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AS 2008 1811

Ordinanza dell'AFD sulle dogane

Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)

Modifica dell’11 aprile 2008

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD), visti gli articoli 25 capoversi 1 e 3 nonché 28 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), ordina:

I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20072 sulle dogane è modificata come segue:

Sezione 3a: Dichiarazione doganale nel traffico nella zona di confine

Art. 24a Predichiarazione nel traffico rurale di confine (art. 25 cpv. 1 e 3, 28 cpv. 1 e 2 nonché 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 118 OD) 1 Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva o vino deve dichiarare anticipatamente, per scritto e mediante il modulo previsto a tal fine, all’ufficio doganale indicato sul certificato di reddito (art. 118 cpv. 1 lett. b OD): a. la natura e la quantità delle merci; e b. l’ora e il luogo del passaggio di frontiera. 2 La predichiarazione può essere trasmessa via fax o elettronicamente oppure conse- gnata direttamente all’ufficio doganale. Essa vale come dichiarazione doganale. 3 La dichiarazione doganale è considerata accettata ai sensi dell’articolo 33 capo- verso 2 LD nel momento in cui giunge, debitamente compilata, all’ufficio doganale. 4 La predichiarazione deve giungere all’ufficio doganale al più tardi due ore prima dell’importazione; ciò vale anche per le merci importate al di fuori degli orari d’apertura dell’ufficio doganale. L’importazione delle merci dichiarate deve avve- nire entro un’ora dall’orario d’importazione indicato nella predichiarazione. 5 Il gestore deve informare l’ufficio doganale in merito a tutti i cambiamenti relativi all’ora o al luogo del passaggio di frontiera nonché alla natura e alla quantità delle merci dichiarate. La notifica dei cambiamenti può avvenire per scritto o telefonica- mente e deve giungere all’ufficio doganale prima dell’importazione delle merci. Per