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AS 2008 3693

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale

Conclusa il 23 febbraio 2008 Entrata in vigore il 23 febbraio 2008

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera, da una parte, e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica Democratica del Congo, dall’altra, detti in seguito «le Parti», animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli d’amicizia e cooperazione che uniscono i due Paesi; nell’intento di giungere a una cooperazione durevole fondata sulla promozione e la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nel rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite del 19452 e della Dichiarazione univer- sale dei diritti dell’uomo del 1948; nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo; consci della necessità di una cooperazione in materia di gestione dei ritorni; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Senza pregiudicare i loro impegni internazionali, le Parti convengono di instaurare una stretta cooperazione in materia di gestione concertata del ritorno dei cittadini congolesi che dimorano illegalmente sul territorio svizzero. Gli impegni internazionali che vincolano le Parti si riferiscono segnatamente ai trattati seguenti: 1) la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (1951)3, completata dal Protocollo del 19674;

RS 0.142.112.739

1 Dal testo originale francese (RO 2008 3693).

2 RS 0.120 3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301

2008-0945 3693

Gestione concertata della migrazione illegale. RU 2008 Conv. con la Repubblica Democratica del Congo.

2) la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)5; 3) il Patto internazionale dell’ONU relativo ai diritti civili e politici e il relativo Protocollo facoltativo (1966)6; 4) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti (1984)7.

Art. 2 Tutte le azioni di cooperazione a cui si riferisce la presente Convenzione sono rea- lizzate per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la Parte svizzera e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la Parte congolese. Tale cooperazione si concretizza segnatamente nello scambio di informazioni e di know-how in materia di gestione dei flussi migratori. Sul piano operativo, tali azioni sono attuate dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) e dalla Direzione generale della migrazione (DGM).

Art. 3 La Parte svizzera si impegna a sostenere attivamente la Parte congolese nel raffor- zamento delle sue capacità di gestione della migrazione illegale, segnatamente nell’ambito della formazione e della logistica.

Art. 4 La Parte congolese si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un controllo efficace dei luoghi di partenza delle persone, segnatamente nei suoi aero- porti e porti internazionali.

Art. 5 Le Parti intendono svolgere campagne di sensibilizzazione sul programma di ritorno volontario e sui rischi della migrazione illegale presso la comunità congolese, segna- tamente per il tramite della rappresentanza congolese e dei responsabili della comu- nità congolese in Svizzera.

5 RS 0.104 6 RS 0.103.2 7 RS 0.105

Gestione concertata della migrazione illegale. RU 2008 Conv. con la Repubblica Democratica del Congo.

Art. 6 Se una persona è tenuta a lasciare la Svizzera, è data la priorità al ritorno volontario. La persona interessata ha la possibilità di preparare e organizzare autonomamente il proprio ritorno. Il sostegno delle autorità svizzere, sotto forma di consulenza, orga- nizzazione e finanziamento, è accordato conformemente alla legislazione svizzera. Nessuno è comunque rimpatriato nella Repubblica Democratica del Congo del tutto sprovvisto di mezzi.

Art. 7 Se una persona da rimpatriare è identificata come cittadino congolese, le autorità congolesi competenti prendono tutte le misure necessarie per rilasciarle i documenti di viaggio per il ritorno.

Art. 8 Per stabilire la cittadinanza delle persone da rimpatriare, le Parti convengono che una delegazione congolese mista composta di periti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della DGM si rechi regolarmente in Svizzera. Gli spostamenti avvengono su invito dell’UFM, il quale si assume le spese di viag- gio e di soggiorno.

Art. 9 Le Parti convengono che il ritorno avvenga per quanto possibile senza coercizione. In caso di opposizione da parte della persona interessata, possono tuttavia essere adottate le misure seguenti: – organizzazione di un volo speciale in luogo di un volo regolare; – scorta di polizia fino al portellone dell’aereo o fino al territorio della Repub- blica Democratica del Congo.

Art. 10 Se agenti di polizia svizzeri scortano la persona fino al territorio della Repubblica Democratica del Congo, la Parte congolese si impegna a garantire la sicurezza degli agenti di scorta fino alla partenza dal territorio della Repubblica Democratica del Congo.

Art. 11 La Parte svizzera comunica alla Parte congolese, entro un termine ragionevole, la data nonché tutte le indicazioni relative al volo, regolare o speciale, effettuato sotto scorta.

Gestione concertata della migrazione illegale. RU 2008 Conv. con la Repubblica Democratica del Congo.

Art. 12 Se al suo ritorno nella Repubblica Democratica del Congo si constata che la persona allontanata non possiede la cittadinanza congolese, la Parte svizzera si impegna a riammetterla immediatamente e senza formalità.

Art. 13 I dati personali necessari per l’esecuzione della presente Convenzione sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in Svizzera e nella Repubblica Democratica del Congo.

Art. 14 La presente Convenzione è conclusa per una durata di tre anni e può essere rinno- vata per una durata determinata convenuta tra le Parti. Ciascuna Parte può sospendere o denunciare la Convenzione mediante una notifica all’altra Parte che ha effetto trenta (30) giorni dopo la sua ricezione.

Art. 15 Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è risolta mediante negoziati tra le Parti.

Art. 16 La presente Convenzione entra in vigore il giorno della firma. È redatta in duplice copia in lingua francese.

Fatto a Kinshasa, il 23 febbraio 2008.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica Democratica del Congo: Hans-Rudolf Hodel Colette Tshomba Ntundu

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