Lexipedia

AS 2008 583

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OlOm)

Modifica del 30 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Sostituzione di un termine Negli articoli 22 capoverso 2, 33 capoversi 3bis e 5, 35 capoversi 4 e 5, 49 capover- so 2, 54 capoverso 2, 58 capoversi 3 e 4, 61 capoversi 3 e 4, 62a capoverso 2, 63 capoverso 2 e 66 capoverso 1, il termine «Dipartimento» è sostituito con «DFF».

Art. 1 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) statuisce in merito all’adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera.

Titolo prima dell’art. 19a Sezione 1a: Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili

Art. 19a Agevolazione fiscale per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili 1 L’agevolazione fiscale per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili è concessa secondo la tariffa nell’allegato 2.

2 Per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili s’intendono:

a. il bioetanolo: etanolo proveniente da materie prime rinnovabili; b. il biodiesel: estere metilico di oli vegetali o animali; c. il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassi- ficazione della biomassa (incl. il gas di depurazione); d. il biometanolo: metanolo proveniente da materie prime rinnovabili; e. il biometiletere: etere dimetilico proveniente da materie prime rinnovabili;

1 RS 641.611

2007-0914 583

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

f. i biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sinteti- ci provenienti da materie prime rinnovabili; g. il bioidrogeno: idrogeno proveniente da vettori energetici rinnovabili; h. gli oli di origine vegetale e animale o gli oli usati di origine vegetale e ani- male.

3 Il biogas è considerato un carburante se:

a. è conforme alle disposizioni della direttiva G13 del gennaio 2008 a cura del- la Società svizzera dell’industria del gas e delle acque2 e viene immesso e misurato nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o b. è raffinato per ottenere un carburante di qualità ed è direttamente consegnato a un distributore di biogas.

Art. 19b Esigenze minime relative al bilancio ecologico globale positivo 1 Le esigenze minime relative al bilancio ecologico globale positivo sono soddisfatte se: a. i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili producono, dalla colti- vazione al consumo rispetto alla quota di biocarburante, almeno il 40 per cento in meno di emissioni di gas serra rispetto alla benzina fossile; b. i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili non hanno, dalla colti- vazione al consumo, un impatto sull’ambiente considerevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile; e c. la coltivazione di materie prime rinnovabili dalle quali si ottengono i carbu- ranti non pregiudica la conservazione delle foreste pluviali e della biodiver- sità. 2 Tali esigenze sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica e prodotti da rifiuti biogeni o da residui della produ- zione o della lavorazione di prodotti agricoli e forestali. 3 Per i carburanti prodotti dall’olio di palma, dalla soia o dai cereali occorre partire dal presupposto che essi non soddisfano le esigenze minime di cui al capoverso 1.

Art. 19c Prova del bilancio ecologico globale positivo 1 Ai fini dell’agevolazione fiscale per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, occorre provare che tali carburanti soddisfano le esigenze minime rela- tive al bilancio ecologico globale positivo. La prova deve essere fornita: a. dall’importatore, per i carburanti importati; b. dal produttore, per i carburanti prodotti in Svizzera. 2 Per i carburanti di cui all’articolo 19b capoverso 2, la prova del bilancio ecologico globale positivo non deve essere presentata.

2 La direttiva G13 è pubblicata dalla Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA), Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach (www.ssiga.ch).

584

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

3 La prova del bilancio ecologico globale positivo può essere presentata anche per i carburanti provenienti da materie prime di cui all’articolo 19b capoverso 3. 4 La prova deve essere presentata per scritto alla Direzione generale delle dogane antecedentemente alla consegna della prima dichiarazione fiscale per i carburanti fruenti dell’agevolazione fiscale. 5 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni disciplina i dettagli concernenti la prova del bilancio ecologico globale positivo.

Art. 19d Esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili 1 Le esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddisfatte quando, all’atto della coltivazione delle materie prime e della produzione di carburanti, è stata osservata la legislazione sociale applicabile al luogo di produzione o sono state osservate almeno le convenzioni principali dell’Organiz- zazione internazionale del lavoro (OIL)3.

2 Il Dipartimento federale dell’economia disciplina i dettagli.

Art. 19e Esame della domanda e decisione

1 Per l’esame della domanda occorre presentare la seguente documentazione:

a. la richiesta di un numero della prova, tramite un modulo ufficiale o in un altro modo autorizzato dalla Direzione generale delle dogane; b. il bilancio ecologico globale positivo; e c. i documenti che attestano che le esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddisfatte.

2 La Direzione generale delle dogane decide in merito all’agevolazione fiscale

d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia e comunica il numero della prova attribuito.

Art. 19f Procedura per i carburanti che sono esonerati dalla prova del bilancio ecologico globale positivo 1 Ai fini dell’agevolazione fiscale per i carburanti di cui all’articolo 19b capoverso 2, l’importatore o il produttore deve, anteriormente alla consegna della prima dichiara- zione fiscale: a. rendere plausibile che le esigenze minime relative alle condizioni di pro- duzione socialmente accettabili sono soddisfatte; e b. inoltrare una richiesta di un numero della prova tramite modulo ufficiale o in un altro modo autorizzato dalla Direzione generale delle dogane.

3 Convenzioni OIL n. 29 (RS 0.822.713.9), n. 87 (RS 0.822.719.7), n. 98 (RS 0.822.719.9), n. 100 (RS 0.822.720.0), n. 105 (RS 0.822.720.5), n. 111 (RS 0.822.721.1), n. 138 (RS 0.822.723.8) e n. 182 (RS 0.822.728.2)

585

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

2 La Direzione generale delle dogane decide in merito all’agevolazione fiscale

d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia e comunica per scritto il numero della prova al richiedente.

Art. 19g Durata di validità dell’agevolazione fiscale 1 L’agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa viene revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.

2 L’importatore o il produttore deve comunicare immediatamente alla Direzione

generale delle dogane i cambiamenti alle materie prime o al processo di produzione che influiscono sul bilancio ecologico globale o sulle condizioni di produzione socialmente accettabili.

Art. 19h Quantità fruenti dell’agevolazione fiscale 1 Il DFF stabilisce per anno civile le quantità di carburante proveniente da materie prime rinnovabili cui è concessa un’agevolazione fiscale. Esso tiene conto delle quantità di carburante fossile che vengono sostituite da carburante proveniente da materie prime rinnovabili.

2 In caso di un’ulteriore domanda il DFF può aumentare le quantità di carburante

proveniente da materie prime rinnovabili secondo il capoverso 1. 3 I carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono computati nelle quantità fruenti dell’agevolazione fiscale secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni fiscali.

Titolo prima dell’art. 45a Sezione 3: Miscele di carburanti

Art. 45a Anticipazione per le miscele di carburanti 1 L’agevolazione fiscale per la quota di biocarburanti presente nelle miscele prove- nienti da carburanti fruenti dell’agevolazione fiscale e da altri carburanti è concessa proporzionalmente se sono soddisfatte le esigenze minime di cui all’articolo 19b.

2 Essa è concessa sotto forma di anticipazione per le merci:

a. importate e immesse in un deposito autorizzato o in un deposito di scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato; b. miscelate con altri carburanti in un deposito autorizzato.

586

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

Art. 45b Rivendicazione dell’anticipazione 1 Per le merci di cui all’articolo 45a capoverso 2 lettera a, l’importatore indicato sulla dichiarazione d’importazione deve chiedere l’anticipazione: a. unitamente alla dichiarazione fiscale periodica; b. mediante modulo doganale; o c. in un altro modo autorizzato dalla Direzione generale delle dogane. 2 Per le merci di cui all’articolo 45a capoverso 2 lettera b, il depositario autorizzato deve chiedere l’anticipazione mediante la dichiarazione fiscale periodica.

Art. 45c Restituzione dell’anticipazione 1 La Direzione generale delle dogane chiede la restituzione dell’anticipazione con- cessa sulle merci: a. non tassate, esportate da un deposito autorizzato; b. esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 17 capoversi 1 lettere a, g e h, non- ché 2 lettere a e b della legge, e:

1. immesse in consumo da un deposito autorizzato o da un deposito di

scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato, o

2. per le quali è stata accordata l’esenzione dall’imposta sotto forma di

rimborso. 2 L’anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. Se il contribuente non può provare il tenore effettivo, la restituzione è calcolata secondo un’aliquota forfettaria. Il DFF stabilisce periodica- mente le aliquote forfettarie sulla base della quota media di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili contenuta nelle quantità tassate.

Titolo prima dell’art. 45d Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti il biogas impiegato come carburante

Art. 45d 1 Le dichiarazioni dei produttori di biogas (art. 20 e 31 della legge) come pure la dichiarazione delle imposte esigibili presso i fornitori e i venditori di gas naturale (art. 4 cpv. 2 della legge) devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane tramite il servizio di clearing designato dall’industria del gas. 2 I produttori di biogas, nonché i fornitori e i venditori di gas naturale, devono inol- tre registrare: a. gli acquisti di biogas, ripartiti secondo i fornitori; b. le consegne di biogas ai venditori, ripartite secondo i destinatari.

587

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

3 Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono notificare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas importate, esportate e commercializzate.

Art. 101 cpv. 3 lett. d 3 Il bollettino di scorta è compilato su modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Vi si menzionano i dati seguenti: d. in caso di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, il numero del- la prova del bilancio ecologico globale positivo.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.

III

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 aprile 20074 sugli emolumenti dell’Amministrazione

federale delle dogane Appendice

Cifra Tassa

7.13 Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali di

carburanti provenienti da materie prime rinnovabili secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali: a. domande concernenti carburanti secondo l’articolo fr. 300.– 19b capoverso 2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali; b. domande concernenti altri carburanti. fr. 1000.–

2. Ordinanza del 4 aprile 20075 sul trattamento dei dati personali

nell’Amministrazione federale delle dogane Titolo abbreviato (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’AFD)

4 RS 631.035 5 RS 631.061

588

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

Allegato A 45a Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato A 45a conformemente alla versione qui annessa.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

30 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

589

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

Allegato 2 (art. 19a cpv. 1)

Tariffa d’imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili

Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di dazio Supplemento fiscale per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.

2711. 2910 Biogas 0.00 0.00

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr.

cap. 15 Oli di origine vegetale e animale o 0.00 0.00 oli usati di origine vegetale e animale

2207. 1000 Bioetanolo 0.00 0.00

3824. 9030 Biodiesel 0.00 0.00

590

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

Allegato A 45a (cifra III/2)

Prova del bilancio ecologico globale positivo e delle condizioni di produzione socialmente accettabili per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (art. 12b cpv. 2 lett. b della LF del 21 giu. 19966 sull’imposizione degli oli minerali; art. 19c e 19d dell’O del 20 nov. 19967 sull’imposizione degli oli minerali)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve alla gestione delle prove del bilancio ecologico globale positivo e delle condizioni di produzione socialmente accettabili per i carbu- ranti provenienti da materie prime rinnovabili.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e di associazioni di persone cui è stata concessa l’agevolazione fiscale;

2. numero della prova;

3. designazione della merce, voce di tariffa e numero convenzionale di stati-

stica; 4. indicazioni sulla provenienza delle materie prime e sulla fabbricazione delle merci, come pure sui produttori o sui fornitori delle merci;

5. data di accettazione della prova del bilancio globale ecologico positivo;

6. data di accettazione della documentazione che attesta che le esigenze mini-

me relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddi- sfatte;

7. data di scadenza delle prove;

8. numero e data dell’ultimo controllo, risultato, annotazione concernente un

secondo controllo.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.

6 RS 641.61; RU 2008 579 7 RS 641.611; RU 2008 583

591

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della

DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.

2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati.

3. I collaboratori dell’AFD hanno accesso, via Intranet, ai dati dei numeri 2.1– 2.7.

5. Termine di custodia

I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati dopo dieci anni.

592