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AS 2008 5823

AS 2008 5823

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5 5 La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell’importazione, nell’esportazione, nell’im- magazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato certificato.

9 Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento terapeutico se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell’articolo 16f capoverso 2; sono eccettuati le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, i medicamenti anestetici e antidolorifici nonché i trattamenti nell’ambito di programmi statali contro le epizoo- zie.

Art. 17 cpv. 2 2 Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari relative agli alimenti per animali, al materiale vegetativo di moltiplicazione e alle sementi per la coltura.

1 RS 910.18

2008-1545 5823

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2008

Art. 18 Designazione nella denominazione specifica 1 I prodotti destinati all’alimentazione possono essere designati come prodotti biolo- gici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti: a. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto biologicamente; b. il prodotto è stato ottenuto principalmente con ingredienti di origine agrico- la; per determinare se un prodotto è ottenuto principalmente con ingredienti di origine agricola non si tiene conto dell’acqua e del sale da cucina aggiun- ti; c. nelle derrate alimentari destinate a un’alimentazione speciale sono utilizzati soltanto additivi, sostanze ausiliarie per la lavorazione, sostanze aromatiz- zanti, acqua, sale, preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, minerali, oligoelementi, vitamine e amminoacidi come anche altri micronutrienti auto- rizzati dal Dipartimento per l’utilizzo nella produzione biologica; d. sono utilizzati soltanto ingredienti di origine agricola non ottenuti biologi- camente autorizzati dal Dipartimento; e. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzan- ti e rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, alle esigenze dell’articolo 7 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 23 no- vembre 20052 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate; f. non sono utilizzate sostanze né applicate procedure volte a restituire al pro- dotto caratteristiche perse in seguito all’elaborazione e alla conservazione di derrate alimentari biologiche o volte a correggere i risultati di un’elabora- zione negligente oppure che potrebbero indurre in errore quanto alle caratte- ristiche effettive del prodotto; g. nell’elenco degli ingredienti sono indicati gli ingredienti ottenuti biologica- mente. 2 Il Dipartimento stabilisce le sostanze autorizzate di cui al capoverso 1 lettera c e gli ingredienti autorizzati di cui al capoverso 1 lettera d; l’autorizzazione per una sostanza o un ingrediente deve essere concessa in particolare se: a. non sono disponibili soluzioni alternative idonee; b. senza tale sostanza o ingrediente la derrata alimentare non può essere pro- dotta o resa conservabile oppure non possono essere rispettate condizioni specifiche concernenti l’alimentazione; e c. la sostanza o l’ingrediente soddisfa le esigenze della legislazione in materia

di derrate alimentari. 3 Finché il Dipartimento non si è pronunciato sull’autorizzazione di un ingrediente di origine agricola, l’Ufficio federale può, su domanda e d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, autorizzarne temporaneamente l’utilizzazione in quantità limitata se l’ingrediente adempie le prescrizioni della legislazione in materia di

2 RS 817.022.51

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2008

derrate alimentari e vi è una situazione di penuria. Nella domanda, il richiedente deve esporre la situazione di penuria e l’impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito; inoltre deve indicare la durata prevedibile della situazione di penuria e i provvedimenti adottati per risolvere la stessa. Sul prodotto deve figurare il nome o il numero di codice dell’ente di certificazione competente per l’impresa che ha realizzato l’ultima operazione di produzione o di preparazione.

Art. 19 Designazione nell’elenco degli ingredienti

1 Nell’elenco degli ingredienti possono essere usate le denominazioni secondo

l’articolo 2 se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 18 capoversi 1 lettere b e c e 4. 2 Se l’ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca e tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono ottenuti biologicamente, per tali altri ingredienti è possibile utilizzare, nello stesso campo visivo della denominazione specifica dell’ingrediente principale, le denominazioni secondo l’articolo 2. 3 Nell’elenco degli ingredienti occorre indicare, utilizzando lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni: a. quali ingredienti sono stati ottenuti biologicamente; e b. qual è la quota degli ingredienti ottenuti biologicamente rispetto al totale degli ingredienti di origine agricola.

Art. 26 Imprese di preparazione, di importazione e di esportazione

1 Le imprese di preparazione, di importazione e di esportazione devono:

a. tenere una contabilità aziendale di cui l’ente di certificazione può prendere visione, nella misura in cui sia necessario per il controllo; b. immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza; c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza; d. effettuare le operazioni di lavoro in una sequenza chiusa e separarle nel tem- po o nello spazio dalle operazioni simili concernenti i prodotti che non rien- trano nella presente ordinanza; e. a scopo di ispezione, permettere all’ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione la contabilità, le pezze giustificative necessarie e i certificati di importazione e dargli tutte le infor- mazioni utili. 2 L’impresa di importazione o di esportazione deve poter documentare nei confronti dell’ente di certificazione ogni invio importato o esportato.

3 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’allegato 1.

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2008

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2008

Allegato 1

Disposizioni relative alla procedura di controllo

Sezione B, rubrica B. Preparazione, importazione, esportazione e immagazzinamento

Sezione D n. 4

4. Per la preparazione dei prodotti, l’impresa assicura:

a. che gli alimenti biologici per animali o provenienti da aziende in conver- sione, o gli alimenti per animali fabbricati con tali alimenti, siano separati fisicamente dagli alimenti per animali non provenienti da coltura biologica; b. che la preparazione di tali alimenti per animali sia separata nel tempo o nello spazio; c. qualora non tutte le unità degli impianti utilizzati per la preparazione di ali- menti composti per animali oggetto della presente ordinanza siano separate dagli impianti utilizzati per la preparazione di alimenti composti per animali non oggetto della presente ordinanza:

1. che prima della preparazione di alimenti per animali oggetto della pre-

sente ordinanza la linea di produzione sia sottoposta a pulizia la cui efficacia sia stata verificata, e

2. che le relative operazioni siano documentate;

d. che siano adottate tutte le misure necessarie in base alla sezione D numero 1 lettera b; e e. che i prodotti non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza non giungano sul mercato muniti di un riferimento all’agricoltura biologica.

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2008

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