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AS 2008 4635

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura (ODO)

Modifica del 19 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricor- rere è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato.

Art. 3 cpv. 3 e 4

3 La richiesta deve contenere:

a. i dati relativi al diritto di ricorso di cui l’organizzazione vuole fruire; b. la prova che l’organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e c. i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.

4 Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le

attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione.

1 RS 814.076

2007-2763 4635

Organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura RU 2008

Art. 4 Rendicontazione 1 Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’am- biente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni. 2 L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competen- te, in quanti casi conclusi nell’anno precedente: a. i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto; b. ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55c capoverso 1 LPAmb o 12d capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito; c. ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.

3 L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capo-

verso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.

4 Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno

sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° maggio 19962 sulle zone palustri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. e

1 I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:

e. le organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù dell’articolo 12 capoverso 3 LPN.

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008 Le organizzazioni devono rendere conto dell’esercizio del diritto di ricorso secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 4, la prima volta nell’aprile 2009 per l’anno 2008.

2 RS 451.35

Organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura RU 2008

IV

1 Fatto salvo l’articolo 3 capoverso 4, la presente modifica entra in vigore il

1° dicembre 2008.

2 L’articolo 3 capoverso 4 entra in vigore il 1° luglio 2010.

19 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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