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AS 2008 3575

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla frutta e la verdura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 10, 170 capoverso 3, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Sezione I (art. 1–3) Abrogata

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Contributi

Art. 4 rubrica (concerne solo il testo tedesco), cpv. 1 e 2 1 Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di succo concentrato di mele e pere. I contributi sono versati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali. 2 Per riserva di mercato a livello d’azienda s’intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigionamento nor- male, ma al massimo pari al 40 per cento dell’approvvigionamento normale.

2008-0211 3575

Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2008

Art. 4a Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella e di frutta a nocciolo 1 Possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a gra- nella e a nocciolo per un importo pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e il prezzo in Svizzera. 2 I contributi possono essere versati soltanto per i prodotti di frutta che non siano gravati dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al

10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

3 Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato, si intende il prezzo medio del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante il quadriennio precedente l’anno civile in corso.

Art. 4b Esecuzione dei provvedimenti I contributi sono versati solo nel caso in cui l’organizzazione interessata ne faccia domanda all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

Art. 5–7 nonché 8 cpv. 2 Abrogati

Titolo prima dell’art. 9 Abrogato

Art. 9 Obbligo di notifica Le fabbriche di sidro industriali e le aziende di trasformazione che chiedono i con- tributi sono tenute a notificare all’Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all’utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta.

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3: Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni 2004–2011

Art. 9f cpv. 3

3 L’Ufficio federale comunica la decisione ai Cantoni.

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Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2008

Art. 9h Riduzione e rifiuto dei contributi

1 I contributi possono essere ridotti al richiedente che:

a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, dati non veritieri; b. ostacola i controlli.

2 La riduzione dei contributi è fissata nell’allegato.

Art. 10 Requisiti qualitativi L’Ufficio federale può prescrivere oneri qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta che beneficiano di contributi. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.

Art. 12–14 Abrogati

Art. 15 Rilevazione dei dati L’Ufficio federale rileva e valuta i dati specifici delle aziende che sono necessari al versamento dei contributi di cui alla sezione 2 della presente ordinanza.

Art. 16 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

II L’ordinanza è completata dall’allegato qui annesso.

III La presente modifica entra in vigore come segue: a. l’ingresso, gli articoli 4 capoverso 1, 4a, 6, 9f capoverso 3, 9h e 16 nonché l’allegato il 1° agosto 2008; b. gli articoli 1–3, 4 capoverso 2, 4b, 5, 7, 8 capoverso 2, 9, 10, nonché 12–15 il 1° gennaio 2010.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2008

Allegato (art. 9h cpv. 2)

Riduzione dei contributi

1 Indicazioni non veritiere fornite intenzionalmente o

per negligenza

1.1 Indicazioni non veritiere

Scarti Provvedimenti/Riduzioni

Dallo 0 al 5 per cento, ma al massimo Contributo versato per la superficie

25 are effettiva

Dal 5 al 20 per centro o oltre 25 are, Contributo versato per la superficie ma al massimo 1 ettaro di superficie effettiva, meno il contributo calcolato notificata in eccesso sulla base della differenza tra le indicazioni non veritiere e i dati corretti concernenti la superficie Oltre il 20 per cento o oltre 1 ettaro di Contributo rifiutato integralmente per superficie notificata in eccesso la superficie interessata

Se da un controllo risulta una superficie superiore a quella che era stata notificata per la richiesta di contributi, non è versato alcun contributo per la superficie in eccesso. In caso di deduzione, quale base di riferimento è determinante la superficie effettiva (misurata). Per il calcolo delle deduzioni è determinante lo scarto fra le singole particelle di una coltura e non lo scarto fra le superfici totali.

1.2 Indicazioni non veritiere

Colui che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni non veritiere (p. es. per quanto concerne le colture o le varietà) è escluso dai contributi relativi al pertinente provvedimento per l’anno in corso e per l’anno successivo.

2 Ostacolo ai controlli

Riduzione dei contributi del 10 per cento, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Un rifiuto dei controlli comporta la soppressione integrale dei contributi relativi al pertinente provvedimento.

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