AS 2008 433
Legge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:
I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue:
Art. 5 lett. a e b Sono organi della ricerca: a. le istituzioni di promovimento della ricerca:
1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (Fondo nazio-
nale svizzero, FNS);
2. l’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze comprendente:
– l’Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), – l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), – l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), – l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST); b. gli organi incaricati della ricerca universitaria:
1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF;
2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio
secondo la legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università;
3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio
secondo la legge federale del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali;
Art. 5a cpv. 4 Abrogato
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Art. 6 cpv. 1
1 La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure
secondo le leggi speciali, mediante: a. l’esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19995 sull’aiuto alle università; c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie pro- fessionali; d. contributi a istituzioni di promovimento della ricerca; e. contributi diretti e altre misure dell’Amministrazione federale.
Art. 7 cpv. 3 e 4 3 Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria. 4 Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni:
a. l’istituzione non ha scopo di lucro; b. l’indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita; c. la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scien- tifiche; d. i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.
Art. 8 Fondo nazionale svizzero 1 Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per: a. sostenere progetti di ricerca; b. promuovere le nuove leve scientifiche; c. sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria; d. promuovere la cooperazione scientifica internazionale. 2 Il Fondo nazionale svizzero realizza i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.
5 RS 414.20 6 RS 414.71
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3 Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l’applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l’altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione per la tecnologia e l’innovazione e procedendo a una verifica dei risultati. 4 Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, può impie- gare una parte dei contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell’esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccede- re il 10 per cento del contributo federale annuo. 5 Nell’ambito delle sue attività promozionali il Fondo nazionale svizzero può conce- dere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici.
Art. 9 Accademie svizzere delle scienze 1 Le Accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confe- derazione segnatamente per i seguenti scopi: a. assicurano e promuovono l’individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia; b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza; c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico. 2 Le Accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività promozionali nel- l’ambito dell’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria. 3 Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specia- lizzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate quali gruppi di lavo- ro, piattaforme e forum e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. 4 Il Dipartimento federale dell'interno conclude con l’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accade- mie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell’ambito dei compiti di cui al capoverso 1.
Art. 11a Buona prassi scientifica e sanzioni 1 Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.
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2 Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all’acquisizione o all’impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure: a. l’avvertimento scritto; b. l’ammonizione scritta; c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi; d. l’esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi. 3 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione per la tecnologia e l’inno- vazione, dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
Art. 13 cpv. 2–4
2 Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento; b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. 3 I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso. 4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sul- l’amministrazione della giustizia federale.
Art. 16 cpv. 3 lett. d, nonché 7
3 Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati:
d. assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la coopera- zione scientifica bilaterale o multilaterale nell’ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell’interesse della politica estera scientifica della Svizzera. 7 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capo- versi 2 e 3 lettere b–d.
7 RS 616.1 8 RS 313.0
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.9
2 La presente legge entra in vigore il 25 febbraio 2008.10
13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
9 FF 2007 6315 10 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 12 febbraio 2008.
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