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AS 2008 547

Ordinanza del DDPS sul materiale dell'esercito

Correzione

Ordinanza del DDPS sul materiale dell’esercito (Ordinanza sul materiale dell’esercito, OMATEs)

del 6 dicembre 2007 (RU 2007 6801; RS 514.20)

Art. 35

Invece di: Sono abrogate: a. l’ordinanza del 1° maggio 1990 1 concernente la protezione di materiale dell’esercito; b. le prescrizioni del Comitato dell’armamento del 30 agosto 19882 sulla liqui- dazione del materiale dell’esercito; c. l’ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 settembre 19823 sulla pianificazione.

Leggasi: Sono abrogate: a. l’ordinanza del 25 aprile 19864 concernente l’acquisto di materiale dell’eser- cito; b. l’ordinanza del 1° maggio 1990 5 concernente la protezione di materiale dell’esercito; c. le prescrizioni del Comitato dell’armamento del 30 giugno 19886 sulla liqui- dazione del materiale dell’esercito; d. l’ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 settembre 19827 sulla pianificazione.

19 febbraio 2008 Cancelleria federale

1 RU 1990 893, 1996 395

2 Non pubblicate nella RU.

3 Non pubblicata nella RU.

4 RU 1986 910 5 RU 1990 893, 1996 395

6 Non pubblicate nella RU.

7 Non pubblicata nella RU.

2008-0481 547

Ordinanza sul materiale dell’esercito. Correzione RU 2008

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