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AS 2008 2849

Ordinanza sulla geologia nazionale

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 26 e 27 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI); visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla sistemazione dei corsi d’acqua; visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare; visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 1 della legge del 4 ottobre 19634 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l’articolo 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le attività della Confederazione nel campo della geologia nazionale. 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale concernenti la siste- mazione dei corsi d’acqua, la protezione delle acque e l’energia nucleare. 3 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 20086 sulla geoinformazione (OGI).

RS 510.624

2007-1091 2849

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Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. informazioni geologiche: i dati e le informazioni sul substrato geologico, segnatamente sulla struttura, la natura e le proprietà, l’utilizzazione prece- dente e attuale, il valore economico, sociale e scientifico, nonché i processi geologici passati, presenti e potenziali; b. substrato geologico: la parte della terra, con i suoi componenti (segnatamen- te le rocce e le terre, i minerali metalliferi, i minerali, il petrolio, il gas natu- rale, la falda freatica, il calore geotermico), che la superficie terrestre separa dall’atmosfera e dalle acque di superficie; c. processi geologici: le modifiche del substrato geologico, segnatamente l’alterazione meteorica, l’erosione, la sedimentazione, i movimenti di massa o i terremoti; d. utilizzazione del substrato geologico: gli interventi nel substrato geologico, segnatamente le costruzioni di ogni genere, le opere sotterranee, l’esecu- zione di sondaggi, l’estrazione di materie prime minerali, gli spostamenti di materiale, l’immagazzinamento di sostanze, le modifiche del livello, delle linee di scorrimento, della portata e della temperatura della falda freatica, nonché gli influssi sul campo geotermico terrestre.

Sezione 2: Compiti della geologia nazionale

Art. 3 Obiettivi della geologia nazionale 1 I servizi specializzati in materia di geologia nazionale mettono a disposizione degli altri servizi della Confederazione, dei servizi specializzati dei Cantoni e di terzi informazioni geologiche in vista: a. dell’utilizzazione sostenibile del substrato geologico; b. della considerazione delle condizioni geologiche nelle procedure di piani- ficazione, concessione e autorizzazione; c. della prevenzione degli effetti nocivi o molesti di processi geologici su per- sone e beni. 2 I servizi specializzati in materia di geologia nazionale informano il pubblico sulle loro attività e sui loro compiti.

Art. 4 Rilevamento geologico nazionale

1 Il rilevamento geologico nazionale comprende:

a. l’acquisizione di informazioni geologiche mediante rilevamenti propri e l’utilizzazione dei rilevamenti di terzi; b. la selezione e la catalogazione di informazioni geologiche; c. l’analisi scientifica di informazioni geologiche.

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2 Il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni avvengono secon- do principi unitari.

Art. 5 Dati e informazioni geologici di interesse nazionale La geologia nazionale prepara i dati e le informazioni geologici di interesse naziona- le seguenti: a. dati di base per l’utilizzazione sostenibile del substrato geologico e lo svi- luppo territoriale della Svizzera; b. presenza e natura delle falde freatiche; c. condizioni geologiche nell’ambito di infrastrutture d’interesse nazionale esi- stenti o pianificate (per es. collegamenti principali per il traffico ferroviario e stradale, cavi sotterranei, condotte per il trasporto di petrolio e gas, grandi centrali elettriche, centri delle agglomerazioni); d. presenza e natura delle formazioni rocciose idonee per l’immagazzinamento di sostanze e rifiuti; e. giacimenti di materie prime minerali (segnatamente rocce e terre, metalli, petrolio e gas naturale); f. basi per l’estrazione di energia geotermica; g. basi per la determinazione dei pericoli e dei rischi per le persone, i beni, l’ambiente e il territorio risultanti da processi geologici o dall’utilizzazione del substrato geologico.

Art. 6 Consulenza e assistenza alle autorità federali 1 I servizi specializzati in materia di geologia nazionale forniscono consulenza e assistenza nelle questioni geologiche all’Amministrazione federale e a terzi ai quali sono delegati compiti della Confederazione.

2 Accompagnano le indagini geologiche relative a progetti dell’Amministrazione

federale. 3 Su richiesta, forniscono consulenza agli organi dell’Assemblea federale e ai tribu- nali federali.

Art. 7 Ricerca I servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Art. 8 Archiviazione 1 I servizi specializzati in materia di geologia nazionale archiviano segnatamente:

a. dati e informazioni rilevati o analizzati sulla base del diritto federale; b. dati e informazioni loro comunicati sulla base del diritto federale;

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c. dati del substrato geologico accessibili soltanto temporaneamente (affiora- menti) che presentano un interesse nazionale o un elevato interesse scienti- fico; d. campioni di roccia e carotaggi. 2 I Cantoni possono delegare l’archiviazione delle loro informazioni geologiche al competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale concludendo un contratto di diritto pubblico.

Art. 9 Servizio d’informazione geologica 1 L’Ufficio federale di topografia gestisce il servizio d’informazione geologica della Confederazione.

2 Rende accessibili i dati e le informazioni geologici mediante geoservizi.

Art. 10 Prestazioni ufficiali 1 Le prestazioni ufficiali dei servizi specializzati in materia di geologia nazionale sono: a. gli atlanti e le carte nazionali giusta l’articolo 23 dell’ordinanza del 21 mag- gio 20087 sulla misurazione nazionale; b. le carte generali e speciali geologiche, geofisiche, geochimiche, geotecniche e idrogeologiche; c. le carte delle materie prime (situazione e flussi delle materie prime); d. le carte del potenziale geotermico della Svizzera; e. le carte tematiche generali e speciali relative ai processi geologici e geomor- fologici; f. le carte d’idoneità in materia di immagazzinamento di sostanze e rifiuti; g. i commenti alle carte tematiche; h. i rapporti geologici.

2 Le prestazioni sono fornite in forma digitale o analogica conformemente alle

possibilità tecniche e finanziarie, nonché alle esigenze degli utenti.

Sezione 3: Prestazioni commerciali

Art. 11 Principio 1 I servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono fornire le prestazio- ni commerciali seguenti: a. eseguire mandati di altri servizi dell’Amministrazione federale e di terzi nel campo della geologia e dell’idrogeologia;

7 RS 510.626; RU 2008 2871

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b. eseguire lavori di cooperazione allo sviluppo nel campo della geologia e dell’idrogeologia; c. offrire dati e informazioni geologici della geologia nazionale in forma parti- colare. 2 Nell’ambito della fornitura di tali prestazioni, i servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono collaborare con terzi.

Art. 12 Base di calcolo per le prestazioni commerciali Per i calcoli relativi alle proprie prestazioni commerciali, l’Ufficio federale di topo- grafia si basa sulle tariffe che applica agli offerenti privati per un’utilizzazione commerciale.

Sezione 4: Accesso e utilizzazione

Art. 13 Accesso e utilizzazione da parte di terzi 1 Gli articoli 20–33 OGI8 si applicano per analogia all’accesso e all’utilizzazione di dati e informazioni geologici della Confederazione. 2 Le informazioni geologiche sono attribuite ai livelli di autorizzazione all’accesso secondo l’articolo 21 OGI nel modo seguente: a. dati e informazioni geologici rilevati da terzi e comunicati al servizio specia- lizzato in materia di geologia nazionale sulla base di obblighi di diritto fede- rale: livello di autorizzazione all’accesso B; b. tutti i dati e tutte le informazioni geologici rimanenti: livello di autorizza- zione all’accesso A. 3I servizi specializzati della Confederazione competenti in materia di geologia nazionale decidono in merito all’accesso e all’utilizzazione.

Sezione 5: Organizzazione

Art. 14 Commissione federale di geologia

1 La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva giusta

l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 19969 sulle commissioni, istitui- ta dal Consiglio federale su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Il Consiglio federale ne designa il presidente.

8 RS 510.620; RU 2008 2809 9 RS 172.31

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2 La CFG ha i compiti seguenti:

a. allestisce pareri su questioni geologiche di principio all’attenzione del Con- siglio federale e dei dipartimenti dell’Amministrazione federale; b. prepara le basi geologiche per le decisioni importanti; c. valuta in maniera neutrale le perizie geologiche.

3 Il DDPS disciplina l’organizzazione e il disbrigo degli affari.

4 L’Ufficio federale di topografia provvede al segretariato.

5 Mediante decisione congiunta, il DDPS e il DATEC possono istituire delle sotto- commissioni.

Art. 15 Organo di coordinamento 1 Per il coordinamento nell’ambito della geologia nazionale è istituito un organo di coordinamento giusta l’articolo 55 della legge del 21 marzo 199710 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

2 Tale organo ha i compiti seguenti:

a. coordina le indagini geologiche nazionali tra i servizi specializzati in materia di geologia nazionale, i rimanenti servizi della Confederazione, i servizi spe- cializzati dei Cantoni, le scuole superiori e le associazioni professionali; b. coordina le indagini geologiche della Confederazione e le sue attività di monitoraggio del substrato geologico; c. sviluppa strategie della Confederazione; d. partecipa allo sviluppo di norme tecniche e della geoinformazione; e. pianifica e coordina la ricerca della Confederazione.

3 Ha il diritto di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

4 Comprende rappresentanti dell’Ufficio federale di topografia, dell’Ufficio federale dell’energia, dell’Ufficio federale dell’ambiente, dell’Ufficio federale dei trasporti, dell’Ufficio federale delle strade e dell’Ufficio federale dell’agricoltura. 5 Sotto il profilo amministrativo, è aggregato all’Ufficio federale di topografia.

Art. 16 Servizi specializzati in materia di geologia nazionale 1 L’Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione in materia di geologia nazionale. 2 L’Ufficio federale dell’ambiente è il servizio specializzato competente per i compi- ti idrogeologici della geologia nazionale.

10 RS 172.010

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Art. 17 Partecipazione del servizio specializzato Se un progetto di un servizio della Confederazione riguarda il substrato geologico, in occasione dell’accentramento delle procedure decisionali giusta l’articolo 62a LOGA11 tale servizio chiede il parere del competente servizio specializzato in mate- ria di geologia nazionale.

Art. 18 Partecipazione dei Cantoni 1 Il competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale garantisce la partecipazione dei Cantoni nel campo della geologia nazionale. 2 Può partecipare a conferenze specialistiche intercantonali o convocare conferenze specialistiche proprie.

Art. 19 Collaborazione internazionale Il competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale rappresenta la Svizzera negli organi specializzati internazionali e nelle conferenze specialistiche internazionali.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizione transitoria Fino all’entrata in vigore di un nuovo disciplinamento in materia di emolumenti per le geoinformazioni, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009, gli emolumenti per le prestazioni della geologia nazionale sono calcolati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 200112 sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia, nonché ai listini dei prezzi emanati su tale base dall’Ufficio federa- le di topografia e vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

11 RS 172.010 12 RS 721.803

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