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AS 2008 6005

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 103a Sistema di gestione della sicurezza 1 Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un siste- ma di gestione della sicurezza: a. gli esercenti di aeroplani ed elicotteri che effettuano voli a scopo commer- ciale; b. le imprese di manutenzione per aeroplani ed elicotteri.

2 Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale

(OACI) contenute nell’allegato 6 alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza: a. parte I, numeri 3.2 e 8.7.3; b. parte III, numeri 1.2 e 6.1.2. 3 Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago.

4 Il

DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago.

5 Per attuare le norme e le raccomandazioni dell’OACI, l’UFAC può emanare istru-

zioni complementari. 6 L’allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficia- le. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l’UFAC3.

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