AS 2008 5627
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
RS 0.360.268.1; RU 2008 481
Complemento all’atto finale Entrato in vigore il 12 dicembre 2008
Testo originale
Dichiarazione della Svizzera concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Dichiarazione della Svizzera concernente l’articolo 41 paragrafo 9 della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS)
Dichiarazione della Svizzera concernente l’articolo 41 paragrafo 9 della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) Conformemente all’articolo 41 paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAS), la Confederazione Svizzera dichiara che le modalità per l’inseguimento sul proprio territorio nazionale ad opera degli Stati Schengen con cui ha una frontiera comune sono le seguenti: – per la Germania: in virtù dell’articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti tedeschi impe- gnati nell’inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l’articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. In virtù dell’articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l’inseguimento può essere effet- tuato senza limiti di spazio o di tempo. Questi diritti sono esercitati confor- memente alle disposizioni dell’acquis di Schengen nonché all’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudizia- ria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania; RS 0.360.136.1);
2008-2787 5627
Associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo RU 2008 dell’acquis di Schengen. Acc.
– per la Francia: conformemente all’articolo 41 paragrafo 2 lettera a CAS, gli agenti francesi impegnati nell’inseguimento non hanno diritto di fermare la persona insegui- ta. L’inseguimento è ammesso in presenza di uno dei reati di cui all’artico- lo 41 paragrafo 4 lettera a CAS. In virtù dell’articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l’inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo; – per l’Italia: in virtù dell’articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti italiani impe- gnati nell’inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l’articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. L’insegui- mento può essere effettuato senza limiti di tempo entro un raggio di 30 chi- lometri dalla frontiera italo-svizzera; – per l’Austria: in virtù dell’articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti austriaci impe- gnati nell’inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L’inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l’articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. In virtù dell’articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l’inseguimento può essere effet- tuato senza limiti di spazio o di tempo. Questi diritti sono esercitati confor- memente alle disposizioni dell’acquis di Schengen nonché all’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).