AS 2008 4723
Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
Ordinanza 09 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: a. 18 720 franchi per le persone sole; b. 28 080 franchi per i coniugi; c. 9780 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 831.304 1 RS 831.30
2008-2069 4723
Ordinanza 09 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI RU 2008
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