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AS 2008 5407

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino)

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino)

Modifica del 13 giugno 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20071, decreta:

I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 43 e 5 4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti. 5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1 numero 1.

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino 1 Se un altro Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo o di allontana- mento giusta le disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 20034, l’Ufficio federale emana contro persone che soggiornano illegalmente in Sviz- zera una decisione di allontanamento motivata e impugnabile. L’allontanamento è immediatamente esecutivo. 2 I ricorsi contro le decisioni di allontanamento pronunciate in base alle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non hanno effetto sospen- sivo.

3 Modifica dell’art. 2 cpv. 4 nella versione dell’art. 127 LStr.

4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

2007-1050 5407

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3 Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l’esecuzione dell’allonta- namento e, se necessario, per la concessione e il finanziamento dell’aiuto sociale o del soccorso d’emergenza. 4 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1 numero 2.

Titolo prima dell’articolo 92 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 93 cpv. 45 4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi6. Il Consiglio federale può preve- dere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

Art. 94 Abrogato

Art. 95 Altre imprese di trasporto Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto, segna- tamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle disposizioni degli articoli 92 e 93.

Art. 100 rubrica, cpv. 2 frase introduttiva, 3–5 Trattati internazionali 2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:

3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

4 I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizza- zioni internazionali convenzioni sull’applicazione tecnica di accordi di cui al capo- verso 2. 5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 let- tera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Diparti- mento federale degli affari esteri, concludere con le autorità estere competenti con- venzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.

5 Modifica dell’art. 93 cpv. 4 nella versione dell’art. 127 LStr.

6 RS 142.31

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Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 1 Per migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata e il transito illegali, l’Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce i voli per i quali esse sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi dei passeggeri. L’Ufficio federale determina a quale servizio vanno notificati i dati.

2 Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati:

a. generalità (cognome, nomi, data di nascita, cittadinanza); b. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato; c. aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. ora di partenza e d’arrivo; f. luogo d’imbarco; g. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione. 3 Le imprese di trasporto aereo informano i passeggeri i cui dati sono trasmessi a terzi. 4 L’Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni su aspetti tecnici della procedura di comunicazione. La comunicazione dei dati sui passeggeri, di cui al capoverso 2, avviene di regola per via elettronica. Eccezional- mente i dati possono essere comunicati a lotti, su supporti elettronici o su moduli cartacei. 5 Entro 24 ore dall’atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancellano i dati di cui al capoverso 2. 6 Il servizio designato dall’Ufficio federale trasmette i dati di cui al capoverso 2 alle autorità incaricate di effettuare i controlli al confine all’aeroporto. Cancella tali dati entro 24 ore dalla ricezione purché non siano indispensabili per svolgere una proce- dura di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

Art. 120a Violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto 1 Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

2 Si rinuncia alla multa se:

a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio; b. non si poteva ragionevolmente esigere che l’impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione dei documenti di viaggio; c. l’impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona;

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d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’arti- e. il Consiglio federale ha previsto ulteriori eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità naturali. 3 In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese scoperte di sostentamento, assistenza, allontanamento o rinvio coatto. 4 Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secondo l’articolo 92 capoverso 3.

Art. 120b Violazione dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1 Le imprese di trasporto aereo che violano colpevolmente l’obbligo di comunica-

zione di cui all’articolo 104 sono punite con la multa fino a un milione di franchi. 2 L’obbligo di comunicazione è violato se i dati di cui all’articolo 104 capoverso 2 non sono trasmessi tempestivamente oppure sono incompleti o errati. 3 L’impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizza- tive ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell’obbligo di comu- nicazione. 4 Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secondo l’articolo 92 capoverso 3.

Art. 120c Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto 1 La violazione dell’obbligo di diligenza (art. 120a) o dell’obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all’estero. È applicabile per analogia l’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale8. 2 La rappresentanza dell’impresa di trasporto è retta dall’articolo 102a del Codice penale.

3 L’azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.

7 RS 142.31 8 RS 311.0

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Art. 120d Perseguimento penale 1 Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento. 2 L’Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado le infra- zioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga dispo- sizioni divergenti.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III 1 Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1 (Allegato alla modifica della LStr).

2 L’attuale allegato diventa l’allegato 2.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.10

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 2 ottobre 2008.11

9 RS 313.0 10 RU 2008 5405 11 FF 2008 4619

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge sull’asilo del 26 giugno 199812 (LAsi)

Art. 21 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese 1 Le autorità competenti assegnano, di regola a un centro di registrazione, le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese. 2 L’Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino. 3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1.

1 L’autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una doman- da d’asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopi- che. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese. 1bis L’Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino. 1ter L’Ufficio federale autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgi- mento della procedura d’asilo in virtù del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consi- glio, del 18 febbraio 200313 e: a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l’asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capo- verso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure

12 RS 142.31 13 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1

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b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo. 2 L’entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capo- verso 1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immedia- tamente se sono adempite le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’en- trata secondo il capoverso 1ter. 2bis Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.

Art. 24 Abrogato

Art. 34 cpv. 3 frase introduttiva

3 Il capoverso 2 lettere a, b, c ed e non si applica se:

Art. 36 cpv. 1 lettera a e 2

1 Un’audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui:

a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34 capoversi 1 e 2 lettere a, b, c ed e; 2 Negli altri casi secondo gli articoli 32, 34 capoverso 2 lettera d e 35a, al richie- dente è concesso il diritto di essere sentito.

1bis L’Ufficio federale può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Esso controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.

Allegato 1 Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1 (Allegato alla modifica della LAsi).

2 L’attuale allegato diventa l’allegato 2.

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2. Legge federale del 20 giugno 200314 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

Art. 1 cpv. 2 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 10315, 104–107, 110 e 111a–111i16 e 114 della legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 101– 102abis 18 e 102b–102g19 della legge del 26 giugno 199820 sull’asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 195221 sulla cittadinanza (LCit).

Art. 3 cpv. 2 lett. c e i nonché cpv. 3 lett. h 2 Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: c. controllo delle condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr22, dell’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confede- razione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell’Accordo del 21 giugno 200124 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schen- gen e Dublino sono menzionati nell’allegato. i. applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione e dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio. 3 Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo: h. determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d’asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

14 RS 142.51

15 Vedi anche art. 127 LStr.

16 Vedi anche art. 127 LStr.

17 RS 142.20 18 Vedi RS 362 art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU 2006 4745).

19 Vedi RS 362 art. 3 n. 2.

20 RS 142.31 21 RS 141.0 22 RS 142.20 23 RS 0.142.112.681 24 RS 0.632.31

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Art. 15 Comunicazione all’estero La comunicazione di dati all’estero è retta dall’articolo 6 LPD25, dagli articoli 105– 107, 111a–111d, 111i LStr26 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis 27, 102b

Allegato Alla presente legge è aggiunto un allegato (Allegato alla modifica della LSISA).

25 RS 235.1

26 RS 142.20; vedi anche art. 127 LStr.

27 Vedi RS 362 art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU 2006 4745).

28 Vedi RS 362 art. 3 n. 2.

29 RS 142.31

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Allegato relativo alla modifica della LAsi (Allegato n. 1) Allegato 1 (art. 21 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200430 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 200431 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 200832 tra tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Con- federazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccani- smi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200833 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eu- ropea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

30 RS 0.142.392.68 31 RS 0.360.598.1 32 RS 0.142.393.141; RU 2008 5621 33 RS 0.142.395.141; RU …

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Allegato relativo alla modifica della LSISA (Allegato n. 2) Allegato (art. 3 cpv. 2 lett. c)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200434 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 200435 sotto forma di scambio di lettere tra il Consi- glio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. Accordo del 17 dicembre 200436 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. Accordo del 28 aprile 200537 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’ac- quis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che isti- tuisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200838 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

34 RS 0.360.268.1 35 RS 0.360.268.10 36 RS 0.360.598.1 37 RS 0.360.314.1 38 RS 0.360.514.1; RU …

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2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200439 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 200440 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 200841 tra tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Con- federazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccani- smi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200842 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eu- ropea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

39 RS 0.142.392.68 40 RS 0.360.598.1 41 RS 0.142.393.141; RU 2008 5621 42 RS 0.142.395.141; RU …

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Allegato relativo alla modifica della LStr (cifra III cpv. 1) Allegato 1

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200443 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 200444 sotto forma di scambio di lettere tra il Consi- glio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. Accordo del 17 dicembre 200445 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. Accordo del 28 aprile 200546 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’ac- quis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che isti- tuisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200847 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

43 RS 0.360.268.1 44 RS 0.360.268.10 45 RS 0.360.598.1 46 RS 0.360.314.1 47 RS 0.360.514.1; RU...

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2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200448 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 200449 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 200850 tra tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Con- federazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccani- smi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200851 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

48 RS 0.142.392.68 49 RS 0.360.598.1 50 RS 0.142.393.141; RU 2008 5621 51 RS 0.142.395.141; RU …

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