Lexipedia

AS 2008 6147

Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

Modifica del 9 dicembre 2008

L’Ufficio federale delle abitazioni ordina:

I L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi- stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 1 vano 135 000 160 000 185 000 205 000 225 000 250 000 Abitazione di 2 vani 195 000 225 000 255 000 280 000 305 000 335 000 Abitazione di 3 vani 265 000 295 000 330 000 360 000 390 000 425 000 Abitazione di 4 vani 330 000 365 000 405 000 445 000 480 000 520 000 Abitazione di 5 vani 400 000 450 000 490 000 540 000 575 000 620 000

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita- zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 2 vani 245 000 270 000 300 000 330 000 360 000 385 000 Abitazione di 3 vani 305 000 335 000 365 000 400 000 435 000 465 000 Abitazione di 4 vani 365 000 405 000 445 000 485 000 525 000 560 000 Abitazione di 5 vani 430 000 480 000 520 000 570 000 615 000 655 000

1 RS 842.4

2008-2943 6147

Limiti dei costi e importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà. RU 2008 O dell’UFAB

2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI

Abitazione di 3 vani 400 000 440 000 490 000 530 000 570 000 615 000 Abitazione di 4 vani 450 000 505 000 560 000 620 000 670 000 725 000 Abitazione di 5 vani 545 000 600 000 665 000 725 000 780 000 845 000

Art. 5 cpv. 1 1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI

Garage o parcheggio in un’autorimessa 26 000 29 000 32 000 Parcheggio coperto 15 000 18 000 21 000 Parcheggio all’aperto 5 000 7 000 10 000 Locale secondario 12 000 15 000 18 000

Art. 6 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali 1 I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 5 percen- to al massimo per: a. misure speciali di tecnica energetica; b. misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o inva- lide. 2 Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

9 dicembre 2008 Ufficio federale delle abitazioni: Peter Gurtner

Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà | Lexipedia | Lexipedia