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AS 2008 323

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura

Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:

I La legge federale 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modifi- cata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta la legge l’espressione «piccoli contadini» è sostituita con «agricoltori indi- pendenti».

Art. 2 cpv. 3 3 L’assegno per i figli è pagato per ogni figlio ai sensi dell’articolo 9. Esso ammonta a 190 franchi al mese nella regione di pianura e a 210 franchi al mese nella regione di montagna.

Art. 5 Persone aventi diritto 1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di con- dizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani indipendenti. 2 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo prin- cipale o accessorio e di attività di alpigiano.

Art. 7 cpv. 1 1 L’assegno familiare per gli agricoltori indipendenti consiste in un assegno per i figli pagato per ogni figlio ai sensi dell’articolo 9. Esso ammonta a 190 franchi al mese nella regione di pianura e a 210 franchi al mese nella regione di montagna.

2006-1333 323

Assegni familiari nell’agricoltura. LF RU 2008

Art. 10 cpv. 1 1 I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuo- tono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i detta- gli di questo concorso di diritti.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 FF 2007 6535