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AS 2008 2515

Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

Traduzione1

Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT)

Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 5 ottobre 20072 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 31 marzo 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008

Le Parti contraenti, desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, riconoscendo la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, sociali, culturali e tecnolo- gici, riconoscendo quanto profondamente incidano sulla produzione e sull’utilizzazione delle esecuzioni e dei fonogrammi lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e un superiore pubblico interesse, in parti- colare in materia di istruzione, ricerca e accesso all’informazione, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Rapporto con altre convenzioni

1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci

incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione3, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: «Con- venzione di Roma»). 2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

RS 0.231.171.1

1 Dal testo originale francese (RO 2008 2515).

2 RU 2008 2497 3 RS 0.231.171

2005-2772 2515

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3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiu- dicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati.

Art. 2 Definizioni Ai sensi del presente trattato, si intende per: a. «artisti interpreti o esecutori», gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressio- ni di folclore; b. «fonogramma», qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorpo- rata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva; c. «fissazione», l’incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo; d. «produttore di fonogrammi», la persona fisica o giuridica che prende l’iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni; e. «pubblicazione» di un’esecuzione fissata o di un fonogramma, la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esempla- ri di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente; f. «radiodiffusione», la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per «radiodiffusione» si intende altresì la trasmissione via satellite. Per «radio- diffusione» si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qua- lora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall’organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; g. «comunicazione al pubblico» di un’esecuzione o di un fonogramma, la tra- smissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffu- sione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazio- ne di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15, si intende per «comunicazione al pubblico» anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.

Art. 3 Beneficiari della protezione 1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi che siano cittadini di altre Parti contraenti. 2. Per cittadini di altre Parti contraenti si intendono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi che soddisfano i requisiti per la tutela istituita dalla Convenzione di Roma, ove tutte le Parti contraenti del presente trattato siano Stati contraenti della Convenzione stessa. Ai fini della determinazione dei suddetti requi-

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siti, le Parti contraenti si attengono alle definizioni di cui all’articolo 2 del presente trattato. 3. Le Parti contraenti che si avvalgono delle facoltà di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione di Roma o che si avvalgono, ai sensi del suo articolo 5, dell’articolo 17 della Convenzione stessa, possono depositare la notifica ivi prevista presso il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Art. 4 Trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parte contraenti, secondo la definizione di cui all’articolo 3 paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un’equa remunerazione di cui all’articolo 15. 2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un’altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall’articolo 15 paragrafo 3.

Capo II Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Art. 5 Diritti morali 1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l’artista interprete o esecutore, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecu- zioni fissate in fonogrammi, conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’esecu- zione, salvo che l’omissione sia dettata dal modo d’uso dell’esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione che rechi pregiudizio alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all’artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell’artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del para- grafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’artista. 3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono discipli- nati dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta.

Art. 6 Diritti patrimoniali sulle esecuzioni non fissate Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni:

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i. la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un’esecuzione radiodiffusa; ii. la fissazione della loro esecuzione non fissata.

Art. 7 Diritto di riproduzione Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riprodu- zione diretta o indiretta delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma.

Art. 8 Diritto di distribuzione 1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà. 2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contra- enti di determinare le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’originale dell’esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell’artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.

Art. 9 Diritto di noleggio 1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso dell’artista. 2. In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte contraente vige un sistema di equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori per il noleggio di esemplari delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi, tale sistema può essere man- tenuto, purché il noleggio a scopo di lucro dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti.

Art. 10 Diritto di messa a disposizione Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fono- grammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Capo III Diritti dei produttori di fonogrammi

Art. 11 Diritto di riproduzione I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma.

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Art. 12 Diritto di distribuzione 1. I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà. 2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contra- enti di determinare le condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà del fonogramma originale o di un esemplare dello stesso, con il consenso del produttore, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.

Art. 13 Diritto di noleggio 1. I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso del produttore. 2. In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte vige un sistema di equa remunerazione dei produttori di fonogrammi per il noleggio di esemplari dei loro fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto, purché il noleggio dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione dei produt- tori.

Art. 14 Diritto di messa a disposizione I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a dispo- sizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Capo IV Disposizioni comuni

Art. 15 Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico

1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente

o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pub- blico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico. 2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazio- nale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso. 3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell’OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l’applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

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4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fono- grammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Art. 16 Limitazioni e eccezioni 1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche. 2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle esecuzioni o dei fonogrammi e non compor- tino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell’artista interprete o esecu- tore e del produttore di fonogrammi.

Art. 17 Durata della protezione 1. La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui l’esecuzione è stata fissata su fonogramma. 2. La durata della protezione da concedere ai produttori di fonogrammi in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato pubblicato il fonogramma ovvero, in difetto di pubblica- zione entro 50 anni dalla fissazione del fonogramma, a decorrere dalla fine dell’anno della fissazione.

Art. 18 Obblighi in materia di misure tecnologiche Le Parti contraenti prevedono un’adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l’elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di fonogrammi ai fini dell’esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato e dalla Convenzione di Berna e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro esecuzioni e fonogrammi, atti non autorizzati dai suddetti artisti e produttori o vietati per legge.

Art. 19 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono un’adeguata tutela giuridica e precostituiscono

mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato: i. rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso;

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ii. distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso, esecuzioni, esemplari di esecuzioni fissate o fonogrammi, sapendo che ne sono state rimosse o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti. 2. Ai fini del presente articolo, per informazioni sulla gestione dei diritti si intende qualunque informazione che identifichi l’artista interprete o esecutore, il produttore di fonogrammi, il fonogramma e il titolare di diritti sull’esecuzione o sul fonogram- ma, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell’esecu- zione o del fonogramma e qualunque numero o codice che racchiuda tali informa- zioni, qualora anche una sola di queste figuri su un esemplare dell’esecuzione fissata o del fonogramma o compaia in una qualche comunicazione o messa a disposizione del pubblico a questi relative.

Art. 20 Formalità Il godimento e l’esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato non sono sog- getti a formalità alcuna.

Art. 21 Riserve Fatto salvo l’articolo 15 paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente trattato.

Art. 22 Efficacia temporale 1. Le Parti contraenti applicano, in quanto compatibile, l’articolo 18 della Conven- zione di Berna4 ai diritti riconosciuti dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente ha la facoltà di limitare

l’applicazione dell’articolo 5 alle esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo che il trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.

Art. 23 Applicazione dei diritti 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legisla- zione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso.

2. Le Parti contraenti garantiscono che le loro legislazioni prevedano adeguate

procedure di applicazione in modo da consentire l’adozione di provvedimenti effica- ci contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compre- si rimedi rapidi per impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

4 RS 0.231.12/.15

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Capo V Disposizioni amministrative e finali

Art. 24 Assemblea

1. a. Le Parti contraenti hanno un’assemblea.

b. Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti. c. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l’ha designata. L’assemblea può chiedere che l’OMPI fornisca l’assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi del- l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un’economia di mercato. 2. a. L’assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo svi- luppo, nonché l’applicazione del presente trattato. b. L’assemblea adempie la funzione assegnatale dall’articolo 26 paragrafo 2 concernente i requisiti per l’adesione di talune organizzazioni intergoverna- tive. c. L’assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell’OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze. 3. a. Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio. b. Ciascuna Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può par- tecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa. 4. L’assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convo- cazione del direttore generale dell’OMPI. 5. L’assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla con- vocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.

Art. 25 Ufficio internazionale L’Ufficio internazionale assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.

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Art. 26 Requisiti per l’adesione

1. Ogni Stato membro dell’OMPI può diventare parte del presente trattato.

2. L’assemblea delibera sull’adesione al trattato di qualsiasi organizzazione inter- governativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legisla- zione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato. 3. La Comunità europea è Parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.

Art. 27 Diritti e obblighi Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal trattato stesso.

Art. 28 Firma Il presente trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell’OMPI e della Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.

Art. 29 Entrata in vigore Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui gli Stati hanno depositato i 30 strumenti di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell’OMPI.

Art. 30 Data effettiva di adesione Sono vincolati dal presente trattato: i. i 30 Stati di cui all’articolo 29 dalla data di entrata in vigore del trattato; ii. ogni altro Stato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo stru- mento presso il Direttore generale dell’OMPI; iii. la Comunità europea, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ove detto strumento sia stato depositato dopo l’entrata in vigore del trattato a norma dell’articolo 29, ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del trattato, ove lo strumen- to sia stato depositato prima di tale data; iv. qualunque altra organizzazione intergovernativa che sia ammessa a diventa- re Parte del presente trattato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 31 Denuncia Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell’OMPI. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

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Art. 32 Lingue 1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede. 2. Il direttore generale dell’OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell’OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.

Art. 33 Depositario Depositario del presente trattato è il direttore generale dell’OMPI.

(Seguono le firme)

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Dichiarazioni concordate

In merito all’art. 1 par. 2 Resta inteso che l’articolo 1 paragrafo 2 chiarisce il rapporto fra i diritti sui fono- grammi contemplati dal presente trattato e il diritto d’autore sulle opere fissate in fonogrammi. Qualora siano necessarie sia l’autorizzazione dell’autore di un’opera siffatta sia quella dell’artista interprete o esecutore o del produttore titolari di diritti sul fonogramma non viene meno la necessità dell’autorizzazione dell’autore per il solo fatto che è richiesta anche quella dell’interprete o esecutore o del produttore e viceversa. È altesì inteso che l’articolo 1 paragrafo 2 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fono- grammi altri diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente trattato.

In merito all’art. 2 lett. b Resta inteso che la definizione di fonogramma di cui all’articolo 2 lettera b) non determina alcun pregiudizio dei diritti sui fonogrammi per effetto della loro fissazio- ne in un’opera cinematografica o altra opera audiovisiva.

In merito all’art. 2 lett. e, 8, 9, 12 e 13 Per «esemplari» e «originale o esemplare degli stessi» oggetto del diritto di distribu- zione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusiva- mente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangi- bili.

In merito all’art. 3 Resta inteso che per «cittadino di un altro Stato contraente» di cui all’articolo 5 lettera a) e all’articolo 16 lettera a) punto iv) della Convenzione di Roma, si intende, nel caso di un’organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del presente trattato, il cittadino di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

In merito all’art. 3 par. 2 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 paragrafo 2, resta inteso che per fissazione si intende l’approntamento del nastro matrice («bande-mère», «master tape»).

In merito agli art. 7, 11 e 16 Il diritto di riproduzione sancito dagli articoli 7 e 11 e le eccezioni di cui all’artico- lo 16 si applicano di diritto all’ambiente digitale, in particolare all’utilizzazione di esecuzioni e fonogrammi in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di esecuzioni o fonogrammi protetti in formato digitale costitui- sce riproduzione ai sensi degli articoli citati.

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In merito all’art. 15 Resta inteso che l’articolo 15 non rappresenta la soluzione definitiva circa il livello di tutela dei diritti di radiodiffusione e comunicazione al pubblico di cui dovrebbero godere il produttore di fonogrammi e l’artista interprete o esecutore nell’epoca digitale. Le delegazioni non sono riuscite a pervenire a un consenso sulle diverse proposte in merito al riconoscimento di taluni diritti di esclusiva in determinate circostanze né sui diritti che devono essere riconosciuti senza possibilità di riserve e hanno pertanto lasciato aperta la questione in attesa di trovare una soluzione in futuro. Resta inteso che l’articolo 15 non impedisce di conferire il diritto ivi sancito agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi di folclore, qualora detti fonogrammi non siano stati pubblicati a scopo di lucro.

In merito all’art. 16 La dichiarazione concordata in merito all’articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del trattato OMPI sul diritto d’autore si applica, in quanto compatibile, anche all’arti- colo 16 (Limitazioni e eccezioni) del presente trattato.

In merito all’art. 19 La dichiarazione concordata in merito all’articolo 12 (Obblighi in materia di infor- mazioni sulla gestione dei diritti) del trattato OMPI sul diritto d’autore si applica, in quanto compatibile, anche all’articolo 19 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente trattato.

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Campo di applicazione il 29 maggio 2008 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 17 maggio 2001 A 20 maggio 2002 Argentina 19 novembre 1999 20 maggio 2002 Armenia 6 dicembre 2004 A 6 marzo 2005 Australia* 26 aprile 2007 A 26 luglio 2007 Azerbaigian 11 gennaio 2006 A 11 aprile 2006 Bahrein 15 settembre 2005 A 15 dicembre 2005 Belgio* 30 maggio 2006 30 agosto 2006 Benin 16 gennaio 2006 A 16 aprile 2006 Bielorussia 15 luglio 1998 20 maggio 2002 Botswana 27 ottobre 2004 A 27 gennaio 2005 Bulgaria 29 marzo 2001 A 20 maggio 2002 Burkina Faso 19 luglio 1999 20 maggio 2002 Cile* 11 aprile 2001 20 maggio 2002 Cina* a 9 marzo 2007 A 9 giugno 2007 Cipro 2 settembre 2005 A 2 dicembre 2005 Colombia 29 novembre 2000 20 maggio 2002 Costa Rica 23 maggio 2000 20 maggio 2002 Croazia 3 luglio 2000 20 maggio 2002 Ecuador 21 giugno 2000 20 maggio 2002 El Salvador 20 ottobre 1998 A 20 maggio 2002 Emirati Arabi Uniti 9 marzo 2005 A 9 giugno 2005 Filippine 4 luglio 2002 A 4 ottobre 2002 Gabon 6 dicembre 2001 A 20 maggio 2002 Georgia 4 luglio 2001 A 20 maggio 2002 Giamaica 12 marzo 2002 A 12 giugno 2002 Giappone* 9 luglio 2002 A 9 ottobre 2002 Giordania 24 febbraio 2004 A 24 maggio 2004 Guatemala 8 ottobre 2002 A 8 gennaio 2003 Guinea 25 febbraio 2002 A 25 maggio 2002 Honduras 20 febbraio 2002 A 20 maggio 2002 Indonesia 15 novembre 2004 15 febbraio 2005 Kazakstan 12 agosto 2004 12 novembre 2004 Kirghizistan 15 maggio 2002 A 15 agosto 2002 Lettonia 22 marzo 2000 A 20 maggio 2002 Liechtenstein 30 gennaio 2007 A 30 aprile 2007 Lituania 26 gennaio 2001 A 20 maggio 2002 Macedonia* 20 dicembre 2004 A 20 marzo 2005 Mali 22 ottobre 2001 A 20 maggio 2002 Messico 17 novembre 1999 20 maggio 2002 Moldova 13 marzo 1998 20 maggio 2002 Mongolia 25 luglio 2002 25 ottobre 2002 Montenegro 13 marzo 2003 A 3 giugno 2006 Nicaragua 6 dicembre 2002 A 6 marzo 2003

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Interpretazioni ed esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI RU 2008

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Oman 20 giugno 2005 A 20 settembre 2005 Panama 17 marzo 1999 20 maggio 2002 Paraguay 29 novembre 2000 A 20 maggio 2002 Perù 18 aprile 2002 A 18 luglio 2002 Polonia 21 luglio 2003 A 21 ottobre 2003 Qatar 28 luglio 2005 A 28 ottobre 2005 Repubblica Ceca 10 ottobre 2001 A 20 maggio 2002 Repubblica Dominicana 10 ottobre 2005 A 10 gennaio 2006 Romania 1° febbraio 2001 20 maggio 2002 Santa Lucia 24 novembre 1999 A 20 maggio 2002 Senegal 18 febbraio 2002 20 maggio 2002 Serbia 13 marzo 2003 A 13 giugno 2003 Singapore* 17 gennaio 2005 A 17 aprile 2005 Slovacchia 14 gennaio 2000 20 maggio 2002 Slovenia 19 novembre 1999 20 maggio 2002 Stati Uniti 14 settembre 1999 20 maggio 2002 Svizzera* 31 marzo 2008 1° luglio 2008 Togo 21 febbraio 2003 21 maggio 2003 Ucraina 29 novembre 2001 A 20 maggio 2002 Ungheria 27 novembre 1998 20 maggio 2002 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi in francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: http://www.wipo.int/treaties/fr/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il trattato non s'applica ad Hong Kong né a Macao.

Dichiarazione Svizzera In conformità all’articolo 3 paragrafo 3 del Trattato, la Svizzera notifica la propria intenzione di non applicare il criterio della prima fissazione avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 5 capoverso 3 della Convenzione di Roma. Applicherà invece il criterio della prima pubblicazione.

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