e. assume la responsabilità globale dei costi d’esercizio della logistica e degli investimenti in mezzi logistici e assicura a tale scopo la gestione del ciclo di vita del materiale dell’esercito; f. dopo l’introduzione del materiale dell’esercito, assume, d’intesa con il SMPEs, la responsabilità del sistema e dirige da quel momento il GPI; g. assegna ad armasuisse, nel quadro della messa fuori servizio e d’intesa con il SMPEs e gli utenti, il mandato per la vendita o l’eliminazione; h. emana, nel quadro dell’utilizzazione, le disposizioni esecutive per la gestio- ne e il servizio delle modifiche; i. assicura l’applicazione delle direttive relative al materiale dell’esercito clas- sificato o degno di protezione.
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4. La Base d’aiuto alla condotta (BAC), in quanto fornitore centrale di
prestazioni informatiche del DDPS: a. assicura l’esercizio dei sistemi TIC prestabiliti, l’assistenza tecnica ai sistemi (piattaforma TIC) e la manutenzione rilevante ai fini dell’impiego dei siste- mi non attribuiti alla truppa; b. adempie compiti trasversali nell’ambito delle reti e della burotica e assicura il supporto agli utenti; c. fornisce contributi alla gestione del ciclo di vita a favore della BLEs.
5. Armasuisse, in quanto mandataria interna e servizio centrale
d’acquisto: a. assicura, mediante le risorse che le sono attribuite, l’approvvigionamento dell’esercito, tempestivo e orientato a principi economici, con il materiale necessario; b. analizza il mercato, valuta, collauda e acquista materiale dell’esercito e ne dirige l’introduzione nel quadro dei GPI. Assicura le competenze commer- ciali e tecniche necessarie per il processo di copertura del fabbisogno di ma- teriale dell’esercito; c. cura, in rappresentanza della Confederazione Svizzera, i contatti con l’indu- stria e con terzi e si presenta nei loro confronti in veste di committente; d. provvede a un’appropriata garanzia della qualità, dirige l’accettazione del materiale e lo consegna conformemente alla categorizzazione del progetto alla BLEs, incaricata della gestione; e. assicura, di regola per incarico della BLEs, il servizio delle modifiche e ga- rantisce le conoscenze tecniche necessarie durante l’intero ciclo di vita del materiale dell’esercito; f. provvede alla messa fuori servizio del materiale dell’esercito conformemen- te alle direttive del committente; g. assiste e consiglia il committente in tutte le questioni relative alla prontezza materiale e garantisce la sorveglianza tecnica dei sistemi; h. assicura le competenze tecnico-scientifiche per la valutazione, l’acquisto e l’eliminazione a favore dell’Aggruppamento D e di terzi e li informa perio- dicamente. Nel quadro del processo d’acquisto, il capo dell’armamento può far capo alla Com- missione dell’armamento in qualità di organo consultivo.
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6. Le forze armate, le unità amministrative dell’Aggruppamento D e
terzi legittimati, in qualità di utenti: a. iscrivono, in sintonia con le necessità della truppa, le loro necessità a medio termine nella pianificazione direttrice e nella pianificazione dei progetti; b. definiscono le loro necessità mediante determinando ’i requisiti militari e il capitolato d’oneri militare. Definiscono segnatamente il concetto d’impiego e d’istruzione e forniscono contributi per l’allestimento degli altri documenti militari di base; c. eseguono, per incarico dello SMPEs, le verifiche e le prove presso la truppa necessarie. Valutano le prestazioni del materiale dell’esercito nell’impiego e nell’istruzione e ne propongono la dichiarazione d’idoneità per la truppa; d. introducono, nel quadro del GPI, il nuovo materiale dell’esercito presso la truppa; e. appoggiano il processo di messa fuori servizio.
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