AS 2008 3519
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)
del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1, decreta:
Art. 1 Dazi d’importazione Per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) cui è accordato il trattamento preferenziale ai sensi delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1 fanno stato le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2.
Art. 2 Contingenti doganali 1 Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 3. 2 La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali. 3 Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell’allegato 2 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo con- tingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamen- tazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.
RS 632.421.0
2008-1202 3519
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
4 Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di con- tingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura. 5 All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura può autorizzare l’importazione di una merce all’aliquota preferen- ziale di cui all’allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente. 6 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettro- nica, il saldo dei contingenti doganali.
Art. 3 Dazi d’esportazione Per le merci esportate nell’UE o nell’AELS e quivi utilizzate o utilizzate nel territo- rio di un altro partner di libero scambio, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta le convenzioni, gli accordi e gli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1 sono applicabili le aliquote di dazio fissate nell’allegato 4.
Art. 4 Misure protezionistiche all’esportazione
1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale
dell’economia può sospendere l’applicazione delle aliquote di dazio fissate nell’alle- gato 4 o far dipendere l’esportazione delle merci da certe condizioni, o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Stati non appartenenti all’UE o all’AELS o in Stati che non sono partner di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa svizzera d’esportazione validi per questi Stati. 2 La sospensione delle aliquote di dazio o le altre misure giusta il capoverso 1 ven- gono soppresse non appena le circostanze lo permettono.
Art. 5 Disposizioni in materia d’origine 1 Fatto salvo il capoverso 2, le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1. 2 L’«aliquota preferenziale UE» di cui all’allegato 2 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale n. 32 sia corredata del rispettivo titolo d’esporta- zione UE AGREX, fornendo la prova che: a. tutte le materie prime utilizzate sono state prodotte interamente nell’UE; e b. l’UE non ha accordato sovvenzioni per l’esportazione delle merci in que- stione.
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Art. 6 Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 20065 sulle dogane.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 8 marzo 20026 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE è abrogata.
Art. 8 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 giugno 19957 sul libero scambio 2 è modificata come segue: Titolo Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2) 5 All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui all’allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente. Art. 2 Dazi d’esportazione Per le merci esportate negli Stati menzionati nell’articolo 1, nell’Unione europea (UE) o nell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menziona- ti nell’allegato 1 sono applicabili le aliquote di dazio fissate nell’allegato 4. Art. 3 cpv. 1
1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale
dell’economia può sospendere l’applicazione delle aliquote di dazio fissate nell’alle- gato 4 o far dipendere l’esportazione delle merci da certe condizioni, o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Stati non appartenenti all’UE o all’AELS o in Stati che non sono partner di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa svizzera d’esportazione validi per questi Stati.
5 RS 631.01 6 RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 2901 2995 4659, 2007 1469 2273 7 RS 632.319
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Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 1)
Elenco delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere
1. Accordi e scambi di lettere con l’Unione europea (UE):
a. Accordo del 22 luglio 19728 tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità Economica Europea (con allegati e scambio di lettere); b. Accordo del 22 luglio 19729 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio; c. Protocollo addizionale del 14 luglio 198610 all’accordo tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell’ade- sione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comu- nità (con allegati); d. Scambio di lettere del 14 luglio 198611 tra la Svizzera e la Commis- sione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato); e. Secondo protocollo aggiuntivo del 20 marzo 198912 all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità; f. Terzo Protocollo aggiuntivo del 23 giugno 198913 all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità; g. Scambio di lettere del 30 giugno 199614 tra la Svizzera e la Commis- sione delle Comunità europee relativo ai negoziati tra la Svizzera e la Comunità europea nel quadro dell’OMC; h. Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e Atto finale).
8 RS 0.632.401 9 RS 0.632.402 10 RS 0.632.402.81 11 RS 0.632.401.813 12 RS 0.632.402.82 13 RS 0.632.402.83 14 FF 1997 II 592 15 RS 0.916.026.81
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2. Convenzioni e accordi nell’ambito dell’Associazione europea di libero
scambio (AELS): a. Convenzione del 4 gennaio 196016 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (con allegati, alto finale e dichiarazioni); b. Accordo del 21 giugno 200117 di emendamento della Convenzione isti- tutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
16 RS 0.632.31 17 RU 2003 2685
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Allegato 2 (art. 1)
Aliquote di dazio all’importazione: merci e aliquote
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
0101. 1011 esente
9091 10.—
9095 esente contingente doganale n. 119
esente
0106. 1900 esente animali da pelliccia
0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.—
5010 40.— contingente doganale n. 151
0205. 0010 9.—
0207. 1481 15.— contingente doganale n. 120
1491 15.— contingente doganale n. 121
2781 15.— contingente doganale n. 122
2791 15.— contingente doganale n. 123
3311 15.— contingente doganale n. 124
3400 9.50 contingente doganale n. 125
3691 15.— contingente doganale n. 126
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
0208. 1000 11.— contingente doganale n. 127
4000 esente carne di balena
9010 esente contingente doganale n. 128
0210. 1191 esente prosciutti e loro pezzi, non disossati; contingente doganale n. 101
1991 esente prosciutti e loro pezzi, disossati; contingente doganale n. 101
esente coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto; contingente doganale n. 301
2010 esente carne secca; contingente doganale n. 102
0301. 1000/
0307.9900 esente
0403. 1010 em em
1020 em em
9031 em em
9041 em em
9049 em em
9061 em em
9072 em em
9079 em em
0405. 2011 em
2091 em
0406. 1010/9099 esente
esente contingente doganale n. 201 (attualmente senza provvedimenti di gestione) 0407. 0010 47.— uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte; contingente doganale n. 129
0409. 0000 8.— miele d’acacia; contingente doganale n. 130
26.— diverso dal miele d’acacia; contingente doganale n. 131 0501. 0000/
0502.9000 esente esente
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
0504. 0031/0090 esente
0505. 1010/1090 esente esente
9019/
0508.0010 esente esente
0508. 0099/
0510.0000 esente esente
0602. 1000 esente esente
2011/2049 esente contingente doganale n. 104 2051/2059 esente esente 2071/2072 esente contingente doganale n. 104
2079 esente esente
2081/2082 esente contingente doganale n. 104
2089 esente esente
3000/4099 esente 9011/9099 esente esente
0603. 1110 esente contingente doganale n. 105
esente
1210 esente contingente doganale n. 105
esente
1310 esente contingente doganale n. 105
1410 esente contingente doganale n. 105
1911/1919 esente contingente doganale n. 105
1930 esente
1931/1939 esente
0604. 1010 esente
9111/9910 esente
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
0702. 0010 esente contingente doganale n. 106
esente
0020 esente contingente doganale n. 106
esente
0030 esente contingente doganale n. 106
esente
0090 esente contingente doganale n. 106
esente
0703. 1011/1013 esente
1020/1021 esente 1030/1031 esente 1040/1041 esente 1050/1051 esente 1060/1061 esente 1070/1071 esente 1080/2000 esente
0705. 1111 esente contingente doganale n. 107
esente
1120 esente
1191 esente
2110 esente contingente doganale n. 108
0707. 0010 5.— contingente doganale n. 152
esente
0020 esente
0030 5.— contingente doganale n. 132
esente
0031 5.— contingente doganale n. 133
0050 3.50 contingente doganale n. 134
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
0709. 3010 esente contingente doganale n. 109
5100 esente
5900 esente
6011 2.50 esente
6012 5.— contingente doganale n. 135
9050 esente contingente doganale n. 110
0710. 4000 esente esente
8090 esente funghi commestibili
0711. 2000 esente olive nere
9010 esente esente
9090 esente contingente doganale n. 136
0712. 2000 esente contingente doganale n. 137
9081/9089 esente aglio non mescolato
0713. 1011 –.90 contingente doganale n. 138
1019 esente contingente doganale n. 139
2019 esente
0802. 2190 esente
2290 esente
3290 esente contingente doganale n. 153
5000 esente
9090 esente esente pinoli
0805. 1000/2000 esente
5000 esente
0807. 1100/1900 esente esente
0809. 1011 esente contingente doganale n. 111
1091 esente contingente doganale n. 111
4013 esente contingente doganale n. 140
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
0810. 1010 esente contingente doganale n. 112
1011 esente contingente doganale n. 141
2011 esente contingente doganale n. 142
5000 esente
0811. 1000 10.— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione; contingente doganale n. 143 2090 10.— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione; contingente doganale n. 144
9010 esente contingente doganale n. 145
9090 esente contingente doganale n. 146
0901. 1100/
0903.0000 esente
0904. 1100/2010 esente
2090 esente contingente doganale n. 147
esente
0910. 2000 esente
1001. 9060 –.60 contingente doganale n. 148
1005. 9030 –.50 contingente doganale n. 149
1207. 5091/5099 esente
1209. 1090/2500 esente
2919 esente
2960 esente
2980/9100 esente
9999 esente
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
1212. 2090 esente esente
9919 esente
9998 esente
1301. 2000/9080 esente
1302. 1100/3900 esente esente
1401. 1000/
1404.2090 esente esente
1404. 9080 esente esente
1501. 0018/0019 esente per usi tecnici
0028/0029 esente per usi tecnici
1502. 0091/0099 esente per usi tecnici
1504. 1010 esente
1098/1099 esente 2091/2099 esente 3091/3099 esente
1505. 0019 esente esente
0099 esente esente
1506. 0091/0099 esente per usi tecnici
1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 esente oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici 1515. 9021 12.— 9028/9029 esente
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
1516. 1010 35.— fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini
1091/1099 esente fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini
2010 esente esente olio di ricino idrogenato («opal-wax»)
2092 esente esente
2097 esente esente
1517. 1062 em
1067 em
1072 em
1077 em
1082 em
1087 em
1092 em
1097 em
9020 esente
9062 em
9067 em
1518. 0081 5.—
0089 esente
0092 esente esente
0093 40.—
0097 esente
1520. 0000/
1522.0000 esente esente
1601. 0011 esente contingente doganale n. 301
0021 esente contingente doganale n. 301
1602. 2010 esente
4910 esente coppa; contingente doganale n. 301
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
1603. 0000 esente estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci 1604. 1100/
1605.9000 esente
1702. 5000 esente esente
9024 esente esente
1704. 1010/1030 em em
9010/9031 em em
9032 em esente
9041/9093 em em 1803. 1000/
1805.0000 esente esente
1806. 1010/1020 em em
2011/2019 em em 2071/9069 em em
1901. 1011/9096 em em
9099 esente esente
1902. 1110/4090 em em
1903. 0000 esente esente
1904. 1010 em em
1090 em esente
2000 em em
3000 em em
9010 em em
9020 esente esente
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
9090 4.80 4.80 cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili em em diversi dai cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili
1905. 1010/4029 em em
9025/9039 em em
9040 esente esente
9071/9079 em em 9081/9089 em em
2001. 9020 esente esente
9092 esente
2002. 1010 2.50 1020 4.50
9010 esente
esente polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altri agenti di conservazione o di condimento; polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi
9021 esente esente
9029 esente
2003. 1000 esente contingente doganale n. 150
2004. 1012 em em
1014 em em
1092 em em
1094 em em
2004. 9013 esente esente
9018 17.50 carciofi
9043 esente esente
9049 24.50 carciofi
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
2005. 2011/2012 em em
6010/6090 esente 7010/7090 esente
8000 esente esente
9911 17.50 capperi e carciofi
9941 24.50 capperi e carciofi
2006. 0020 esente esente
2007. 1000/9929 esente
2008. 1110 em em
1190 esente arachidi tostate
3090 esente
5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 esente
9100 esente
9998 esente esente
2009. 3919 6.—
3920 14.— concentrati
2101. 1100 esente esente
1211 em em
1219 esente esente
1291 em em
1299 esente esente
2011 em esente
2019 esente esente
2091 em em
2099 esente esente
3000 esente esente
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Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
2102. 1099 esente esente
2019 esente esente
2029 esente esente
3000 esente esente
2103. 1000 esente esente
2000 esente esente
3011 esente
3018 esente esente
3019 esente esente
9000 esente esente
2104. 1000 esente esente
2000 em
esente prodotti di questa voce, esclusi quelli contenenti carne o frattaglie
2105. 0010/0053 em em
2106. 1011 em em
1019 esente esente
9010 esente esente
9021/9023 em em
9024 esente esente
9029 esente esente
9030 esente esente
9040 esente esente
9050 em em
9060/9096 em em
9099 esente esente
2201. 1000/9000 esente esente
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
2202. 1000 esente esente
9031 4.— succhi di pesche, di mirtilli, di more o di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno 9032 7.— succhi di pesche, di mirtilli, di more o di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno
9090 esente esente
2203. 0010/0039 esente esente
2204. 2121 esente Retsina (vino bianco greco), nei limiti del contingente doganale n. 116 e secondo la descrizione nell’allegato 3 2150 esente Porto, nei limiti del contingente doganale n. 115 e secondo la descrizione nell’allegato 3 8.50 altri vini dolci, specialità e mistelle (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo) 2921/2922 esente Retsina (vino bianco greco), nei limiti del contingente doganale n. 116 e secondo la descrizione nell’allegato 3
2950 8.50 riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo
2205. 1010/9020 esente esente
2207. 1000/2000 esente esente
2208. 2011/7000 esente esente
9010 esente
9021 esente esente
9022 esente esente
9099 esente esente
2209. 0000 esente
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
2301. 1090 esente
2010 esente
2090 esente
2307. 0000 esente
2309. 1010 esente
1021/1029 esente contingente doganale n. 32 esente
9049 esente
2402. 1000/2010 esente
2020 esente
9000 esente
2403. 1000 esente
9100/9930 esente 2501. 0010/
2905.4200 esente esente
2905. 4300 em em
4400/5990 esente esente 2906. 1110/
3301.9090 esente esente
3302. 1000 esente esente
9000 esente esente
3303. 0000/
3407.0000 esente esente
3501. 1010/1090 em em
9011 esente esente
9019 em em
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
9091 esente esente
9099 em em
3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—
2000 esente
9000 esente esente
3503. 0000/
3504.0000 esente esente
3506. 1000/9190 esente esente
9910 esente esente
9990 esente esente
3507. 1010/
3808.9900 esente esente
3809. 1010 4.50 4.50 3809. 1090/
3822.0000 esente esente
3823. 1110 5.—
1190 esente
1210 –.50
1290 esente
1300 esente esente
1910 –.50 1990/7000 esente
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari
UE AELS
applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno
3824. 1010 esente esente
1090/9030 esente esente
9091 esente esente
9098 esente esente
3825. 1000/6900 esente esente
9010 esente esente
9090 esente esente
3901. 1000/
5212.2500 esente esente
5301. 1000/3000 esente
5302. 1000/9000 esente
5303. 1000/
9706.0000 esente esente
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)
Contingenti doganali
N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale
32 2309.1021/1029 Alimenti per cani o gatti condizionati per la 6 000 t lorde
vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi 101 ex 0210.1191 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali 1 000 t nette della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210.1991 Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati
102 ex 0210.2010 Carni di animali della specie bovina, secche 200 t nette
104 Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi 60 000 pezzi
o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2011 – innestati, con radici nude
0602.2019 – innestati, con piote
0602.2021 – non innestati, con radici nude
0602.2029 – non innestati, con piote
Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2031 – innestati, con radici nude
0602.2039 – innestati, con piote
0602.2041 – non innestati, con radici nude
0602.2049 – non innestati, con piote
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:
0602.2071 – di frutta a granella
0602.2072 – di frutta a nocciolo
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:
0602.2081 – di frutta a granella
0602.2082 – di frutta a nocciolo
105 0603.1210 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, 1 000 t nette
freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1110 Rose, recise, per mazzi o per ornamento,
fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:
0603.1911 – legnosi
0603.1310 – diversi dai legnosi
0603.1410 0603.1919
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale
106 Pomodori, freschi o refrigerati: 10 000 t nette
0702.0010 – pomodori ciliegia (cherry):
dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0020 – pomodori peretti (di forma allungata):
dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0030 – altri pomodori con diametro di 80 mm o più
(pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0090 – altri: dal 21 ottobre al 30 aprile
107 0705.1111 Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a 2 000 t nette
fine febbraio
108 0705.2110 Witloof, fresca o refrigerata: 2 000 t nette
dal 21 maggio al 30 settembre
109 0709.3010 Melanzane, fresche o refrigerate: 1 000 t nette
dal 16 ottobre al 31 maggio
110 0709.9050 Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche 2 000 t nette
o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile
111 Albicocche, fresche: 2100 t nette
0809.1011 – in imballaggio aperto:
dal 1° settembre al 30 giugno
0809.1091 – in altro imballaggio:
dal 1° settembre al 30 giugno
112 0810.1010 Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio 10 000 t nette
115 2204.2150 Porto (vino di qualità proveniente dalla zona 100 000 l
geografica di produzione di Porto in Portogallo secondo l’ordinanza [CEE] n. 823/87), in recipienti di capacità non eccedente 2 l
116 Retsina (vino da tavola secondo le prescrizioni 50 000 l
di norma comuni (art. 17 e allegato I dell’ordi- nanza [CEE] n. 822/87), in recipienti di capacità: ex 2204.2121 – non eccedente 2 l – eccedente 2 l: ex 2204.2921 – – eccedente 13 % vol ex 2204.2922 – – non eccedente 13 % vol
119 0101.9095 Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura 100 capi
e quelli da macello)
120 0207.1481 Petti di galli e galline, congelati 2100 t nette
121 0207.1491 Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati 1 200 t netto
compresi, all’esclusione dei petti, congelati
122 0207.2781 Petti di tacchini e tacchine, congelati 800 t nette
123 0207.2791 Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati 600 t nette
compresi, all’esclusione dei petti, congelati
124 0207.3311 Anatre, non tagliate in pezzi, congelate 700 t nette
125 0207.3400 Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi 20 t nette
o refrigerati
126 0207.3691 Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, 100 t nette
esclusi i fegati grassi, congelati
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale
127 0208.1000 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di 1 700 t nette
lepri, fresche, refrigerate o congelate
128 0208.9010 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 100 t nette
escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate
129 ex 0407.0010 Uova di volatili, in guscio, per il consumo, 150 t nette
fresche, conservate o cotte
130 ex 0409.0000 Miele d’acacia 200 t nette
131 ex 0409.0000 Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia 50 t nette
132 0707.0030 Cetrioli per conserva, di una lunghezza 100 t nette
superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, dal 21 ottobre al 14 aprile
133 0707.0031 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore 2100 t nette
a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre
134 0707.0050 Cetriolini, freschi o refrigerati 800 t nette
135 0709.6012 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile 1 300 t nette
al 31 ottobre
136 0711.9010 Ortaggi o legumi e loro miscele, temporanea- 150 t nette
0711.9090 mente conservati (per esempio, con anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
137 0712.2000 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette 100 t nette
oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
138 0713.1011 Piselli [Pisum sativum], in grani intieri, non 1 000 t nette
lavorati, per l’alimentazione di animali
139 0713.1019 Piselli [Pisum sativum], in grani intieri, non 1 000 t nette
lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra
140 0809.4013 Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, 600 t nette
dal 1° luglio al 30 settembre
141 0810.1011 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 200 t nette
142 0810.2011 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre 250 t nette
143 ex 0811.1000 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 1 000 t nette
congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione
144 ex 0811.2090 Lamponi, more di rovo o di gelso, more- 1200 t nette
lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione
145 0811.9010 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, conge- 200 t nette
lati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale
146 0811.9090 Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o 1 000 t nette
di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
147 0904.2090 Pimenti (del genere Capsicum o del genere 150 t nette
Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati
148 Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il 50 000 t nette
grano duro): ex 1001.9039 – per l’alimentazione di animali nelle aziende biologiche
1001.9040 – per l’alimentazione di animali
149 1005.9030 Granoturco, per l’alimentazione di animali 13 000 t nette
150 2003.1000 Funghi del genere Agaricus, preparati o conser- 1 700 t nette
vati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico
151 0204.5010 Carne di animali della specie caprina; fresca, 100 t nette
refrigerata o congelata
152 0707.0010 Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati: 200 t nette
dal 21 ottobre al 14 aprile
153 0802.3290 Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche 100 t nette
decorticate, non atte per l’alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli
201 0406.1010/ Formaggi e latticini, importati nei limiti del 90 t nette
0406.9099 contingente doganale AELS esente da dazio
301 ex0210.1991 Coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciut- 3715 t nette
to
1601.0011 Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi
1601.0021 Altre salsicce di animali della specie equina,
bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali ex 1602.4910 Coppa
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008
Allegato 4 (art. 3)
Aliquote di dazio all’esportazione
Voce di tariffa all’esportazione Aliquota
UE AELS
fr. per 100 kg lordi fr. per 100 kg lordi
2 esente esente
3 esente esente
5 esente esente
6 esente esente
7 esente esente
8 esente esente
35 esente esente
36 esente esente
37 esente esente
38 esente esente
41 esente esente
42 esente esente
43 esente esente
44 esente esente
45 esente esente
46 esente esente
Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008