AS 2008 3593
Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli
Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli (Ordinanza sui fitti agricoli)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 febbraio 19871 sui fitti agricoli è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 Il tasso di interesse del valore di reddito è fissato al 3,5 per cento.
Art. 3 Interesse L’interesse ammonta al 3,5 per cento del valore di reddito dell’azienda agricola, compresi gli edifici ed eventuali colture permanenti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 221.213.221
2008-0200 3593
Ordinanza sui fitti agricoli RU 2008
3594