AS 2008 7
Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle centrali a ciclo combinato
Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato
del 21 dicembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 23 marzo 20072 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la quota estera delle compensazioni delle emissioni di CO2 e i compiti delle autorità nell’ambito dell’esecuzione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.
Art. 2 Quota estera 1 Le centrali a ciclo combinato possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO2 con riduzioni delle emissioni all’estero. 2 Il Consiglio federale aumenta la quota estera fino al 50 per cento se constata che il mancato sfruttamento delle centrali a ciclo combinato mette in pericolo l’approv- vigionamento elettrico a livello nazionale; in tal caso tiene conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali.
Art. 3 Periodo di compensazione Le centrali a ciclo combinato devono compensare le loro emissioni di CO2 degli anni 2008–2012. La compensazione deve essere completata entro la fine del 2012.
Art. 4 Autorizzazione obbligatoria Le centrali a ciclo combinato possono essere autorizzate soltanto se dispongono di un contratto legalmente valido sulla compensazione delle emissioni di CO2 (contrat- to di compensazione).
RS 641.721
2007-2992 7
Compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato. O RU 2008
Art. 5 Contratto di compensazione
1 Chiunque richieda un’autorizzazione per una centrale a ciclo combinato deve
stipulare un contratto di compensazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 Nel contratto di compensazione sono disciplinate in particolare:
a. la rendicontazione sull’andamento delle emissioni di CO2; b. la rendicontazione sulle misure adottate dal richiedente per la compensazio- ne delle emissioni di CO2 a livello nazionale e all’estero; c. l’approvazione, da parte dell’UFAM, delle misure adottate computabili per la compensazione delle emissioni di CO2; d. la determinazione di una pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che deve essere fornita nel caso in cui le emissioni di CO2 non vengano compensate conformemente al contratto. 3 Le trattative con i richiedenti sono condotte congiuntamente dall’Ufficio federale dell’energia e dall’UFAM.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2008 e la sua durata di validità corrisponde a quella del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compen- sazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.
21 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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