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AS 2008 2265

Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione

Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione

del 21 dicembre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:

I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 giugno 19322 sull’alcool

Art. 42 e 46 Abrogati

Art. 57 cpv. 1 lett. a

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all’in- grosso di bevande distillate;

2. Legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente

Art. 30f cpv. 4 e 30g cpv. 2 Abrogati

2006-2250 2265

Soppressione e semplificazione delle procedure d’autorizzazione. LF RU 2008

3. Legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque

Art. 7 cpv. 2 2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell’autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permet- tono, possono essere immesse in un’acqua superficiale; in tal caso occorre provvede- re per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta con- sentano di far defluire l’acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Can- tone necessitano del permesso dell’autorità cantonale.

4. Legge del 13 marzo 19645 sul lavoro

Art. 5 cpv. 1

1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali

sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell’autorità cantonale.

Art. 7 cpv. 1, secondo e terzo periodo e 3, secondo periodo 1… Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente desi- gnate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità canto- nali quali condizioni per l’approvazione dei piani.

3 … L’autorità cantonale dà il permesso d’esercizio se la costruzione e

gli impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.

5. Legge del 20 giugno 19336 sul controllo dei metalli preziosi

Titolo prima dell’art. 24 Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione

Art. 24 Fabbricazione di Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrial- prodotti della fusione mente prodotti della fusione.

1. Patente di

fonditore

4 RS 814.20 5 RS 822.11 6 RS 941.31

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Art. 25 cpv. 1

1 Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le

società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni7, nonché le società straniere paragonabili.

Art. 26 cpv. 1 e 3

1 La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale

per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.

3 Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel

Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 27, 28 e 30 Abrogati

Art. 34 cpv. 1

1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla

procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione del titolo. Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficia- li di titoli compiute all’estero.

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo

2 … Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigi-

lare sulla determinazione del titolo dei prodotti della fusione. …

Art. 41, terzo periodo … Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore. …

Art. 48 e. Commercio Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso senza patente o permesso d’esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie ope- razioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la multa.

7 RS 220

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Soppressione e semplificazione delle procedure d’autorizzazione. LF RU 2008

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 aprile 2008.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2008.9

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 FF 2008 27 9 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

20 mag. 2008.

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