AS 2008 3765
Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
Accordo del 13 giugno 1976 per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840
I
Emendamenti all’Accordo e agli Allegati I e II adottati con la Risoluzione 86/XVIII
Adottati dal Consiglio dei Governatori il 26 gennaio 1995 Entrati in vigore il 20 febbraio 1997 Traduzione1
La sezione 3 dell’articolo 3 è soppressa.
La sezione 4 dell’articolo 3 è denominata sezione 3 e modificata come segue: Sezione 3 – Limitazione della responsabilità Nessun Membro, in quanto tale, è responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.
L’articolo 4 sezione 2 è modificato come segue: Sezione 2 – Contributi iniziali a) Il contributo iniziale di ciascun Membro originario o non originario è pari all’ammontare specificato dal Membro medesimo nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da esso depositato conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 13 sezione 1 b) e c) del presente Accordo ed espresso nella valuta parimenti ivi specificata. b) Il contributo iniziale di ciascun Membro è esigibile e pagabile, come previ- sto nella sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualità debbono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualità sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualità.
1 Dal testo originale francese (RO 2008 3765).
2007-2283 3765
Fondo internazionale di sviluppo agricolo. Acc. RU 2008
L’articolo 4 sezione 5 b) è modificato come segue: b) I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile.
L’articolo 5 sezione 1 b) è modificato come segue: b) I contributi in valuta non convertibile che un Membro versa al Fondo prima del 26 gennaio 1995 a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari possono essere utilizzati dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto o, previa approvazione dello stesso, per pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attività finanziate dal Fondo in altri Stati.
L’articolo 6 sezione 2 c) ii) è modificato come segue: ii) approvare l’ammissione di Membri;
L’articolo 6 sezione 2 g) è modificato come segue: g) Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, è costituito da un numero di Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio.
L’articolo 6 sezione 3 è modificato come segue: a) Il totale dei voti di cui dispone il Consiglio dei Governatori si suddivide in voti originali e voti di ricostituzione. Tutti i Membri hanno uguale accesso a detti voti in base ai seguenti principi: i) i voti originali, in totale mille otto cento (1800), si suddividono in voti di Membro e voti di contributo: A) i voti di Membro sono ripartiti in egual misura tra tutti i Membri, B) i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra i contributi cumulativi forniti alle risorse totali del Fondo, autorizzati dal Consiglio dei Governa- tori prima del 26 gennaio 1995 e versati dai Membri conforme- mente alle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo 4 del presente Accordo, e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Mem- bri; ii) i voti di ricostituzione si suddividono in voti di Membro e voti di con- tributo di cui il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale ogni volta che invita al versamento di contributi supplementari in virtù della sezione 3 dell’articolo 4 del presente Accordo («una ricostituzione»), a partire dalla quarta ricostituzione. Salvo decisione contraria del Con- siglio dei Governatori con una maggioranza dei due terzi del totale dei voti, a ogni ricostituzione vengono attribuiti cento (100) voti per l’equivalente di cento cinquant’otto milioni di dollari USA (158 000 000 USD) versati sul totale della ricostituzione o per una fra- zione di tale importo:
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A) i voti di Membro sono parimenti ripartiti tra tutti i Membri in base ai principi già stabiliti al paragrafo i) lettera A), B) i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra il contributo che un Membro ha fornito alle risorse concesse al Fondo dai Membri per ogni rico- stituzione e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri in occasione della ricostituzione in questione; iii) il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale dei voti da ripartire come voti di Membro e come voti di contributo secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione. Dopo ogni cambiamento del numero di Membri del Fondo, i voti di Membro e i voti di contributo ripartiti secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione sono ridistribuiti in conformità ai principi enunciati in detti paragrafi. Nel ripartire i voti, il Consiglio dei Governatori si accerta che i Membri assegnati alla categoria III prima del 26 gennaio 1995 riceva- no un terzo del totale dei voti sotto forma di voti di Membro.
L’articolo 6 sezione 5 a) e b) è modificato come segue: a) Il Consiglio di amministrazione conta diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti, eletti tra i Membri del Fondo in occasione della ses- sione annuale del Consiglio dei Governatori. I seggi in Consiglio di ammini- strazione sono ripartiti dal Consiglio dei Governatori a opportuni intervalli, specificati nell’Allegato II del presente Accordo. I membri del Consiglio di amministrazione e i loro supplenti, i quali possono votare solamente in assenza di un membro, sono eletti e nominati conformemente alle procedure enunciate nell’accluso Allegato II che costituisce parte integrante del presen- te Accordo. b) I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale.
L’articolo 6 sezione 5 f) è modificato come segue: f) Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio di amministrazione, è costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri di tale Consiglio.
L’articolo 6 sezione 6 a) è modificato come segue: a) A opportuni intervalli, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione dei voti tra i membri del Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi definiti alla sezione 3 a) del presente articolo.
L’articolo 12 a) è modificato come segue: a) Fatto salvo tutto quanto si riferisce all’Allegato II:
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i) ogni proposta di emendamento al presente Accordo formulata da un Membro o dal Consiglio di amministrazione viene comunicata al Presi- dente, il quale ne dà avviso a tutti i Membri. Il Presidente trasmette al Consiglio di amministrazione le proposte di emendamento al presente Accordo formulate da un Membro; il Consiglio di amministrazione sot- topone le proprie raccomandazioni al riguardo al Consiglio dei Gover- natori; ii) Gli emendamenti vengono adottati dal Consiglio dei Governatori deli- berante alla maggioranza dei quattro quinti del totale dei voti. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la loro adozione, rimanendo però inteso che qualsiasi emendamento che tenda a modificare: A) il diritto di ritirarsi dal Fondo, B) le condizioni di maggioranza fissate per le votazioni dal presente Accordo, C) la limitazione di responsabilità di cui alla sezione 3 dell’articolo 3, D) la procedura di emendamento del presente Accordo, entrerà in vigore solo quando il Presidente avrà ricevuto l’assenso scrit- to di tutti i Membri.
L’articolo 13 sezione 3 a) c) e d) è modificato come segue: a) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena il Depositario avrà ricevuto strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati da almeno sei Stati appartenenti alla categoria I, sei della categoria II e 24 della categoria III, a condizione che tali strumenti siano stati depositati da Stati delle categorie I e II i cui contributi iniziali, quali sono stati stabiliti in detti strumenti, rappresentino in totale almeno l’equivalente di 750 milioni di dol- lari USA (valore al 10 giugno 1976), e purché le condizioni di cui sopra sia- no osservate entro 18 mesi dalla data in cui il presente Accordo verrà aperto alla firma, o da qualsiasi data ulteriore eventualmente fissata dagli Stati che hanno effettuato il deposito di tali strumenti entro il suddetto termine, con maggioranza di due terzi dei Membri di ciascuna categoria, e notificata al Depositario. c) Gli obblighi che i Membri originari e non originari si sono assun- ti anteriormente al 26 gennaio 1995 nel quadro del presente Accordo rimar- ranno intatti e continueranno a essere vincolanti per tutti i Membri del Fon- do. d) In tutte le parti del presente Accordo in cui si parla di categorie o delle cate- gorie I, II e III, si fa riferimento alle categorie in cui i Membri erano suddivi- si anteriormente al 26 gennaio 1995, quali sono indicate nell’Allegato III2 in appresso, il quale è parte integrante del presente Accordo.
2 Il presente allegato non è pubblicato nella RU. I testi nelle lingue francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’organizzazione della FISA: http://www.ifad.org/pub/basic/agree/f/agreefr.pdf
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Allegato I
Parte prima Paesi che possono divenire Membri originari Modifica delle liste delle categorie I e III La Grecia passerà dalla categoria I alla categoria III secondo l’aggiornamento del Consiglio dei Governatori. Il Portogallo passerà dalla categoria I alla categoria III secondo l’aggiornamento del Consiglio dei Governatori.
Parte seconda Annunci di contributi iniziali Sopprimere l’espressione «Repubblica federale di» dalla tabella Categoria I.
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Allegato II
Ripartizione dei voti ed elezione dei membri del Consiglio di amministrazione L’Allegato II è modificato e ha il tenore seguente: 1. A opportuni intervalli, e osservando le procedure definite al paragrafo 29 del presente allegato, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione tra i Membri del Fondo dei seggi di membro e di supplente in seno al Consiglio di amministra- zione tenendo conto: i) della necessità di rafforzare e salvaguardare la mobilizza- zione di risorse per il Fondo; ii) della necessità di garantire una ripartizione geogra- fica equa dei seggi in questione; e iii) del ruolo dei Paesi Membri in sviluppo nella conduzione del Fondo. 2. Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione. Ogni membro del Consi- glio di amministrazione dispone dei voti attribuiti a tutti i Membri (del Fondo) che rappresenta. Qualora un membro del Consiglio di amministrazione rappresenti più Membri (del Fondo), siffatto membro può utilizzare separatamente i voti dei sud- detti.
3. a) Liste dei Paesi Membri. A opportuni intervalli, i Paesi Membri vengono
ripartiti nelle liste A, B e C ai fini del presente allegato. Al momento della sua adesione al Fondo, un nuovo Membro sceglie la lista sulla quale desidera essere iscritto e, previa intesa con i Membri figuranti in detta lista, notifica per scritto la propria scelta al Presidente del Fondo. Ogni volta che vengono eletti membri e supplenti che rappresentano la lista di Paesi alla quale appar- tiene, un Membro può decidere di ritirarsi da detta lista e di farsi iscrivere su un’altra, con l’approvazione dei Membri che ne fanno parte. In tal caso, il Membro in questione notifica il cambiamento per scritto al Presidente del Fondo, il quale a opportuni intervalli informa tutti i Membri in merito alla composizione di tutte le liste dei Paesi Membri. b) Ripartizione dei seggi nel Consiglio di amministrazione. I diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti del Consiglio di amministra- zione vengono eletti o nominati tra i Membri del Fondo nel modo seguente: i) otto (8) membri e al massimo otto (8) supplenti vengono eletti o nomi- nati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista A dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli; ii) quattro (4) membri e al massimo quattro (4) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista B dei Paesi Mem- bri, la quale viene allestita a opportuni intervalli; iii) sei (6) membri e al massimo sei (6) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista C dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli.
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4. Procedure per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione. Per
l’elezione o la nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti nel Consiglio di amministrazione, si applicano le procedure definite in appresso per i Membri rispet- tivi di ciascuna lista di Paesi Membri.
A. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti
Parte prima Paesi Membri iscritti sulla lista A 5. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista A dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni. 6. I Membri figuranti sulla lista A si organizzano in collegi elettorali e, sulla base delle procedure concordate tra detti Membri e dei loro collegi elettorali, nominano otto (8) membri in Consiglio di amministrazione e al massimo otto (8) supplenti.
7. Modifiche. I Governatori rappresentanti di Paesi Membri della lista A possono
modificare all’unanimità le disposizioni della Parte prima del presente allegato (paragrafi 5 e 6). Salvo diversa decisione, la modifica entra in vigore con effetto immediato. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte prima del presente allegato.
Parte seconda Paesi Membri iscritti sulla lista B 8. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista B dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni. 9. I Membri figuranti sulla lista B si organizzano in un numero di collegi elettorali uguale al numero di seggi attribuiti alla lista; ogni collegio è rappresentato da un membro del Consiglio di amministrazione e da un supplente. Il Presidente del Fondo viene informato in merito alla composizione di ogni collegio elettorale e a ogni cambiamento talora addotto dai Membri della lista B. 10. I Membri della lista B definiscono le procedure applicabili all’elezione o alla nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti del Consiglio di amministrazione e consegnano un esemplare del documento al Presidente del Fondo. 11. Modifiche. Le disposizioni della Parte seconda del presente allegato (paragrafi 8 a 10) possono essere modificate per voto di Governatori rappresentanti i due terzi dei Paesi Membri iscritti sulla lista B e aventi fornito contributi (versati rispettando le disposizioni della sezione 5 c) dell’articolo 4) corrispondenti al settanta per cento (70%) di tutti i contributi versati da tutti i Paesi Membri iscritti sulla lista B. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte seconda del presente allegato.
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Parte terza Paesi Membri iscritti sulla lista C
12. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella
lista C dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni. 13. Salvo diversa decisione da parte dei Membri iscritti sulla lista C, due (2) mem- bri e due (2) supplenti tra i sei (6) membri e sei (6) supplenti eletti o nominati in Consiglio di amministrazione dai Paesi Membri di detta lista provengono da ciascu- na delle regioni elencate in appresso, quali sono indicate in ciascuno dei vari sottoe- lenchi di Paesi Membri della lista C: Africa (sottoelenco C1); Europa, Asia e Pacifico (sottoelenco C2); America latina e Caraibi (sottoelenco C3). 14. a) Conformemente a quanto disposto ai paragrafi 1 e 27 del presente allegato, i Paesi Membri della lista C eleggono tra i Paesi di ogni sottoelenco due (2) membri e due (2) supplenti che rappresentino gli interessi dei Paesi del loro sottoelenco, tra cui almeno un membro o un supplente dei Paesi del sottoe- lenco che forniscono i contributi più consistenti alle risorse del Fondo. b) Fino alla Sesta ricostituzione delle risorse del Fondo (FISA), i Paesi Membri iscritti sulla lista C possono rivedere in qualsiasi momento le disposizioni di cui sopra alla lettera a) alla luce dell’esperienza acquisita da ciascun sottoe- lenco riguardo alla loro applicazione e, se del caso, emendare la lettera a) senza tuttavia perdere di vista i pertinenti principi contemplati dalla Risolu- zione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori. 15. Si procede dapprima all’elezione di tutti i membri di ogni sottoelenco in cui è vacante un mandato per il quale i Paesi di ogni sottoelenco presentano dei candidati. Per ogni seggio, l’elezione si svolge tra i Membri della lista C. 16. Eletti tutti i membri, si procede all’elezione dei supplenti nell’ordine già specifi- cato al paragrafo 15.
17. L’elezione avviene alla maggioranza semplice dei voti validi espressi, senza
considerare le astensioni. 18. Se al primo scrutinio nessuno dei candidati ottiene la maggioranza indicata al paragrafo 17, si organizzano successivi scrutini eliminando ogni volta il candidato che al turno precedente ha riportato il minor numero di voti. 19. A parità di voti si procede, se del caso, a una seconda votazione, e se anche questa e la successiva si concludono a parità di voti, l’elezione avviene per sorteg- gio.
20. Se in qualsiasi momento vi fosse un solo candidato per un mandato vacante,
detto candidato può essere eletto senza votazione, purché nessun Governatore vi si opponga. 21. Per l’elezione o la nomina di membri e supplenti in seno al Consiglio di ammi- nistrazione, i Paesi Membri della lista C si riuniscono a porte chiuse. I Paesi Membri iscritti sulla lista C nominano per consenso un presidente incaricato di presiedere dette riunioni.
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22. I Membri di ogni sottoelenco nominano per consenso il presidente della riunio- ne del rispettivo sottoelenco. 23. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti, i loro rispettivi mandati e l’elenco dei titolari e dei supplenti vengono comunicati al Presidente del Fondo.
Votazione in seno al Consiglio di amministrazione 24. Per il conteggio dei voti in seno al Consiglio di amministrazione, il totale dei voti dei Paesi di ogni sottoelenco è ripartito in egual misura tra i Membri del sottoe- lenco interessato.
Modifiche 25. La Parte terza del presente allegato (paragrafi 12 a 24) può essere talora modifi- cata con la maggioranza dei due terzi dei Paesi Membri della lista C. Il Presidente del Fondo è informato di ogni modifica apportata alla Parte terza del presente alle- gato.
B. Disposizioni generali applicabili alle liste A, B e C
26. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti o nominati dai Paesi Membri
rispettivi delle liste A, B e C vengono comunicati al Presidente del Fondo. 27. Per incoraggiare i Membri a contribuire alle risorse del Fondo, a ogni elezione i Membri di una lista di Paesi Membri, o i membri di un collegio elettorale all’interno di una lista, possono decidere, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria eventualmente contemplata dai paragrafi 5 a 25 di cui sopra, di nominare come membro o supplente in seno al Consiglio di amministrazione un determinato numero di Membri della lista tra quelli che forniscono al Fondo i contributi più consistenti. In tal caso, l’esito della decisione viene notificato per scritto al Presidente del Fondo.
28. Dopo l’adesione di un nuovo Paese Membro a una lista di Paesi Membri, il
Governatore per il nuovo Paese Membro può designare un membro del Consiglio di amministrazione già in carica per detta lista affinché rappresenti il nuovo Paese Membro e utilizzi i voti di cui questo dispone fino alla prossima elezione di membri di tale lista in seno al Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo, il membro in tal modo prescelto è considerato eletto o nominato dal Governatore che lo ha designato, mentre il nuovo Paese Membro è assegnato al collegio elettorale del membro designato.
29. Modifica dei paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29. Le procedure definite nei para-
grafi 1–4, 7, 11 e 25–29 del presente allegato possono talora essere modificate con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti del Consiglio dei Governatori. Salvo diversa decisione, tutte le modifiche relative ai paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29 entrano in vigore con effetto immediato al momento stesso dell’adozione.
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II
Emendamento all’Accordo adottato con la Risoluzione 100/XX
Adottato dal Consiglio dei Governatori il 21 febbraio 1997 Entrato in vigore il 21 febbraio 1997 Traduzione3
L’articolo 4 sezione 1 dell’Accordo istitutivo del FISA è modificato come segue: «Le risorse del Fondo sono le seguenti: i) contributi iniziali; ii) contributi supplementari; iii) contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti; iv) risorse provenienti o che proverranno da operazioni del Fondo e da altre fonti.»
III Campo di applicazione il 12 ottobre 2007, complemento4 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Kiribati 23 febbraio 2005 A 23 febbraio 2005 Niue 20 luglio 2006 A 20 luglio 2006
Ritiro di uno Stato partecipante Australia Il 1° settembre 2004 l’Australia ha denunciato l’Accordo del 13 giugno 1976 per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo. La denuncia ha preso effetto il 31 luglio 2007.
3 Dal testo originale francese (RO 2008 3775).
4 Completa la precedente pubblicazione in RU 1978 867, 1979 250 776, 1981 1356,
1982 1948, 1985 311, 1986 1960, 1987 1386, 1991 802 e 2005 2101.
Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Fondo internazionale di sviluppo agricolo. Acc. RU 2008
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Fondo internazionale di sviluppo agricolo. Acc. RU 2008
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