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AS 2007 787

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV), ordina:

Titolo primo: Campo d’applicazione

Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata (art. 1 cpv. 2 LRTV) 1 Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrisponden- te allo stato della tecnica.

2 Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che:

a. si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati:

1. segnali orari e dati metrologici sull’ambiente,

2. immagini meteorologiche fisse o animate,

3. numeri di chiamata d’emergenza,

4. indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell’amministra-

zione pubblica,

5. orari dei trasporti pubblici; e

b. non contengono né pubblicità né sponsorizzazioni.

Titolo secondo: Emittenza di programmi Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obbligo di notificazione

Art. 2 Obbligo di notificazione (art. 3 lett. a LRTV) 1 Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono fornire all’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) in particolare le seguenti indicazioni:

RS 784.401 1 RS 784.40; RU 2007 737

2006-3007 787

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a. il nome del programma e le linee generali del suo contenuto; b. il nome del responsabile redazionale; c. il domicilio o la sede dell’emittente; d. indicazioni che permettono al pubblico di prendere rapidamente e facilmente contatto con l’emittente, in particolare l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo del sito Internet; e. le modalità e la zona della diffusione tecnica; f. l’identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto, nonché le loro partecipazioni di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; g. l’identità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; h. le partecipazioni detenute dall’emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; i. la collaborazione con terzi in materia di programmi; j. l’effettivo del personale. 2 Per l’emittenza di un programma di una durata di 30 giorni al massimo, l’obbligo di notificazione è limitato alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-e.

3 L’Ufficio federale può pubblicare le indicazioni notificate.

4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) stabilisce quali modifiche della fattispecie sottoposta all’obbligo di notificazione devono essere comunicate all’Ufficio federale ed entro quale termine.

Art. 3 Indirizzo di corrispondenza (art. 3 lett. a LRTV)

Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono comunicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera per l’invio legalmente valido segnatamente di comu- nicazioni, citazioni e decisioni.

Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi

Art. 4 Protezione della gioventù (art. 5 LRTV) 1 Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmis- sioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico duran- te tutta la durata della trasmissione.

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2 Mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisione in abbonamento sono tenute a offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l’accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.

Art. 5 Quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti (art. 7 cpv. 1 LRTV) 1 Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche provvedono, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adegua- ti, affinché: a. almeno il 50 per cento del tempo d’antenna determinante sia riservato a ope- re svizzere o comunque europee; b. nei loro programmi, almeno il 10 per cento del tempo d’antenna determinan- te o almeno il 10 per cento dei costi dei programmi sia riservato a opere svizzere o comunque europee di produttori indipendenti. Una parte adeguata va riservata ad opere che risalgono al massimo a cinque anni. 2 Il tempo d’antenna determinante ai sensi del capoverso 1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext. 3 Nella relazione annuale le emittenti riferiscono all’Ufficio federale in che misura queste quote sono state raggiunte o sono stati fatti progressi rispetto all’anno prece- dente, motivano se del caso il non raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o per realizzare progressi. 4 Se le informazioni o le misure adottate per il raggiungimento delle quote stabilite non sono sufficienti, l’autorità di vigilanza prende provvedimenti conformemente all’articolo 89 capoverso 1 LRTV.

Art. 6 Obbligo di promuovere i film svizzeri (art. 7 cpv. 2 LRTV) 1 L’obbligo di promuovere i film svizzeri e i film coprodotti dalla Svizzera e dall’e- stero si applica a tutte le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche i cui programmi svizzeri o programmi mantello esteri propon- gono lungometraggi, documentari o film d’animazione. 2 Le emittenti di cui al capoverso 1 riferiscono nella relazione annuale sugli sforzi forniti nell’ambito della promozione cinematografica. L’Ufficio federale decide, d’intesa con l’Ufficio federale della cultura, l’importo di un’eventuale tassa di promozione cinematografica. Tutte le spese affrontate durante l’esercizio annuo per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di lungometraggi, documentari o film d’animazione svizzeri sono computate. 3 L’utilizzazione della tassa di promozione cinematografica è retta dall’articolo 15 capoversi 2 e 3 della legge del 14 dicembre 20012 sul cinema.

2 RS 443.1

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Art. 7 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR (art. 7 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LRTV) 1 La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è tenuta ad aumentare progressiva- mente sino a un terzo del tempo complessivo d’antenna la quota di trasmissioni televisive sottotitolate diffuse nell’ambito dei suoi programmi redazionali in ogni regione linguistica. Tale obbligo si applica anche alle emittenti televisive che tra- smettono il loro programma in collaborazione con la SSR secondo l’articolo 25 capoverso 4 LRTV. 2 La SSR è tenuta a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale. 3 La SSR è tenuta a trasmettere mensilmente in ogni lingua ufficiale almeno due film con descrizione audio per gli ipovedenti. La metà di questi film deve essere costitui- ta da film svizzeri. 4 I contenuti da sottotitolare e la portata delle altre prestazioni che la SSR deve fornire, come pure lo scadenziario di attuazione sono fissati in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Se entro sei mesi dall’entrata in vigore della LRTV non si è giunti a un accordo o se l’accordo è denunciato, il Dipar- timento stabilisce le prestazioni che la SSR deve fornire. 5 L'Ufficio federale esamina almeno ogni tre anni la possibilità di aumentare la quota delle trasmissioni televisive adattate alle esigenze dei disabili. Se la normativa vigente non sembra più adeguata, il Dipartimento incarica il Consiglio federale di modificarla.

Art. 8 Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive (art. 7 cpv. 3 LRTV)

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche che non trasmettono il loro programma in collaborazione con la SSR sono tenute a proporre agli audiolesi e agli ipovedenti almeno una volta alla settimana in orario di grande ascolto una trasmissione adattata alle loro esigenze.

Art. 9 Obblighi di diffusione (art. 8 cpv. 1 - 3 LRTV) 1 Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d’al- larme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare: a. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l’interven- to compete ai Cantoni; b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Cen- trale nazionale d’allarme (CENAL).

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2 L’autorità che ordina la diffusione secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestiva- mente e dettagliatamente. 3 Tutte le emittenti la cui zona di copertura è minacciata dal pericolo o colpita dal sinistro sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d’allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. Sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all’allenta- mento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene. 4 Se la situazione lo esige, l’autorità competente secondo il capoverso 1 può estende- re gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che operano nella zona interessata e diffondono programmi e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni.

Art. 10 Informazione nelle situazioni di crisi (art. 8 cpv. 4 LRTV) 1 Se in una situazione di crisi le condizioni tecniche o lo spazio disponibile non consentono più l’accesso diretto alle fonti d’informazione ufficiali della Confedera- zione nella stessa misura per tutte le emittenti, i primi programmi radiofonici della SSR hanno la priorità. 2 La Cancelleria federale garantisce che le emittenti non autorizzate abbiano accesso immediatamente e gratuitamente ai dati elettronici grezzi della SSR.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 11 Definizioni (art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV)

1 Non sono considerati pubblicità segnatamente:

a. i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi; b. i riferimenti relativi a trasmissioni specifiche in altri programmi della stessa azienda il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; c. i riferimenti relativi al materiale d’accompagnamento trasmessi senza con- troprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; d. brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all’emittente copra al massimo i costi di produzione. 2 Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso.

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3 Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive.

Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità (art. 9 LRTV) 1 La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell’ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità». 2 Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un’unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili come pubblicità. 3 Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un’unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi. 4 I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d’età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da mode- ratori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d’età.

Art. 13 Pubblicità a schermo ripartito (art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV) 1 La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che: a. la superficie pubblicitaria costituisca un’unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo; b. la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»; c. la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva. 2 La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose. 3 La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.

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Art. 14 Pubblicità interattiva (art. 9 cpv. 1 LRTV) 1 Se attivando un simbolo visualizzato sullo schermo il pubblico ha la possibilità di passare dal programma a uno spazio pubblicitario interattivo, le seguenti condizioni devono essere adempiute: a. dopo l’attivazione, il pubblico deve essere informato che lascia il program- ma televisivo per entrare in uno spazio commerciale; b. dopo l’informazione secondo la lettera a, il pubblico deve confermare la sua scelta di entrare nello spazio commerciale; c. l’interfaccia immediatamente successiva alla conferma non deve contenere alcuna pubblicità per prodotti o servizi che soggiacciono al divieto in mate- ria di pubblicità previsto dall’articolo 10 capoversi 1 e 2 LRTV. 2 Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano se il simbolo che permette di passare allo spazio pubblicitario interattivo è visualizzato nella parte redazionale del pro- gramma.

Art. 15 Pubblicità virtuale (art. 9 cpv. 1 LRTV) 1 La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.

2 La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:

a. la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi; b. è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registra- zione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento; c. la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini; d. all’inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la tra- smissione contiene pubblicità virtuale. 3 La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni reli- giose.

4 Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.

Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche (art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV)

1 La pubblicità per le bevande alcoliche non deve:

a. indirizzarsi espressamente ai minorenni; b. associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;

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c. mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli; d. attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali; e. incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l’astinenza o la moderazione; f. sottolineare il tenore alcolico. 2 Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti.

3 Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.

4 Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande

alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l’azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le perso- ne si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevan- de alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio.

Art. 17 Pubblicità politica (art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV) 1 Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popo- lari. 2 Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un’elezione popolare.

3 Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l’autorità competente rende nota la data della votazione.

Art. 18 Inserimento della pubblicità (art. 11 cpv. 1 LRTV) 1 Le trasmissioni possono essere interrotte dalla pubblicità se sono rispettate le seguenti restrizioni: a. i lungometraggi cinematografici e i telefilm, a condizione che non si tratti di serie, romanzi a puntate, programmi ricreativi o documentari, possono essere interrotti una volta dalla pubblicità se la durata programmata supera i 45 minuti. Un’interruzione supplementare è autorizzata se la trasmissione dura

90 minuti, una seconda interruzione se dura 110 minuti e in seguito ogni

45 minuti;

b. i notiziari, le trasmissioni di attualità politica, i documentari e le trasmissioni con contenuto religioso possono essere interrotte una volta dalla pubblicità se la durata programmata della trasmissione supera i 30 minuti. Un’interru- zione supplementare è autorizzata se la trasmissione dura 50 minuti, una seconda interruzione se dura 70 minuti e in seguito ogni 20 minuti; c. le altre trasmissioni possono essere interrotte al massimo ogni 20 minuti.

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2 Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può

essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 1, solo nelle pause.

3 Nelletrasmissioni composte di parti autonome, l’inserimento della pubblicità

secondo il capoverso 1 è autorizzato soltanto fra queste parti.

4 La diffusione di funzioni religiose non deve essere interrotta da pubblicità.

5 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza

concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione dei capoversi 1 lettera b e 4.

Art. 19 Durata della pubblicità (art. 11 cpv. 2 LRTV) 1 La pubblicità senza forme di pubblicità di lunga durata (spot pubblicitari) non deve superare il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano e 12 minuti in un’ora d’orologio. 2 Gli spot pubblicitari e le forme di pubblicità di lunga durata non devono insieme superare il 20 per cento del tempo d’antenna quotidiano. Le trasmissioni di televen- dita non sono comprese in questo calcolo.

3 Le trasmissioni di televendita non devono superare complessivamente tre ore al

giorno. Sono autorizzate al massimo otto trasmissioni di televendita al giorno. 4 Nei programmi di televendita forme di pubblicità diverse dalle offerte di televendi- ta non devono superare il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano.

5 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza

concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni riguardo alla durata della pubblicità.

Art. 20 Citazione dello sponsor (art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) 1 Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. 2 La citazione dello sponsor può contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor. In particolare non deve contenere asserzioni di natura pubblicitaria. 3 Durante la diffusione di una trasmissione televisiva, è consentito ricordare breve- mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati.

Art. 21 Inserimento di prodotti (art. 9 cpv. 1, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LRTV) 1 I beni e i servizi messi a disposizione da uno sponsor possono essere integrati nella trasmissione (inserimento di prodotti). L’inserimento di prodotti è considerato sponsorizzazione. Esso non deve tuttavia comportare un effetto pubblicitario per lo sponsor o per terzi.

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2 Le trasmissioni con inserimento di prodotti devono essere segnalate come tali

all’inizio della trasmissione. Nella citazione dello sponsor vanno in particolare segnalati i prodotti messi a disposizione dagli sponsor.

3 Nelle trasmissioni per bambini l’inserimento di prodotti è vietato.

Art. 22 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR (art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV) 1 Nei programmi televisivi della SSR le trasmissioni secondo l’articolo 18 capoverso 1 possono essere interrotte una volta dalla pubblicità se durano più di 90 minuti.

2 Nei programmi televisivi della SSR:

a. gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente l’8 per cento del tempo d’antenna quotidiano; b. tra le 18 e le 23 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente 12 minuti nell’arco di un’ora d’oro- logio; c. durante il resto della giornata gli spot pubblicitari non devono eccedere

12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio.

3 La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive.

4 La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.

5 La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale

autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. 6 Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un parte- nariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l’emittente del programma e l’organizzatore di una manifestazione pubblica l’emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe.

Art. 23 Pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 14 cpv. 3 LRTV)

Nell’ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata mediante i pro- venti del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni: a. le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma e disponibili su doman- da devono essere offerte con la citazione dello sponsor;

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b. le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale possono essere offerte invariate; c. la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di teletext sono autorizzate. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizza- zione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione; d. la concessione può prevedere altre eccezioni per le offerte presentate in col- laborazione con terzi senza scopo lucrativo, come pure per l’autopromo- zione.

Sezione 4: Obblighi in materia di emittenza di programmi

Art. 24 Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell’emittente (art. 16 LRTV) 1 Ogni trasferimento di capitale azionario, sociale o cooperativo o di diritti di voto per un volume di almeno il 5 per cento nel caso di un’emittente concessionaria o di almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione deve essere notificato. 2 Deve parimenti essere notificato ogni trasferimento che modifichi la posizione di dominanza economica all’interno dell’emittente.

3 La notificazione deve avvenire entro un mese.

4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al mas- simo a 200 000 franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.

Art. 25 Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall’emittente in altre aziende (art. 16 LRTV) 1 La partecipazione a un’altra azienda deve essere notificata se un’emittente conces- sionaria detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un’azienda o almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione. 2 Devono essere notificate anche tutte le modifiche delle partecipazioni sottoposte all’obbligo di notificazione secondo il capoverso 1.

3 La notificazione deve avvenire entro un mese.

4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al mas- simo a 200 000 franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.

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Art. 26 Obbligo d’informazione (art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV)

Sottostanno all’obbligo d’informazione secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera a LRTV anche le persone fisiche e giuridiche che sono attive sul mercato radiotelevi- sivo o in mercati affini e: a. nelle quali un’emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento o un’emittente senza concessione almeno un terzo del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto; b. detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o coopera- tivo o dei diritti di voto di un’emittente concessionaria o almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione.

Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti (art. 18 LRTV) 1 Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d’esercizio annue superano 200 000 franchi devono presentare una relazione annuale. 2 La relazione annuale di un’emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. il nome e il domicilio o la sede dell’emittente; b. l’identità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione; c. l’identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto del- l’emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro dete- nute in altre aziende mediatiche; d. le partecipazioni detenute dall’emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; e. l’adempimento delle esigenze di cui all’articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l’adempi- mento del mandato di prestazioni; f. il contenuto del programma; g. l’effettivo del personale; h. la collaborazione con terzi in materia di programmi; i. la modalità e la zona di diffusione; j. l’andamento degli affari; k. le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, pro- gramma, tecnica e amministrazione; l. i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione.

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3 La relazione annuale di un’emittente senza concessione deve segnatamente conte- nere le seguenti indicazioni: a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b e f–l; b. l’identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell’emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; c. le partecipazioni detenute dall’emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; d. l’adempimento delle esigenze di cui all’articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali. 4 L’Ufficio federale può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3.

5 Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale.

6 Il conto annuale contiene il bilancio e il conto economico secondo un piano conta- bile particolare, nonché il rapporto dell’ufficio di revisione. Il Dipartimento può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secon- do l’articolo 41 capoverso 2 LRTV. 7 La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all’Ufficio federa- le entro la fine di aprile dell’anno successivo.

Art. 28 Obbligo di registrazione (art. 20 LRTV)

1 Le emittenti con un programma musicale senza moderazione, senza pubblicità e

senza sponsorizzazione sono esentate dall’obbligo di registrazione. Il programma deve poter essere ricostruito mediante elenchi dei brani trasmessi.

2 Su domanda dell’autorità di vigilanza, le emittenti di cui al capoverso 1 sono

tenute a procurare e consegnare i titoli dei brani musicali trasmessi.

Sezione 5: Statistica sulla radiodiffusione

Art. 29 Organizzazione (art. 19 LRTV)

L’Ufficio federale assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l’articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l’Ufficio federale di statistica in applicazione dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sull’or- ganizzazione della statistica federale.

3 RS 431.011

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Art. 30 Raccolta dei dati (art. 19 LRTV) 1 Per allestire la statistica sulla radiodiffusione, l’Ufficio federale utilizza i dati ottenuti nell’esecuzione della legislazione sulla radiotelevisione, in particolare le informazioni raccolte nell’ambito dell’obbligo di notificazione e nelle relazioni annuali secondo l’articolo 27 capoversi 2 e 3.

2 L’Ufficio federale può:

a. rilevare presso le emittenti di programmi svizzeri altri dati necessari per la statistica sulla radiodiffusione; b. ricorrere ai dati ottenuti da altre autorità e organizzazioni nell’esecuzione del diritto federale. 3 Le emittenti mettono a disposizione dell’Ufficio federale, gratuitamente e nella forma richiesta, le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica sulla radiodiffusione.

Art. 31 Impiego dei dati (art. 19 LRTV) 1 I dati ottenuti esclusivamente per scopi statistici non possono essere impiegati per altri scopi, eccetto che sussista una base legale o l’emittente interessata abbia dato il suo consenso scritto. 2 Per garantire la protezione dei dati e il segreto statistico, l’Ufficio federale prende i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi contro il trattamento abusivo dei dati da esso impiegati. 3 L’Ufficio federale può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 per lavori statistici e scientifici per quanto sia garantito che i destinatari rispettano la protezione dei dati.

Art. 32 Pubblicazione dei risultati statistici (art. 19 LRTV) 1 L’Ufficio federale pubblica i risultati statistici d’interesse pubblico. Può renderli accessibili mediante una procedura di richiamo. 2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da esclu- dere qualsiasi identificazione di una persona fisica o giuridica, eccetto che i dati trattati siano stati resi accessibili al pubblico dall’Ufficio federale o dalla persona in questione oppure che essa vi acconsenta. 3 L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati statistici secondo il capoverso 1 è libera a condizione d’indicarne la fonte. L’Ufficio federale può prevedere eccezioni.

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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2007

Sezione 6: Conservazione dei programmi

Art. 33 (art. 21 LRTV)

L’Ufficio federale può concludere accordi sulle prestazioni con organizzazioni che assumono compiti nell’ambito dell’archiviazione di programmi e della conserva- zione di apparecchi di riproduzione secondo l’articolo 21 capoversi 2 e 4 LRTV. Gli accordi sulle prestazioni sono messi a pubblico concorso.

Sezione 7: Tassa di concessione

Art. 34 Riscossione della tassa di concessione (art. 15 e 22 LRTV) 1 Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un’emittente con- cessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. 2 La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell’an- no, la franchigia è ridotta pro rata. 3 La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell’anno civile precedente.

4 Nei primi due anni d’esercizio dell’emittente, l’importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall’esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l’importo è ecces- sivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. 5 Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l’anno in cui l’esercizio è cessato e per l’anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l’importo riscosso fino alla cessazione dell’esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. 6 L’Ufficio federale verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l’importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni.

Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione

Art. 35 (art. 28 cpv. 1 LRTV)

L’accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull’offerta editoriale destinata all’estero è concluso ogni volta per cinque anni sotto forma di accordo sulle prestazioni.

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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2007

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni

Art. 36 Programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro (art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV)

1 Una programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro deve diffe-

renziarsi a livello tematico, culturale e musicale dagli altri programmi radiofonici di emittenti concessionarie che sono captati nella zona di copertura interessata. Una simile programmazione deve in particolare tener conto delle minoranze linguistiche e culturali nella zona di copertura interessata.

2 In una simile programmazione radiofonica la diffusione della pubblicità non è

ammessa, ad eccezione dell’autopromozione che serve prevalentemente a consoli- dare il legame con il pubblico, compresi i riferimenti a partenariati ai sensi dell’articolo 22 capoverso 6. La concessione può prevedere la diffusione di pubblici- tà per le emittenti che forniscono un contributo particolare alla formazione di opera- tori dei media in una zona di copertura con meno di 75 000 abitanti di almeno

15 anni d’età.

Art. 37 Diffusione fuori della zona di copertura (art. 38 cpv. 5 LRTV)

I programmi radiofonici diffusi via etere di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone possono essere diffusi su linea anche fuori della loro zona di copertura.

Art. 38 Zone di copertura (art. 39 cpv. 1 LRTV)

Il Consiglio federale fissa nell’allegato della presente ordinanza il numero e l’estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni, nonché le modalità di diffusione.

Art. 39 Determinazione della partecipazione al canone (art. 40 LRTV)

1 La partecipazione annua al canone di un’emittente ammonta al massimo al 50 per

cento dei suoi costi d’esercizio. Per l’emittente di programmi televisivi nella cui zona di copertura l’adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato, questo valore può raggiungere al massimo il 70 per cento. Il valore massimo vincolante per l’emittente è fissato nella concessione. 2 Il Dipartimento riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente.

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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2007

Art. 40 Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione (art. 40 LRTV)

1 Il saldo delle partecipazioni al canone incassate dalla Confederazione, ma non

ancora distribuite secondo l’articolo 40 capoverso 1 LRTV è iscritto in un conto nel bilancio della Confederazione. 2 La rimunerazione è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile

20064 sulle finanze della Confederazione.

3 L’Ufficio federale pubblica il provento e l’utilizzazione delle partecipazioni al canone secondo il capoverso 1. 4 Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo la legge del 28 giugno 19675 sul Controllo delle finanze.

Art. 41 Obblighi del concessionario (art. 41 cpv. 1 LRTV) 1 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono alle- stire: a. un regolamento interno che definisca la ripartizione dei compiti e le respon- sabilità; b. uno statuto redazionale; e c. linee direttrici che descrivano le misure da prendere per adempiere il manda- to di prestazioni. 2 Il Dipartimento può fissare nella concessione altri obblighi che garantiscano la pluralità delle opinioni e dell’offerta, la protezione dell’indipendenza redazionale o l’adempimento del mandato di prestazioni. Può segnatamente esigere l’istituzione di una commissione consultiva per i programmi o di un’organizzazione istituzionale rappresentativa nelle zone con una sola emittente con partecipazione al canone. 3 Il Dipartimento può vietare nella concessione la diffusione di determinati generi di trasmissioni che sono contrari all'adempimento del mandato di prestazioni.

Art. 42 Produzione di programmi del concessionario (art. 44 cpv. 1 lett. a LRTV)

Il programma di un’emittente con mandato di prestazioni, diffuso in orario di grande ascolto deve di regola essere prodotto prevalentemente nella zona di copertura.

Art. 43 Procedura di rilascio della concessione (art. 45 cpv. 1 LRTV)

1 L’Ufficio federale indice il concorso pubblico.

2 Il concorso pubblico relativo a una concessione deve indicare perlomeno:

4 RS 611.01 5 RS 614.0

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a. l’estensione della zona di copertura e il tipo di diffusione; b. il contenuto del mandato di prestazioni; c. per le concessioni secondo l’articolo 38 LRTV, l’importo della partecipazio- ne annua al canone e la sua quota massima rispetto ai costi d’esercizio del- l’emittente; d. la durata della concessione; e. i criteri d’aggiudicazione. 3 Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all’esame della sua candi- datura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l’Ufficio federale può, dopo aver invano accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura. 4 L’Ufficio federale trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate indicazioni non siano trasmesse. Al termi- ne della procedura, il candidato ha la possibilità di esprimersi sulle osservazioni formulate dalle cerchie interessate. 5 Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione inter- vengono cambiamenti straordinari, l’autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura.

Art. 44 Concessioni di breve durata (art. 45 cpv. 2 LRTV) 1 L’Ufficio federale può rilasciare concessioni di breve durata per l’emittenza di programmi radiofonici locali o regionali diffusi su onde ultracorte (OUC). Un pro- gramma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo nell’arco di 60 giorni al massimo.

2 Le concessioni di breve durata sono di regola rilasciate su domanda.

3 Una concessione di breve durata può essere rilasciata segnatamente in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura per sostenere le attività di inse- gnamento e di formazione o nell’ambito di attività giovanili.

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) 1 I programmi con diritto d’accesso e i servizi abbinati sottoposti all’obbligo di diffusione secondo l’articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. 2 Il Dipartimento disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddi- sfacente dei programmi con diritto d’accesso e dei servizi abbinati sottoposti all’ob-

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bligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di pro- gramma e di diffusione.

Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) 1 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d’accesso, l’emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: a. la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; b. diversi canali sonori; c. il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; d. i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV; e. per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; f. il sistema Dolby Digital; g. le informazioni per la guida elettronica dei programmi.

2 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza

diritto d’accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV.

3 Il Dipartimento può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate

tecnologie eccezioni all’obbligo di diffusione per i servizi abbinati.

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere Sezione 1: Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione

Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi (art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC) 1 Il Consiglio federale emana direttive sull’utilizzazione delle frequenze di radioco- municazione che, secondo il piano nazionale d’attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC6), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze. 2 La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consul- tate prima dell’emanazione delle direttive. 3 Le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il

6 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

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Dipartimento ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell’utilizzazione concreta delle frequenze.

Art. 48 Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi (art. 55 cpv. 2 LRTV) 1 Per il calcolo dell’indennizzo in funzione dei costi secondo l’articolo 55 capoverso 2 LRTV sono computabili i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti). Questi costi comprendono: a. i costi supplementari delle parti dell’impianto utilizzate dall’emittente; e b. una quota proporzionale dei costi comuni e dei costi generali.

2 I costi di cui al capoverso 1 sono fissati secondo i seguenti principi:

a. i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente; b. gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili; c. la durata dell’ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti; d. i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili; e. la rimunerazione del capitale investito è effettuata secondo le aliquote usuali del settore. 3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi con diritti d’accesso separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente alle emittenti le spese causate dalla diffusione dei programmi. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi ricono- sciuti della migliore prassi.

Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

Art. 49 (art. 57 LRTV) 1 Un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segna- le d’emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. 2 Il Dipartimento fissa le spese minime per utente in base alle quali l’emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. 3 Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in funzio- ne delle spese per utente. Le spese d’esercizio dell’anno precedente per la diffusione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo. Un contri- buto non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d’esercizio.

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4 Se un’emittente ha diritto a un contributo, l’Ufficio federale lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l’emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell’ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secon- do il capoverso 3, per l’anno in questione l’emittente non ha diritto al contributo. 5 Nei primi due anni d’esercizio di un’emittente, le sue spese d’esercizio iscritte nel preventivo per l’anno di contributo, stimate sull’intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficien- te, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell’ambito dei crediti disponibili.

Sezione 3: Contributi agli investimenti per nuove tecnologie

Art. 50 Condizioni (art. 58 LRTV)

1 I contributi agli investimenti per nuove tecnologie secondo l’articolo 58 LRTV

possono essere versati alle emittenti che nell’ambito della loro concessione secondo gli articoli 38, 43 o 107 LRTV diffondono o fanno diffondere programmi radiotele- visivi mediante nuove modalità di trasmissione via etere ritenute molto importanti per la futura diffusione di programmi. 2 Il Dipartimento designa le modalità di trasmissione degne di promozione secondo il capoverso 1 e fissa il periodo di promozione.

3 Il Dipartimento fissa previamente a partire da quando una nuova tecnologia di

diffusione in una zona di copertura è finanziabile e l’emittente interessata perde il diritto al contributo. Per determinare i valori limite, il Dipartimento tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di copertura, dell’estensione della stessa, del fabbisogno di investimenti per la nuova tecnologia, nonché del tipo di finanziamento del programma. 4 I contributi agli investimenti per una determinata nuova modalità di trasmissione possono essere versati a un’emittente al massimo per dieci anni.

Art. 51 Procedura (art. 58 LRTV)

1 Su domanda dell’emittente, è versato un contributo per l’ammortamento degli

investimenti in una rete di trasmettitori. 2 Un contributo copre la metà dei costi d’ammortamento dell’emittente per gli inve- stimenti computabili rilevanti. Se il credito disponibile dell’Ufficio federale non è sufficiente per soddisfare le pretese di tutte le emittenti aventi diritto, nell’anno interessato i contributi sono ridotti in modo lineare. 3 Una decisione di assegnazione del contributo è valida per cinque anni. I contributi sono versati in rate annue conformemente ai tassi di ammortamento riconosciuti nella decisione per quanto le condizioni di cui all’articolo 50 capoversi 2–4 siano

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adempiute e gli impianti di trasmissione siano esercitati dall’emittente conforme- mente all’obiettivo del sostegno accordato. 4 Alla scadenza del periodo di contributo secondo il capoverso 3, il sostegno alla rete di trasmettitori può essere prorogato su domanda dell’emittente.

Capitolo 3: Diffusione su linea

Art. 52 Programmi di emittenti estere (art. 59 cpv. 2 LRTV)

1 Sono considerati programmi esteri che secondo l’articolo 59 capoverso 2 LRTV

devono essere diffusi su linea i programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera che contribuiscono in modo particolare all’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale, segnatamente: a. riferendo in modo approfondito su fenomeni sociali, politici, economici o culturali nell’ambito di formati redazionali onerosi; b. accordando ampio spazio a produzioni artistiche di film; c. fornendo contributi redazionali particolari all’educazione del pubblico; d. diffondendo contributi redazionali particolari per i giovani, gli anziani o le persone affette da deficienze sensorie; o e. diffondendo regolarmente contributi svizzeri o occupandosi regolarmente di temi svizzeri. 2 I programmi esteri secondo il capoverso 1 e la zona in cui devono essere diffusi su linea sono elencati nell’allegato.

Art. 53 Numero massimo di programmi con diritto di accesso (art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV)

Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV è di: a. per la diffusione analogica di programmi radiofonici: 25; b. per la diffusione digitale di programmi radiofonici: 50; c. per la diffusione analogica di programmi televisivi: 25; d. per la diffusione digitale di programmi televisivi: 30.

Art. 54 Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione (art. 59 cpv. 4 LRTV) 1 Sono obbligati alla diffusione i fornitori di servizi di telecomunicazione che dif- fondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche. 2 Su domanda, l’Ufficio federale può esonerare parzialmente un fornitore di servizi di telecomunicazione dall’obbligo di diffondere gratuitamente i programmi in una

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determinata zona per quanto la diffusione di tutti programmi non possa ragionevol- mente essere pretesa per motivi di capacità.

Art. 55 Attribuzione dei canali (art. 62 LRTV)

Il Dipartimento determina i programmi che hanno diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea.

Capitolo 4: Preparazione tecnica

Art. 56 Interfacce aperte e specificazione tecnica (art. 64 LRTV) 1 Se il fornitore di servizi di telecomunicazione utilizza una procedura di preparazio- ne tecnica diversa da quella dell’emittente, i programmi e i servizi abbinati devono essere diffusi in modo che il pubblico possa utilizzarli in una qualità corrispondente alle esigenze di cui all’articolo 45. 2 Se esistono norme internazionali relative a interfacce aperte o a dispositivi o servi- zi che servono alla preparazione tecnica dei programmi, il Dipartimento può dichia- rare tali norme obbligatorie se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni. 3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione permette all’emittente di gestire le sue relazioni con la clientela. Essi disciplinano contrattualmente l’attuazione tecnica e commerciale di tale gestione. Il Dipartimento può emanare disposizioni tecniche e amministrative. 4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può utilizzare per altri scopi i dati ricevuti in relazione all’applicazione del capoverso 3 e in particolare non può tra- smetterli ad altre unità aziendali, filiali, imprese partner o a terzi.

Titolo quarto: Ricezione dei programmi

Art. 57 Apparecchi atti a ricevere programmi (art. 68 cpv. 1 LRTV)

Sottostanno all’obbligo di pagare il canone e all’obbligo di annuncio per la ricezione di programmi radiotelevisivi: a. gli apparecchi destinati alla ricezione di programmi o comprendenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione; b. gli apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la pluralità dei programmi captabili e la qualità di ricezione.

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Art. 58 Ricezione privata, nell’ambito dell’attività professionale e per utilizzo commerciale (art. 70 cpv. 2 LRTV) 1 La ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che ha effettuato l’annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti. 2 La ricezione è considerata nell’ambito dell’attività professionale se i programmi radiotelevisivi sono captati nell’azienda a scopo di intrattenimento o di informazione del personale. 3 La ricezione è considerata per utilizzo commerciale se i programmi radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi. Al riguardo si distinguono tre categorie: a. Categoria I: 1–10 apparecchi di ricezione; b. Categoria II: 11–50 apparecchi di ricezione; c. Categoria III: più di 51 apparecchi di ricezione.

Art. 59 Importo del canone (art. 70 LRTV) 1 Il canone mensile per la ricezione privata, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, ammonta a: franchi

a. per la ricezione radiofonica 13.75 b. per la ricezione televisiva 23.84 2 Il canone mensile per la ricezione nell’ambito dell’attività professionale, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, ammonta a: franchi

a. per la ricezione radiofonica 18.20 b. per la ricezione televisiva 31.59 3 Il canone mensile per la ricezione per utilizzo commerciale, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, ammonta a franchi: Categoria I Categoria II Categoria III

a. per la ricezione radiofonica 18.20 30.32 41.86 b. per la ricezione televisiva 31.59 52.63 72.66

Art. 60 Obbligo di annuncio (art. 68 cpv. 3 LRTV) 1 Le modifiche della fattispecie devono essere annunciate per scritto all’organo di riscossione del canone. 2 Per la ricezione nell’ambito dell’attività professionale o per utilizzo commerciale, ogni unità commerciale deve fare un annuncio.

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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2007

Art. 61 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione (art. 68 cpv. 4 e 5 LRTV)

1 Il canone è esigibile il primo giorno di ogni mese.

2 Se ha omesso di fatturare il canone, l’ha fatturato indebitamente o ha commesso un errore di calcolo, l’organo di riscossione procede al ricupero o al rimborso dell’im- porto corrispondente. 3 Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall’esigibilità del canone ed è di cinque anni.

Art. 62 Emolumenti per sollecito ed esecuzione (art. 68 cpv. 1 LRTV)

1 L’organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti per:

franchi

a. un sollecito di pagamento scritto 5.– b. esazione forzata giustificata 20.– 2 L’organo di riscossione del canone ne informa previamente per scritto le persone sottoposte all’obbligo di pagare il canone.

Art. 63 Esenzione dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio (art. 68 cpv. 6 LRTV)

Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio: a. le persone domiciliate all’estero che soggiornano in Svizzera al massimo

90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione;

b. gli ospiti delle case di cura che abbisognano di cure corrispondenti al terzo o quarto livello conformemente agli articoli 9 capoverso 4 e 9a capoverso 2 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 19957 sulle prestazioni; c. le autorità federali per la ricezione di programmi radiotelevisivi in locali di servizio e di soggiorno; d. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari, nonché le organizzazioni internazionali che hanno concluso con la Confede- razione un accordo di sede; e. il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappre- sentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sem- pre che non si tratti di cittadini svizzeri.

7 RS 832.112.31

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Art. 64 Esenzione su domanda dall’obbligo di pagare il canone (art. 68 cpv. 6 LRTV)

1 Su domanda scritta, l’organo di riscossione del canone esenta dall’obbligo di

pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 marzo 19658 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e presentano una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari. 2 Se la domanda è accolta, l’obbligo di pagare il canone termina l’ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda di esenzione.

3 Chi presenta una domanda di prestazioni complementari alla competente autorità

può depositare contemporaneamente una domanda di esenzione dal canone all’orga- no di riscossione del canone. Questi sospende la procedura sino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di prestazioni complementari. 4 L’organo di riscossione del canone controlla a intervalli regolari se le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di pagare il canone sono ancora adempiute.

Art. 65 Organo di riscossione del canone (art. 69 cpv. 1 LRTV) 1 Il Dipartimento designa un organo esterno all’Amministrazione federale incaricato di riscuotere il canone. La designazione ufficiale di tale organo è «Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi». 2 L’organo di riscossione del canone è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

a. trattare gli annunci; b. emanare le decisioni relative alla riscossione del canone e alle esecuzioni forzate; c. procedere in via d’esecuzione forzata contro i debitori in mora; d. versare i proventi del canone alla SSR e all’Ufficio federale; e. denunciare all’Ufficio federale eventuali infrazioni all’obbligo di annuncio. 3 I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell’organo di riscossione del canone sono disciplinati in un contratto concluso tra il Dipartimento e l’organo stesso.

4 Su mandato delle società di gestione riconosciute, l’organo di riscossione del

canone è autorizzato a riscuotere insieme al canone anche le indennità per i diritti d’autore per la ricezione di programmi radiotelevisivi. I dettagli sono fissati in un contratto concluso tra l’organo di riscossione del canone e le società di gestione.

8 RS 831.30

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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2007

Art. 66 Accesso ai dati (art. 69 cpv. 1-4 LRTV) 1 Il trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione del canone e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali. 2 L’organo di riscossione del canone, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 65 capoverso 2, può: a. comunicare alle società di gestione riconosciute i dati trattati ai fini della riscossione delle indennità per i diritti d’autore per la ricezione di programmi radiotelevisivi; e b. trasmettere tali dati all’organo competente ai fini della riscossione di tasse d’uso per la ricezione via etere (art. 71 LRTV). 3 L’organo di riscossione del canone deve comunicare gratuitamente a un eventuale suo subentrante i dati necessari per la riscossione del canone e renderli tempestiva- mente accessibili in forma elettronica. Esso è in particolare tenuto a fornirgli, dietro adeguato compenso, il personale e gli strumenti organizzativi indispensabili per proseguire il compito affidatogli e a mettergli a disposizione l’infrastruttura tecnica e informatica necessaria a tal fine. Su domanda, il compenso è fissato dall’Ufficio federale.

Art. 67 Conti e vigilanza (art. 69 cpv. 5 LRTV) 1 L’organo di riscossione del canone tiene un conto indipendente dei proventi del canone e delle spese risultanti dall’esame degli annunci e dalla riscossione del canone. Eventuali altre attività devono essere separate contabilmente dalla riscossio- ne del canone. 2 L’organo di riscossione del canone consente all’Ufficio federale di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità dei conteggi. 3 Il conteggio annuo del canone deve essere presentato per approvazione all’Ufficio federale.

9 RS 235.1

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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2007

Titolo quinto: Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi Capitolo 1: Accesso agli avvenimenti pubblici

Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV) 1 Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contri- buto di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all’avve- nimento. 2 Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l’evento nel suo insieme. Se l’avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno. 3 La sintesi può essere diffusa solo al termine dell’avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante.

Art. 69 Accesso diretto all’avvenimento pubblico (art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV) 1 Le emittenti terze che chiedono di avere accesso diretto all’avvenimento pubblico per poterne riferire in sede di cronaca devono annunciarsi al più tardi 48 ore prima dell’inizio dell’avvenimento. L’organizzatore dell’avvenimento pubblico e l’emit- tente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d’esclusiva decidono al più tardi 24 ore prima dell’inizio dell’avvenimento se le condizioni tecniche e lo spazio disponile consentono l’accesso diretto. Se non esistono già accordi contrat- tuali, essi danno la priorità alle emittenti terze in grado di garantire la maggiore copertura possibile in Svizzera. 2 L’accesso diretto delle emittenti terze non deve pregiudicare lo svolgimento del- l’avvenimento e l’esercizio dei diritti di prima diffusione e dei diritti di esclusiva.

Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi (art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV) 1 L’organizzatore dell’avvenimento pubblico e l’emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d’esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposi- zione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell’avvenimento. 2 L’emittente terza assume i costi causati dall’accesso al segnale. Questi costi com- prendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un inden- nizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi.

Art. 71 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73 cpv. 1 LRTV) 1 Il libero accesso a un avvenimento di grande importanza sociale è assicurato se almeno l’80 per cento delle economie domestiche in ogni regione linguistica può captare la trasmissione senza spese supplementari.

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2 Gli avvenimenti di grande importanza sociale devono di norma essere accessibili al pubblico in diretta integrale o parziale. La trasmissione differita parziale o integrale è sufficiente se vi è un interesse pubblico. 3 Se non è in grado di garantire il libero accesso, l’emittente che ha concluso un contratto di esclusiva per la diffusione dell’avvenimento deve mettere a disposizione di una o più altre emittenti il segnale di trasmissione a condizioni adeguate.

Capitolo 2: Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica

Art. 72 Formazione e perfezionamento dei programmisti (art. 76 LRTV)

L’Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento dei programmisti, in primo luogo mediante accordi di prestazioni pluriennali con istituzioni che offro- no costantemente un ampio ventaglio di corsi di formazione e perfezionamento nel settore del giornalismo d’informazione per la radio e la televisione.

Art. 73 Ricerca mediatica (art. 77 LRTV) 1 Di regola, almeno la metà dei proventi della tassa di concessione è utilizzata per sostenere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo. 2 Sono segnatamente sostenuti i progetti di ricerca scientifici i cui risultati fornisco- no indicazioni sull’evoluzione della radiotelevisione nell’ambito dei programmi, della società, dell’economia e della tecnica e permettono quindi all’amministrazione e al settore di reagire a tali sviluppi. 3 L’Ufficio federale decide dell’attribuzione dei contributi ai progetti di ricerca. I contributi sono di regola attribuiti sulla base di un concorso pubblico; l’Ufficio federale può fissare temi prioritari e determinare la quota massima di un contributo rispetto ai costi computabili di un progetto di ricerca.

Capitolo 3: Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva

Art. 74 (art. 78 - 81 LRTV) 1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (Fondazione) e le imprese da essa dominate devono presentare al Dipartimento entro la fine di aprile dell’anno successivo un rapporto annuale e il conto annuale. Il regolamento della Fondazione fissa il contenuto e la forma del rapporto. La Fondazione e le imprese da essa domi- nate sottostanno all’obbligo d’informazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LRTV.

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2 I risultati più importanti che la Fondazione deve pubblicare una volta all’anno secondo l’articolo 79 capoverso 1 LRTV concernono perlomeno: a. le possibilità di ricezione di programmi radiotelevisivi e l’uso di tali possi- bilità da parte della popolazione residente in Svizzera; b. l’utenza rispetto ai programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie e a quelli di altre emittenti che devono essere captati in Svizzera. Tali dati sono espressi in penetrazione, durata di utilizzazione e quota di mercato. I dati di utenza secondo i giorni della settimana, i gruppi di programma e le caratteristiche sociodemografiche devono essere classificati per regioni lin- guistiche. I dati dei programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie devono essere presentati secondo le zone di copertura. 3 Il Dipartimento disciplina i dettagli. 4 Il regolamento della Fondazione deve stabilire quali dati: a. sono considerati sufficienti per le emittenti e la ricerca scientifica secondo l’articolo 78 capoverso 2 LRTV; b. sono considerati fondamentali e devono essere messi a disposizione a prezzi volti a coprire le spese secondo l’articolo 79 capoverso 2 LRTV.

Titolo sesto: Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Art. 75 Composizione (art. 82 LRTV)

Nella nomina dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva il Consiglio federale provvede a un’adeguata rappresentanza di entrambi i sessi e delle diverse regioni linguistiche.

Art. 76 Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione (art. 83 cpv. 1 lett. b e 91 LRTV)

Il regolamento dell’Autorità di ricorso (art. 85 cpv. 2 LRTV) disciplina i particolari della nomina e dell’attività dei tre organi di mediazione e la loro vigilanza.

Art. 77 Spese di procedura degli organi di mediazione (art. 93 cpv. 5 LRTV) 1 Gli organi di mediazione si finanziano mediante la fatturazione di cui all’artico- lo 93 capoverso 5 LRTV. 2 Essi fatturano alle emittenti interessate le spese di procedura in base al tempo impiegato.

3 La tariffa oraria è di 200 franchi.

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Titolo settimo: Emolumenti amministrativi

Art. 78 Principio (art. 100 LRTV) 1 Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l’articolo 100 LRTV sono calcola- ti in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa oraria è di 260 franchi.

3 Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento ammi- nistrativo se con il suo comportamento l’emittente genera un onere straordinario. 4 Per rilevare i dati di un’emittente sottoposta all’obbligo di notificazione e le modi- fiche della fattispecie secondo l’articolo 2, l’Ufficio federale riscuote un emolumen- to amministrativo se con il suo comportamento l’emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento. 5 Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L’Ufficio federale ne informa previamente la persona assoggettata.

Art. 79 Riduzione dell’emolumento amministrativo (art. 100 LRTV) 1 Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all’emit- tenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di 104 franchi.

2 Possono beneficiare di una riduzione supplementare dell’emolumento amministra-

tivo di cui al capoverso 1 e di una riduzione degli emolumenti relativi allo svolgi- mento di altre attività: a. le emittenti cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un pro- gramma senza pubblicità; b. le emittenti che provano di avere ricavi d’esercizio inferiori a 1 milione di franchi. I ricavi d’esercizio comprendono le entrate legate alle attività dell’azienda, in particolare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.

Art. 80 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti (art. 100 LRTV)

Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

200410 sugli emolumenti.

10 RS 172.041.1

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Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 81 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 ottobre 199711 sulla radiotelevisione è abrogata.

Art. 82 Disposizione transitoria Sino al 31 dicembre 2007 gli assoggettati al canone per la ricezione nell’ambito dell’attività professionale e per utilizzo commerciale secondo l’articolo 58 capover- si 2 e 3 devono versare un canone pari all’importo previsto per la ricezione nell’ambito dell’attività professionale (art. 58 cpv. 2).

Art. 83 Entrata in vigore (art. 114 cpv. 2 LRTV)

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

11 RU 1997 2903, 1999 1845, 2001 1680, 2002 1915 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959 4395

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Allegato (art. 52 cpv. 2)

Elenco dei programmi esteri che devono essere diffusi su linea

In tutta la Svizzera: – ARTE – 3Sat – TV5 – ARD – ORF 1 – France 2 – Rai Uno Nella lingua della rispettiva regione linguistica: – Euronews

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